Riforma Cartabia: approfondimento sulla Riforma al Processo di Esecuzione

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     Indice

  1. Via libera alla Riforma Cartabia
  2. La Riforma del Processo di Esecuzione
  3. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

1. Via libera alla Riforma Cartabia

Il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato i tre decreti legislativi di attuazione della Riforma della Giustizia Cartabia, riforma al processo civile e penale.

Il 10 ottobre 2022 il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti in via definitiva.

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I decreti legislativi sono tre e riguardano:

  • Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206;
  • Attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;
  • Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

2. La Riforma del Processo di Esecuzione

Il secondo dei tre decreti legislativi riguarda l’attuazione della legge n. 206 del 26/11/2021 che contiene la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Gli interventi legislativi, che coinvolgono direttamente anche il libro III del codice di procedura civile, Processo Esecutivo, sono volti a semplificarne le formalità e le tempistiche al fine di attuare gli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del PNRR ovvero l’efficienza di tutto il Processo Civile con l’implicazione di una forte razionalizzazione e semplificazione delle procedure con riduzione degli arretrati giudiziari e dei procedimenti pendenti.  

La Riforma del Processo di Esecuzione, secondo quanto disposto dalla L. 206/2021 art. 1 comma 12 prevede:

  • che per valere come titolo per l’esecuzione forzata sia sufficiente la copia attestata conforme all’originale, con abrogazione delle norme sulla formula esecutiva e sulla spedizione in forma esecutiva;
  • che se il creditore presenta istanza per la ricerca dei beni ex art. 492 bis cpc restino sospesi i termini di efficacia dell’atto di precetto sino alla conclusione delle operazioni ivi previste;
  • che siano ridotti i termini per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale previsti dall’art. 567 cpc e che il custode (art. 559 cpc) collabori con l’esperto nominato ai sensi dell’art. 569 cpc al controllo della completezza della documentazione;
  • che siano ridotti i termini per la sostituzione del debitore nella custodia e la nomina del custode giudiziario;
  • che l’immobile pignorato occupato sine titulo venga liberato in tempi più celeri;
  • che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;
  • che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare senza le formalità previste dagli artt. 605 e ss. cpc;
  • che il professionista delegato alla vendita compia almeno tre esperimenti di vendita nell’arco di un anno, che vengano modificate le regole relative agli adempimenti e alle tempistiche delle incombenze del delegato e che l’operato del professionista delegato sia sottoposto ad un maggiore controllo da parte del giudice dell’esecuzione;
  • che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione, seguendo precise regole, a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima;
  • che siano previsti criteri per la determinazione dell’ammontare e del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis cpc;
  • che vengano applicati gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio non solo a carico del cliente ma anche a carico dell’aggiudicatario e che il giudice dell’esecuzione verifichi l’adempimento degli obblighi prima di emettere il decreto di trasferimento;
  • che venga istituita presso il Ministero di Giustizia la banca dati per le aste giudiziali.

3. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

La maggioranza delle disposizioni previste dai decreti legislativi entreranno in vigore dal 30 giugno 2023, altre già dal prossimo 1 gennaio.

Per quanto riguarda il Titolo III del codice di procedura civile, tutte le modifiche e le nuove norme saranno efficaci dal 30 giugno.

La L. 206/2021 contempla ulteriori modifiche al procedimento dell’esecuzione immediatamente applicabili (art. 1 comma 29 e 32), già entrate in vigore il 22 giugno scorso, e che riguardano il foro competente per l’espropriazione forzata quando il debitore è una pubblica amministrazione con parziale modifica dell’art. 26 bis cpc e il pignoramento presso terzi con modifica dell’art. 543 cpc.

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Biancamaria Zambelli

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