Responsabilità per violazione obblighi informativi su prodotti finanziari

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La responsabilità dell’intermediario per violazione di obblighi informativi su natura e rischi dei prodotti finanziari determina responsabilità contrattuale. Il termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno da crollo del valore dei titoli, il dies a quo va individuato al momento di default del titolo e non di vendita dello stesso.
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Tribunale di Lodi -sentenza 907 del 16-10-2023

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Indice

1. Il fatto


Il Tribunale di Lodi ha emesso la sentenza n.907/2023 del 16.10.2023 in un’azione di risarcimento del danno contrattuale per presunta omissione del dovere di informazione della Banca dell’andamento al ribasso dei titoli di uno Stato estero. L’attore nell’effettuare operazioni di acquisto e vendita di titoli, regolate sia su di un conto valutario in dollari, che su un c/c in valuta nazionale, aveva acquistato titoli di uno Stato estero ad elevato rischio. Del titolo fu dichiarato il default nel 2009 con conseguente dichiarazione del Presidente dello stesso di non poter onorare il titolo in scadenza il 15.11. 2012. L’oscillazione negativa aveva determinato un mancato accreditamento nel novembre/dicembre 2008 della cedola semestrale. In data 31.7.2019, l’attore formalizzava alla Banca, la richiesta di risarcimento del danno.
La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Massimiliano Scrocchi (STUDIO LEGALE SCROCCHI-SOZZI-SCROCCHI) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.


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2. La responsabilità dell’intermediario per violazione di obblighi informativi su natura e rischi dei prodotti finanziari determina responsabilità contrattuale.


La responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi sulla natura e sui rischi dei prodotti finanziari proposti (nella fattispecie, titoli di stato emessi da Paese extracomunitario), oltreché sull’andamento al ribasso dei medesimi nella fase successiva all’acquisto, determina l’insorgenza di una responsabilità contrattuale dell’intermediario nei confronti del cliente, con conseguente applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante al cliente a seguito del crollo di valore dei titoli acquistati, deve attribuirsi rilevanza non soltanto alla condotta inadempiente dell’intermediario, ma anche al momento in cui detto inadempimento genera un evento di danno, da individuarsi non oltre il momento di default del titolo, e detto evento di danno sia oggettivamente percepibile e riconoscibile all’esterno.

3. Il termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno da crollo del valore dei titoli, il dies a quo va individuato al momento di default del titolo e non di vendita dello stesso


Il Magistrato lombardo ha precisato che in merito all’oggettiva percezione e riconoscibilità del danno, non può attribuirsi rilievo, ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, al momento della vendita del titolo, in quanto, se così fosse, si rimetterebbe al mero arbitrio dell’investitore l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione, frustrando l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (nella fattispecie, in base agli atti di causa, ed in particolare agli estratti conto del dossier titoli, il Giudice ha ritenuto che il cliente avesse avuto, o potuto avere, contezza della perdita di valore dei titoli detenuti, e quindi del danno lamentato, con conseguente inizio del termine decennale di prescrizione, nel momento in cui non si vide accreditare la cedola semestrale neppure entro il c.d. “termine di grazia”).

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La pluralità di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. dei crediti bancari è diventato il sistema di gestione dei crediti NPL (Non-Performing Loans) e degli UTP (Unlikely To Pay) da parte delle banche che da anni – in luogo della gestione interna – preferiscono cedere a società terze massimizzando la perdita economica, al fine di effettuare la pulizia dei propri bilanci con risparmio dei costi di gestione e con notevoli benefici fiscali.Tali società acquistano i crediti di difficile esazione, assumendosi i rischi del recupero.L’attuale instabilità e incertezza, economica e finanziaria, ha riportato il tema dei Non-Performing Loans al centro delle attenzioni e discussioni anche sul fronte istituzionale.Il presente Fascicolo, passando per un inquadramento normativo complessivo della materia della gestione dei crediti bancari inesigibili, disvela le criticità e le opacità che emergono in merito alle operazioni di cessione dei crediti, alle modalità del recupero del credito, alla gestione degli stessi, per poi focalizzarsi, nell’ambito tecnico-processuale, sul profilo probatorio e sulle questioni, tanto dibattute in giurisprudenza, afferenti alle legittimazioni sulle cartolarizzazioni di chi ha ceduto e di chi ha acquistato il credito deteriorato e/o inesigibile.Monica MandicoAvvocato Cassazionista di Mandico & Partners, del Foro di Napoli. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. È componente della Commissione per la nomina di Esperto Negoziatore presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Autrice di libri su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.

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