Risarcimento del danno da perdita di chance per l’azienda che non abbia motivato l’esclusione dalla promozione a dirigente di un aspirante dipendente

Redazione 09/04/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza del 5 aprile n. 8443 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’avanzamento di carriera di un lavoratore in preferenza ad altro aspirante richiede l’obbligo per l’azienda di motivare la propria scelta indicando i motivi di selezione qualora il dipendente risulti in possesso di tutti i requisiti necessari al fine di concorrere all’avanzamento di carriera, e di  farsi carico in caso di inadempienza all’obbligo del ristoro del danno per perdita di chance.

Nello specifico la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte territoriale di condannare Rete Ferroviaria Italiana al risarcimento danni per perdita di chances, nei confronti di un ingegnere dipendente Ferrovie dello Stato con qualifica di ispettore capo aggiunto. Quest’ultimo aveva lamentato di aver subito l’illegittimo arresto, ormai pluridecennale, del suo avanzamento nella carriera dirigenziale per effetto dell’ingiustificata esclusione dalla promozione a dirigente e da ogni valutazione in ordine alla sua professionalità nonostante avesse i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi e  ciò in violazione dell’accordo sindacale del 1986 con il quale erano stati concordati i criteri di accesso alla dirigenza. non risultava in alcun modo motivato il risultato valutativo e comparativo delle scelte, né erano state successivamente manifestate le ragioni delle diverse determinazioni così che l’illegittimo svolgimento delle procedure non poteva non aver determinato a carico del ricorrente il danno rappresentato dalla perdita di favorevoli chances per la nomina a dirigente del quale la società era chiamata a rispondere.

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