Risarcimento danno: responsabile l’Anas anche se a franare è un terreno privato

Redazione 20/07/11
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La terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 luglio 2011 n. 15720 ha stabilito che a pagare i danni all’automobilista investito da una frana deve essere l’Anas, anche nell’ipotesi in cui questa proviene da un terreno privato.

Tale decisione ribalta quanto affermato in precedenza da Tribunale e Corte d’Appello di merito, che avevano negato il diritto del ricorrente ad ottenere un indennizzo dall’Anas per i danni causati alla sua automobile dal cedimento di un terreno a monte della strada che stava percorrendo. Secondo i giudici di merito, infatti, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 del codice civile si applica alle situazioni di pericolo che si possono verificare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, ma va esclusa quando l’evento è invece imprevedibile o perché causato dallo stesso utente o perché dovuto a un’alterazione “repentina dello stato della cosa”. Per i giudici della Corte d’Appello l’Anas, infatti, non poteva ipotizzare né evitare una frana che proveniva da un terreno di proprietà di terzi e non aveva di conseguenza alcun obbligo né di segnalare un pericolo non individuabile né di mettere in atto interventi di salvaguardia.

La Cassazione non è stata, tuttavia, dello stesso avviso, data la sussistenza, nella fattispecie, di una circostanza che proverebbe la prevedibilità dell’evento: negli anni precedenti quel tratto stradale era già stato interessato da sfaldamenti di piccola entità, tali da indurre le Ferrovie dello Stato a mettere in sicurezza i binari a ridosso della zona: inoltre la stessa Anas aveva predisposto delle opere, per fronteggiare il problema. La sentenza richiama, dunque, l’azienda alle sue responsabilità escludendo la possibilità di scaricare su terzi l’obbligo di segnalare rischi o porre in sicurezza le aree in prossimità delle strade statali.

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