Con la decisione che segue il T.A.R. Campania – Salerno ha accolto il ricorso proposto avverso un provvedimento di rigetto di istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’ art.36 D.P.R. n.380/2001, per un tettoia esterna al fabbricato, realizzata senza preventivo titolo abilitativo, in base all’orientamento giurisprudenziale che gli interventi consistenti nella installazione di strutture apposte a parti di edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo , cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, siano da ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione dell’immobile cui accedono.
Al contrario, nella decisione viene evidenziato che tali strutture non possono ritenersi installabili senza titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 22 D.P.R n°380/2001, qualora le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite e, quindi, per la loro consistenza non possano più ritenersi ricomprese, in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o della parte dello stesso cui accedono.
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