Perdita di chance e danno patrimoniale: onere della prova tra danneggiato e debitore

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Con la sentenza numero 3824 del 12/02/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Tatangelo) chiarisce la definizione di perdita di chance di natura patrimoniale, delineando i contorni dell’onere della prova che incombe sulle parti.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 3824 del 12/02/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

La vicenda trae origine da una presunta responsabilità professionale vantata da Tizio nei confronti dell’avvocato Caio, al quale veniva imputato che, a causa di negligenza di questi nell’assistere il cliente nella partecipazione agli incanti per l’aggiudicazione di un immobile oggetto di procedura forzata, Tizio aveva subito un danno da perdita di chance.
L’avvocato Caio si costituiva in giudizio e chiamava in causa il proprio assicuratore al fine di essere manlevato dell’eventuale condanna in suo danno.
Il Tribunale rigettava la domanda di Tizio, con pronuncia confermata in appello, seppur con diversa motivazione.
Propone ricorso per Cassazione Tizio, articolandolo sulla scorta di quattro motivi, dei quali uno, il secondo, di particolare interesse.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

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La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Perdita di chance e danno patrimoniale: il giudizio di legittimità

Il motivo che ci interessa esaminare è il secondo, con il quale, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, Tizio lamenta la violazione degli articoli 1218, 1223, 1224 e 1453 del codice civile. In particolare il ricorrente lamenta il fatto che la corte di merito ha escluso l’esistenza di un danno da inadempimento contrattuale risarcibile, pur attestando la condotto non conforme alla legis artis del professionista.
In particolare i giudici del merito avevano sviluppato la seguente motivazione. Mentre il Tribunale aveva affermato che difettava la prova del contratto di patrocinio, la Corte di appello accoglieva il gravame sotto tale aspetto, ritenendo sussistente il rapporto professionale, e affermava anche l’inadempimento allo stesso da parte dell’avvocato Caio. In particolare, secondo la Corte di appello, era da ritenere negligente la condotta del professionista che aveva mancato di indicare il prezzo offerto nella domanda di partecipazione alla vendita, facendo maturare la decadenza del cliente alla partecipazione dell’asta. Il rigetto, però, afferiva al danno, che non si riteneva provato. In particolare, affermava la corte di appello che, certamente non era risarcibile, come chiesto in prima istanza da Tizio, un importo pari al valore dell’immobile oggetto della vendita giudiziaria, e in ogni caso non vi era la prova che Tizio, partecipando, si sarebbe aggiudicato l’immobile.
Il ricorso di legittimità di Tizio, tuttavia, si fondava proprio sul fatto che questi avesse chiesto, in via gradata, il risarcimento per la perdita di chance di aggiudicazione dell’immobile, con richiesta di liquidazione in via equitativa.
La corte di legittimità censura l’operato della corte di merito sulla scorta del seguente ragionamento.
La circostanza che Tizio, quale risarcimento (correttamente individuato nella perdita della possibilità di partecipare all’incanto) abbia richiesto un importo manifestamente eccessivo, in quanto parametrato sull’intero prezzo di aggiudicazione dell’immobile, non escludeva il potere dovere dei giudici del merito di liquidare il minore importo effettivamente dovuto, in relazione al suddetto evento dannoso allegato, in quanto provato sulla base degli atti, cioè la perdita della possibilità di partecipare all’incanto, in termini di perdita di chance, nei limiti di quanto dovuto a tale titolo.
Infatti è plateale come la condotta di Caio non abbia consentito a Tizio di partecipare alla vendita, e che tale condotta abbia determinato la perdita della possibilità di aggiudicarsi l’immobile.
Questo era il pregiudizio che andava risarcito, mediante liquidazione equitativa, come appunto chiesto in via gradata da Tizio. Invero, secondo la corte di legittimità, tale risarcimento avrebbe potuto, al più, essere escluso solo laddove fosse stato dimostrato (ma, in tal caso, l’onere della prova sarebbe spettato al danneggiante) che il A.A. non avrebbe avuto alcuna seria e concreta possibilità di rendersi aggiudicatario dell’immobile, il che non risulta avvenuto.
La pronuncia, quindi, si è discostata dai consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance (cfr. Cass. 5641/2018), a mente dei quali “in caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto” – nella specie, maggiori “chance” di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali – ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo, intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa; tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai para-metri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico – percentuale, ove in concreto accerta-bile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto”; ( altre pronunce simili sono Cass. 12906/2020, 2261/2022, 25886/2022, 24050/2023. E’ appena il caso di precisare, continua la Corte, che analoghi principi valgono, per quanto rileva nel presente giudizio, ai fini della liquidazione del risarcimento della perdita di chance di carattere patrimoniale), in quanto è stata richiesta al danneggiato una prova in realtà impossibile o, almeno, diabolica e, in ogni caso, relativa a un danno diverso da quello nella specie allegato, dimostrato e da liquidare, cioè relativa alla perdita del risultato, ovvero del bene, desiderato, non alla mera perdita della possibilità di conseguirlo.
La corte d’appello ha confuso, quindi, il risarcimento del danno consistente nel “risultato perduto” con il risarcimento del danno consistente nella “possibilità perduta di realizzare il risultato” (e quindi la chance), che era l’evento dannoso nella specie allegato, provato e che andava risarcito.
La pronuncia viene cassata con rinvio alla corte di merito che dovrà liquidare il danno facendo ausilio all’equità.

Michele Allamprese

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