Riutilizzo pezzi auto provenienza delittuosa: riciclaggio (648-bis c.p.)

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Lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa integra il delitto di riciclaggio.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648-bis)
Per l’approfondimento si consiglia il volume: La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 25128 del 7-03-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Roma confermava una decisione del locale Tribunale che, a sua volta, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del delitto di riciclaggio di un’autovettura, condannandolo alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2 mila di multa.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del delitto contestato nella fattispecie di ricettazione.
In particolare, secondo il difensore, lo smontaggio dei pezzi di un’autovettura provento di furto, non contraddistinti da un numero di serie, non è attività tipica destinata a disperdere le tracce del bene ma strumento per la ricettazione dei singoli componenti, trattandosi, infatti, come segnalato dalla giurisprudenza di merito, di attività conseguente alla già perfezionata condotta di ricettazione, preordinata all’acquisizione dei componenti da commercializzare.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene (Sez. 2, n. 15092 del 02/04/2007; n. 12766 del 11/03/2011; nello stesso senso successivamente anche: Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022; n. 35439 del 15/06/2021; n. 37559 del 30/05/2019).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa integra il delitto di riciclaggio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene.
È dunque sconsigliabile sostenere, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, l’insussistenza di siffatto illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a dare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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