È quanto stabilito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 36294 del 6 ottobre 2011. Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno, ma anche nella esplicazione di attività materiali come la costruzione di edifici o la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando questi atti risultino diretti a pianificare il territorio a scopi edilizi in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale. Per tale ragion, è stata ritenuta, ad esempio, la ricorrenza di tali ipotesi criminosa nella attività materiale di modificazione della destinazione d’uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parti di un complesso alberghiero residenziale procedendo alla vendita parcellizzata di alcune di esse ovvero, ancora, nel conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale, combinando insieme nel momento ideativo e/o in quello attuativo, impianti di solo interesse privato con impianti di interesse collettivo in modo da creare una maglia di tessuto urbano. In conclusione, si configura reato di lottizzazione abusiva ogni qual volta si pone in essere un comportamento mirato alla trasformazione urbanistica o edilizia del territorio tale da non essere più conforme al piano inizialmente approvato per effetto delle notevoli modifiche apportate.
Se si modifica la destinazione d’uso occorre la concessione
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