In materia di notificazioni, la riforma Cartabia è intervenuta diffusamente su questa disciplina giuridica e, tra le innovazioni apportate in subiecta materia, va segnalato il “nuovo” art. 153-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10, co. 1, lett. e), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, rubricato “Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante”.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevede siffatta disposizione legislativa.
Per approfondimenti: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. I commi primo, secondo e terzo
Fermo restando che i “primi tre commi dell’art. 153 bis del codice di procedura penale sono dedicati alle modalità di individuazione e aggiornamento del domicilio del querelante” (così: la relazione illustrativa), in questo articolo è innanzitutto preveduto al primo comma che il “querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento” (primo periodo) e, a “tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato” (secondo periodo).
Ebbene, tale previsione, così strutturata, “è funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, imponendo a quest’ultima un obbligo non particolarmente oneroso; ciò, da un lato, indubbiamente snellisce i meccanismi di comunicazione e ha intuitive ricadute sull’efficienza del sistema processuale; dall’altro lato, si rende esplicita la volontà del legislatore di responsabilizzare la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla parte realmente attiva in un procedimento penale in cui l’ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell’azione penale e la stessa punibilità dell’illecito” (così: la relazione illustrativa).
Pur tuttavia, il “mancato assolvimento dell’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio (…) non condiziona l’ammissibilità della querela, né incide sulla sua validità” (così: la relazione illustrativa) in guisa tale che “il mancato assolvimento dell’obbligo imposto al querelante di dichiarare o eleggere domicilio ha effetto [solo] sul piano della notificazione degli atti (ossia l’attività cui è funzionale l’obbligo imposto al querelante)” (così: la relazione illustrativa) fermo restando che, come recita il comma secondo, il “querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall’articolo 111-bis[1], ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore” (primo periodo), così come la “dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente” (secondo periodo).
Ciò posto, al querelante è altresì richiesto, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto (così: l’art. 153-bis, co. 3, cod. proc. pen.).
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2. I commi quarto e quinto
Fermo restando che i commi quarto e quinto dell’art. 153-bis cod. proc. pen. prevedono “regole relative alle modalità di notificazione degli atti in favore del querelante, esplicitando una gerarchia tra i vari luoghi ove deve perfezionarsi la notificazione degli atti” (così: la relazione illustrativa) nel senso che siffatti commi stabiliscono “una gerarchia di criteri per individuare le modalità mediante le quali si deve perfezionare la notificazione degli atti” (così: la relazione illustrativa), va prima di tutto fatto presente che il comma quarto dispone quanto segue: “Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto”.
Di conseguenza, ove il querelante non abbia nominato un difensore, la “notificazione dovrà essere effettuata anzitutto, ed in coerenza con le nuove disposizioni in materia di notificazioni con modalità telematiche, al querelante che non abbia nominato difensore presso il domicilio digitale e, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 148 c.p.p.[2], presso il domicilio dichiarato o eletto (o presso il domicilio successivamente comunicato con dichiarazione depositata presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice)” (così: la relazione illustrativa).
Resta ferma però le regole già dettate dall’art. 33 disp. att. c.p.p.[3] “che individuano quale legale domiciliatario della persona offesa il difensore, con la conseguenza che, ove il querelante abbia nominato difensore, le notificazioni verranno ex lege effettuate presso quest’ultimo” (così: la relazione illustrativa).
Infine, l’art. 153-bis, co. 5, cod. proc. pen. stabilisce che, quando “la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente”.
Tale comma, così formulato, quindi, “contempla, a regime, una modalità “semplificata” di notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela mediante deposito dell’atto da notificare presso la segreteria del p.m. procedente ovvero presso la cancelleria del giudice procedente, quando mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l’elezione di domicilio: adempimenti d’ora in poi richiesti in capo al querelante in termini di obbligo legale, il cui mancato assolvimento è così “sanzionato” a fini di speditezza del procedimento” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 247).
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- [1]
Ai sensi del quale: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.
- [2]
Secondo cui: “In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo”.
- [3]
Alla stregua del quale: “1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo”.
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