La Corte di Cassazione (Sezione V Penale, Sentenza n. 37034 dell’8 settembre 2023) ha spiegato la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto (di cui all’art. 624 c.p.) aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 c.p. La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in questione è risultata infatti prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in virtù del principio della successione di leggi nel tempo.
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Indice
1. La vicenda
Nel novembre 2022 la Corte di appello confermava la pronuncia del Tribunale con la quale due imputate erano state condannate per il reato in concorso di furto aggravato commesso in danno di un’anziana signora con mezzo fraudolento all’interno dell’abitazione di quest’ultima.
2. La riforma Cartabia
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. La fattispecie contestata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, art. 85 è divenuta procedibile a querela e, nella specie, la denuncia presentata dalla persona offesa non presentava le caratteristiche proprie della denunzia – querela.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al D.Lgs. n. 150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.
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3. La perseguibilità a querela del furto
Con particolare riferimento al reato di furto, il D.Lgs. n. 150/2022, art. 2, c. 1, lett. l) ha così sostituito l’art. 624 c.p., c. 3:
“Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis).”.
Dunque, il reato di furto di cui all’art. 624 c.p. aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 c.p. (con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.
4. La successione delle leggi nel tempo
La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in questione è risultata prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell’art. 2 c.p. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700/2019).
La questione dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in ipotesi di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, è stato positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità.
Più precisamente la Cassazione argomenta che il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto per individuare la norma di diritto sostanziale applicabile all’ipotesi concreta, bensì pure in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733/1997).
Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, per i giudici di legittimità deve applicarsi il disposto dell’art. 2 c.p., c. 2 il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.
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