In materia di riabilitazione, spetta al condannato provare l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o l’impossibilità di adempierle. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.
Indice
1. La questione: prova dell’adempimento delle obbligazioni civili
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva un’opposizione avverso un provvedimento di diniego della riabilitazione.
In particolare, tra le motivazioni che avevano indotto il Tribunale fiorentino a tale pronunciamento, una riguardava la condizione ostativa di cui all’art. 179, co. 6, n. 2, cod. pen. ai sensi del quale: “La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato: (…) 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle”.
Difatti, proprio a fronte del fatto che, come richiesto da questo precetto normativo, la riabilitazione richiede che si dia prova concreta ed effettiva del superamento definitivo delle condotte illecite tenute, anche quale segno concreto di un cambiamento personale del reo che lo renda meritevole del beneficio richiesto, occorrendo, in sede di riabilitazione, il pagamento integrale, salva la prova di impossibilità, totale o parziale, per il giudice di merito, invece, l’interessato non aveva dato alcuna prova di una oggettiva, incolpevole e apprezzabile incapienza rispetto al danno ancora non riparato, e di una materiale impossibilità di soddisfare i crediti, neppure in parte significativa o comunque corrispondente ai suoi livelli di reddito e possidenze.
Orbene, a fronte di tale provvedimento, la difesa proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si deduceva vizio di violazione di legge, avendo, a suo avviso, errato il Tribunale nel porre attenzione alla capienza di mezzi finanziari, per l’adempimento degli obblighi, invece di soffermarsi soltanto sui mezzi a disposizione del ricorrente, tenuto conto altresì del fatto che, se il mancato adempimento delle obbligazioni civili non osta alla concessione della riabilitazione quando derivi dalla impossibilità di adempiere, la giurisprudenza di legittimità ha comunque ritenuto sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda, la semplice verifica di un’adeguata offerta riparatoria da parte della condanna. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva la doglianza suesposta infondata alla stregua di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, “in tema di riabilitazione, essendo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato una condizione di concedibilità del beneficio, spetta a colui che lo richiede allegare l’impossibilità economica di soddisfare le medesime obbligazioni ovvero il già avvenuto adempimento delle stesse” (Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012).
Ebbene, per il Supremo Consesso, Il Tribunale, a tal proposito, aveva osservato, in modo ritenuto sempre da parte della Corte di legittimità del tutto condivisibile, come spetti al condannato l’alternativa tra dar prova documentale di aver pagato integralmente il debito tributario e di aver restituito le somme, come indicate in imputazione, oggetto delle illecite distrazioni o appropriazioni, e dr prova di non disporre di beni o risorse tali da consentite il pagamento, integrale o parziale.
Il ricorso proposto era pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, in materia di riabilitazione, spetta al condannato provare l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o l’impossibilità di adempierle.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di riabilitazione, essendo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato una condizione di concedibilità del beneficio, spetta a colui che lo richiede allegare l’impossibilità economica di soddisfare le medesime obbligazioni ovvero il già avvenuto adempimento delle stesse.
Ove quindi venga proposta una richiesta di questo genere, è sconsigliabile limitarsi ad affermare, sic et simpliciter, di avere provveduto all’adempimento di siffatte obbligazioni o di essere impossibilitato a provvedere in tal senso, senza fornire adeguata prova di ciò.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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