Responsabilità da prodotti difettosi

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Prodotto difettoso. Normativa e giurisprudenza

La legge (articolo 117 Dlgs 206/2005) definisce difettoso un prodotto, allorchè non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere; inoltre è tale un prodotto che non garantisce la sicurezza che viene normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima specie. Il produttore, secondo l’attuale definizione normativa, è il fabbricante del bene o il fornitore del servizio nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Il produttore è responsabile del danno provocato dal prodotto difettoso (articolo 114) ed è tenuto al risarcimento solo in caso di:

1. lesioni personali o morte;

2. la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato (articolo 123) (C.f.r. Altalex) Pertanto, anche a voler utilizzare giurisprudenza ormai risalente, “in materia di ripartizione dei carichi probatori nella responsabilità da prodotto difettoso, la corretta interpretazione delle norme ora trasfuse nel codice del consumo agli articoli 120 (commi 1 e 2) e 118, comma 1, lett. b) esclude che il danneggiato debba provare la sussistenza del difetto del prodotto fin dal momento della messa in circolazione dello stesso e richiede, invece, che questi dimostri che l’uso del bene, avendo determinato risultati anomali rispetto alle legittime aspettative, oltre che dannoso, evidenzi la sussistenza di un difetto” (C.f.r. Cass. Civ. Sez. III, 08.10.2007, n. 20985, in Giurisprudenza Responsabilità Civile).

Aspetti relativi alla responsabilità e la recente Cassazione Sez. III Civile 21841/2019

Come dunque dimostrare e soprattutto imputare la responsabilità di un danno da prodotto difettoso diviene quindi un punto molto importante nella responsabilità civile da prodotti difettosi. Al di là, quindi, di altre interpretazioni, che si ricollegano anche al contratto di compravendita e alle relative norme, recentemente, la Cassazione, con pronuncia Sez. III Civile, Sentenza del 13 Dicembre 2018 – 30 Agosto 2019, n. 21841, ha avuto modo di ricollegare al marchio del prodotto difettoso, beninteso nel caso in cui difetti la prova che la società distributrice non abbia apposto il proprio, la responsabilità da prodotto difettoso. Giova, quindi, ai fini di una disamina e di una comprensione della sentenza e del ragionamento sotteso alla stessa, fare qualche cenno in materia di marchio. Com’è noto, il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa.

Esso è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello comunitario ed internazionale. Il marchio nazionale è regolato dagli articoli 2569 – 2574 cod. civ. e dal codice della proprietà industriale (d.lgs 10.02.2005, n. 30). Al marchio nazionale si è di recente affiancato il marchio comunitario, istituito con regolamento CE 26.02.2009, n. 207. La relativa disciplina consente di ottenere con un’unica procedura un marchio unico, unitariamente regolato e tutelato in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il marchio internazionale è a sua volta disciplinato da due convenzioni internazionali: la Convenzione d’Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale e l’Accordo di Madrid del 1891, sulla registrazione in
ternazionale dei marchi, integrato dal Protocollo di Madrid. Il marchio non è un segno distintivo essenziale, ma è certamente il più importante dei segni distintivi per il ruolo che assolve nella moderna economia industriale. Al marchio, infatti, gli imprenditori affidano la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti (c.f.r: Campobasso, Diritto dell’impresa, Vol. 1, pagg. 172-173).

Considerazioni personali

Certamente, come si è avuto modo di esporre succintamente, l’aspetto della imputabilità del responsabile civile nel danno da prodotto difettoso sicuramente ha avuto molte problematiche al proprio interno. Tuttavia, l’aspetto del marchio merita una certa riflessione. Certamente, come autorevole dottrina sottolinea, il marchio non è l’aspetto più importante nei segni distntivi dell’impresa, ma, certamente, per quelli che sono i canoni della responsabilità civile e, in particolare, dell’imputabilità, può, come sottolineato nella sentenza in commento, avere un ruolo basilare anch’esso. Tutto ciò, beninteso, laddove si consideri, come specificamente motivato, che vada apposto, anche da parte di una società produttrice, un proprio autonomo marchio. Condivisibili, pertanto, le motivazioni di Cassazione, purchè, tuttavia, siano effettivamente rispettose dei canoni per l’individuazione della responsabilità civile e della relativa imputabilità.

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