Modifiche ordinamento giudiziario militare: il d.lgs. 8/24

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Sulla G.U. del 30 gennaio è stato pubblicato il decreto legislativo n. 8 del 29 gennaio 2024, recante modifiche e “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della  magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della  legge  17  giugno 2022, n. 71”, con vigenza dal 31 gennaio.

Indice

1. Il d.lgs. n. 8/24


Sulla G.U. del 30 gennaio è stato pubblicato il decreto legislativo n. 8 del 29 gennaio 2024, recante “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della  magistratura militare   e   sull’ordinamento   giudiziario   militare   ai   sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della  legge  17  giugno 2022, n. 71”, con vigenza dal 31 gennaio. Il decreto prevede l’introduzione in ogni Procura militare, un Procuratore militare aggiunto con corrispondente soppressione di un posto di Sostituto Procuratore militare. E’ inoltre previsto l’allineamento, per quanto compatibile, della disciplina del Consiglio della Magistratura militare a quella del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo la maggioranza dei membri elettivi.

2. La delega


Il decreto legislativo n. 8/24 attua la delega prevista dall’articolo 40 della legge n. 71/22 (recante “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”), novellando alcune disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/10). Il richiamato articolo 40 della legge n. 71/22 indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo si è dovuto conformare nell’esercizio della delega, nonché il procedimento per l’emanazione dei decreti delegati. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo, in esame definitivo, nella seduta del 25 gennaio.

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3. Modifiche all’ordinamento giudiziario militare


In attuazione della delega prevista dall’articolo 40, comma 2, lettera d) della legge n. 71/22, il comma 1, lettera a) dell’articolo 1, ha introdotto la figura del Procuratore militare aggiunto presso ogni Tribunale militare. La lettera b) del comma 1 ha stabilito il grado di anzianità richiesto per coprire la nuova posizione: stante l’equiparazione col presidente di sezione di Tribunale militare, è stata prevista almeno la seconda valutazione di professionalità. La lettera c), infine, ha previsto che alla nuova figura di Procuratore militare aggiunto corrisponda una corrispondente posizione di organico.

4. Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare


L’articolo 2 ha novellato la composizione del Consiglio della magistratura militare. Per garantire la maggioranza della componente elettiva, il numero dei componenti è stato elevato da 5 a 7, con l’ingresso di ulteriori 2 membri “togati”. Di conseguenza, è stata innalzata la maggioranza per l’adozione delle delibere. L’articolo 2 ha inoltre modificato la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi, al contempo prevedendo che i membri togati rimangano in ruolo per la durata del loro incarico e che non possano proporre istanza per incarichi direttivi e semidirettivi prima di un anno dalla scadenza del loro mandato.

5. Attuazione


L’articolo 3 reca le norme di attuazione delle modifiche introdotte dal decreto in disamina, stabilendo:

  • la modifica delle piante organiche degli uffici requirenti dei Tribunali di Roma, Verona e Napoli, prevedendo l’istituzione, in ciascuno di tali uffici, di una posizione di procuratore militare aggiunto, con soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare;
  • i necessari adeguamenti del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare;
  • gli adeguamenti di ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le previsioni del provvedimento in esame.

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Avv. Biarella Laura

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