Riforma Cartabia: modifiche all’art. 152 cod. pen.

La riforma Cartabia è intervenuta anche sulla normativa penalistica inerente il regime di procedibilità.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere una di queste modifiche, vale a dire quelle apportate all’art. 152 cod. pen. che, come è noto, regolamenta la remissione della querela.

Per approfondimenti: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. La modifica apportata al comma primo


L’art. 1, co. 1, lett. h), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150, è intervenuta sul primo comma dell’art. 152 cod. pen. nei seguenti termini: “la parola: «delitti» è sostituita dalla seguente: «reati»”.
Se pertanto era in precedenza stabilito in questo comma che, nei “delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato”, è adesso sancito che tale remissione opera per tutti i reati, senza eccezione alcuna.
Di conseguenza, per effetto di questa modificazione, tale istituto ora opera “non solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, nelle ipotesi per esse è prevista la procedibilità a querela” (così: la relazione illustrativa).
In altri termini, “la possibilità di remissione è d’ora in poi permanentemente estesa anche alle contravvenzioni (anche di futura introduzione con procedibilità a querela)” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 244).


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2. Il “nuovo” comma terzo


L’art. 1, co. 1, lett. h), n. 2, d.lgs., 10/10/2022, n. 150, invece, prevede l’inserimento, dopo il comma secondo, di ulteriori commi.
Ebbene, il primo fra questi, e quindi il “nuovo” comma terzo, dispone quanto segue: “Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”.
Quindi, per effetto di questo innesto legislativo, la remissione è tacita non solo, come già preveduto prima dell’entrata in vigore di questa riforma, “quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela” (art. 152, co. 2, secondo periodo, cod. pen.), ma anche in questi due casi.
In particolare, il primo, contrassegnato dal legislatore sub numero 1, concerne il caso in cui il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
Dunque, operando in tal guisa, il “legislatore delegato ha qui consacrato iure positivo una prassi invalsa negli uffici giudicanti, a fini deflattivi, ed avallata dalla giurisprudenza, anche nomofilattica, che ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui costituisce un’ulteriore causa di remissione tacita, di ordine processuale – da affiancarsi a quella extraprocessuale prevista dall’art. 152, comma secondo, cod. pen. – l’assenza del querelante all’udienza dibattimentale, purché previamente ed espressamente avvertito dal giudice dell’interpretazione che sarebbe derivata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, omissis, Rv. 267239-01488; conf. Sez. 5, n. 42334 del 20/10/2022, omissis; Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, omissis, Rv. 280484-01; Sez. 5, n. 12186 del 22/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266374-01)” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 245).
Oltre a ciò, va altresì rilevato, fermo restando che il “riferimento al carattere ingiustificato della mancata comparizione all’udienza rende superflua l’introduzione di clausole di salvaguardia assimilabili a quella dettata dall’art. 500, comma 4, c.p.p.” (così: la relazione illustrativa), come “dovrà ritenersi «senza giustificato motivo» la mancata comparizione del querelante che si ritenga possa essere conseguenza di qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, diverse dal risarcimento del danno)” (così: la relazione illustrativa), così come “il giudice (di ufficio o su impulso di parte) avrà il potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova di un fatto processuale (laddove vi siano elementi suggestivi dell’esistenza di tali indebiti condizionamenti)” (così: la relazione illustrativa).
Precisato ciò, la seconda ipotesi di remissione tacita, introdotta dalla riforma Cartabia, sub numero 2, invece, riguarda il caso in cui “il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 244).
Ad ogni modo, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati, non potendosi, in caso contrario, ritenere il programma in questione conclusosi con esito riparativo il che comporta, per espresso dettato normativo, come non possa ritenersi configurabile, in caso di mancata osservanza di codesti impegni, la remissione tacita della querela.

3. Il “nuovo” comma quarto


“Il nuovo comma quarto, altresì aggiunto all’art. 152 cod. pen., reca, infine, una clausola di salvaguardia a tutela delle fasce deboli: in forza di essa, la previsione di nuovo conio che annette effetti remissivi taciti alla mancata comparizione del querelante all’udienza in cui debba testimoniare non si applica quando il querelante è minorenne, è incapace (per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità) o sia persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater cod. proc. pen., oppure quando è persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (si pensi alle querele presentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli amministratori di sostegno – allorché ne abbiano il potere – e dai curatori speciali)” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 245).
In tali casi, quindi, si è ritenuto “opportuno limitare gli effetti dell’automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela” (così: la relazione illustrativa), scongiurandosi in tal modo “il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato” (così: la relazione illustrativa).

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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