Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario l’azione proposta avverso un atto di revoca di contributo pubblico, in quanto detto atto è privo di carattere autoritativo ed è,invece, espressione del principio di autotutela privatistica

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La seguente decisione viene segnalata perché compendia l’impostazione attuale giurisprudenziale del riparto di giurisdizione in materia di ritiro di provvedimenti di concessione di contributi pubblici.

Partendo dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 6/2014, il TAR Campania-Salerno ha ribadito il principio  che, qualora l’Amministrazione ravvisi l’inadempimento del beneficiario e disponga la revoca di un contributo o di una agevolazione, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per la controversia avente per oggetto la legittimità della revoca, in quanto in materia non sussiste né la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, non potendo essere assimilata l’agevolazione ad una concessione di un bene pubblico, né quella di legittimità , dal momento che la revoca costituisce espressione del principio di autotutela privatistica della P.A. e viene a incidere sul diritto soggettivo sorto , in testa al beneficiario, con il contributo o l’agevolazione.

In particolare, la sentenza afferma che l’atto  di revoca non è espressione di “autotutela” della P.A., in quanto privo di carattere autoritativo, ma  si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio economico e trova ragione nell’ inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito.[Avv. ************]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente **********************; Estensore Ref. ****************.

Sentenza n°1426 del 29 luglio 2014

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2007, proposto da:
*****, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall’avv.****;

contro

Ministero dello Svilippo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Salerno, corso ********************58; Ministero Lavoro e Politiche Sociali; Istituto Nazione della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. ****;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
****, rappresentato e difeso dagli avv. ****;

per l’annullamento

decreto n. 151867/06 di annullamento concessione contributo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per il risarcimento del relativo danno.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Svilippo Economico e di Istituto Nazione della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2014 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che con decreto n. 6212/32BEI/PCM del 30.6.1989 alla società ricorrente sono stati riconosciuti i benefici di cui agli artt. 32 L. 219/1981 e 8 D.L. 8/1987;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto dirigenziale n. 15187 del 16.10.2006 di revoca del citato decreto e ha disposto la restituzione dell’area precedentemente trasferita in proprietà del beneficiario;

Considerato che il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 8, lett. g) e i) del disciplinare di fruizione del contributo perché la società non avrebbe osservato nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi e dal luglio 2002 non manterrebbe occupati i dipendenti a decorrere dal trasferimento in proprietà dell’area ed accessioni avvenute in data 13.10.2003;

Considerato che l’amministrazione interessata ha eccepito il difetto di giurisdizione;

Considerato che con ordinanza n. 127/07 il Tar ha respinto la domanda cautelare, evidenziando il difetto di giurisdizione del giudice adito;

Considerato che il Consiglio di Stato, Ad. Pl. 6/2014, ha chiarito che qualora l’amministrazione ravvisi l’inadempimento del beneficiario e disponga la revoca di un contributo o di una agevolazione sussiste la giurisdizione del giudice civile per la controversia avente per oggetto la legittimità della revoca, poiché non sussiste né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (non potendo essere assimilata l’agevolazione ad una concessione di un bene pubblico), né quella di legittimità (poiché la revoca costituisce espressione di una ‘autotutela privatistica’ dell’amministrazione ed incide sul diritto sorto con il contributo o l’agevolazione). In particolare, l’atto denominato di revoca non è espressione di “autotutela”, perché è privo di carattere autoritativo. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (di cui peraltro l’ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell’esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 d.lgs. 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L’atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma nell’asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito. Ne deriva che le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute a quella del giudice ordinario. Né sul punto ha rilievo la circostanza che l’amministrazione ha proceduto anche alla riacquisizione dell’area trasferita in proprietà al ricorrente, perché si tratta di un effetto automatico derivante dall’inadempimento del concessionario;

Ritenuto, pertanto, doversi declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario;

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

 

Avv. Iride Pagano

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