Riforma dell’ordinamento giudiziario: in GU i decreti legislativi

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Il 6 aprile 2024, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i decreti legislativi numero 44 e 45, che portano avanti la riforma della magistratura.
Questi documenti normativi, emanati il 28 marzo 2024, mettono in pratica la legge del 17 giugno 2022, numero 71, che conferisce al Governo il mandato di riformare sia l’ordinamento giudiziario tradizionale che quello militare. Essi toccano vari aspetti, inclusi quelli organizzativi e disciplinari, oltre alla selezione e al posizionamento dei magistrati e alla strutturazione del Consiglio superiore della magistratura.

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Indice

1. La delega al Governo per la riforma dell’ordinamento


I due decreti sono stati adottati in attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Il 30 gennaio, in attuazione alla stessa delega, era stato pubblicato il decreto legislativo n. 8 del 29 gennaio 2024, recante modifiche e “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della  magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della  legge  17  giugno 2022, n. 71”, con vigenza dal 31 gennaio (a cui avevamo dedicato l’articolo “Modifiche ordinamento giudiziario militare: il d.lgs. 8/24”). I due decreti legislativi pubblicati nella G.U. del 6 aprile 2024, sono stati approvati dal C.d.M. del 26 marzo 2024, ed entreranno in vigore il 21 aprile 2024.

2. Il decreto legislativo n.44 di riforma all’ordinamento giudiziario: la selezione dei magistrati


Il provvedimento in discorso contiene disposizioni di revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, di razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, preordinate a garantire la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità, novellando i presupposti per l’ingresso in magistratura dei laureati in giurisprudenza. Sul provvedimento sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari e, in seguito alle osservazioni formulate, il testo approvato in esame definitivo dal Governo introduce test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura (al tema abbiamo dedicato l’articolo “Test psicoattitudinali ai candidati magistrati: ok dal C.d.M.”). Ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, il testo prevede sia per il consiglio giudiziario che per il Consiglio superiore della Magistratura, la possibilità di acquisire, oltre ai provvedimenti a campione, pure ulteriori specifici provvedimenti, ovvero intere categorie di provvedimenti. Si consente l’ammissione al concorso anche dei candidati che siano stati dichiarati per quattro volte inidonei. Più in dettaglio, quanto alla “Valutazione della professionalità”, tutti  i  magistrati ne saranno sottoposti ogni quadriennio a decorrere dalla  data  di  nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Inoltre il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell’art. 17, c. 1, l. n. 71/2022 viene computato  a  tutti  gli  effetti   ai   fini   pensionistici   e dell’anzianità di servizio, tuttavia il medesimo periodo non  è  utile  alla maturazione del quadriennio e di esso non  si  tiene  conto  ai  fini dell’acquisizione  delle  qualifiche  professionali   connesse   alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a  queste collegato. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza  e  l’impegno, ed è operata  secondo parametri oggettivi che sono indicati dal C.S.M. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in  alcun  caso  l’attività  di interpretazione di norme di diritto, ne’ quella  di  valutazione  del fatto e delle prove. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso dal C.S.M.  con provvedimento motivato e trasmesso  al  Ministro  della  giustizia  che  adotta  il relativo decreto. Tale giudizio, inserito nel fascicolo personale, verrà valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del conferimento  di  funzioni,  comprese  quelle  di  legittimità,  del conferimento di incarichi direttivi e  ai  fini  di  qualunque  altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. Viene precisato che i fatti accertati in via  definitiva  in  sede  di  giudizio disciplinare  sono  valutati   nell’ambito   della   valutazione   di professionalità successiva all’accertamento, anche se  il  fatto  si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i  fatti  siano  già stati considerati  ai  fini  della  valutazione  di  professionalità relativa a quel quadriennio. Il C.S.M. individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i  quali  nell’anno  successivo matura uno dei 7 quadrienni utili ai fini  delle  valutazioni  di professionalità,  e  trasmette  il  relativo  elenco  al   consiglio giudiziario, il quale comunica  i  nominativi  al Consiglio  dell’ordine  degli  avvocati  interessato,  al   fine   di acquisirne le segnalazioni.
Le norme introdotte da questo decreto verranno implementate attraverso specifiche delibere del Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, prevista per il 21 aprile 2024.

3. Il decreto legislativo n.45 di riforma all’ordinamento giudiziario: collocamento fuori ruolo


Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 contiene “Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71”. In accoglimento della condizione espressa dalle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento prevede l’applicazione delle norme relative al numero massimo dei magistrati fuori ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2026, precisando che, fino a detta data, risultino esclusi dal numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo gli incarichi di cui all’art. 14: membri di Governo, magistrati eletti, anche presso gli organi di governo autonomo, nonché magistrati collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71. La riforma della disciplina dei magistrati fuori ruolo riduce il relativo numero a 180 e limita il periodo di permanenza da 10 a 7 anni, modificando anche le loro funzioni extra, e sarà operativa dal 2026. Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo. In dettaglio, si stabilisce che tutti gli  incarichi  presso   enti   pubblici  o p.a. la cui assunzione  non  può  garantire  l’integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono  essere  svolti soltanto  a seguito del collocamento  fuori  ruolo  o,  nei  casi  specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa.  Devono in ogni caso essere svolti col collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali  si  applica  la  disciplina  di  cui all’art. 20, c. 1, l. n. 71/2022, oltre  a quelli di direttore dell’ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro. Gli  organi  di  governo  autonomo   possono   autorizzare   lo svolgimento  di  incarichi   presso   enti   pubblici   o   p.a., senza collocamento fuori  ruolo  o  in  aspettativa, pure se non è garantito  l’integrale  svolgimento  ordinario  del lavoro giudiziario, solo nei  casi  in  cui  una  specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi  siano  svolti  da magistrati senza collocamento fuori ruolo  o  in  aspettativa  e  con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

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