Regole per il punteggio degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2016, n. 1270)

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Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo.

Il fatto

Oggetto del giudizio instaurato innanzi all’adito Consiglio di Stato è una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 indetta da un Comune, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “Servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, manutenzione verde pubblico, pulizia cimitero e presidio piazzola ecologica nel Comune …”.

In particolare, la lex specialis di gara ha attribuito all’offerta economica un peso di 40 punti ed all’offerta tecnica un peso di 60 punti, da assegnarsi sulla base dei criteri di valutazione, rispettivamente articolati in puntuali sub criteri, indicati nella lettera di invito.

La decisione del Consiglio di Stato

Osservano i Giudici di Palazzo Spada come il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività.

Secondo la giurisprudenza “Questa impostazione rileva, naturalmente, anche nell’eventualità che la Stazione appaltante decida di avvalersi dello ‘strumento’ della «soglia di sbarramento» (…), scelta che potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità (cfr., ad es., V, 18 novembre 2011, n. 6084).

La ratio di questo ‘strumento’ si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge.

Nessun dubbio è possibile, inoltre, sul fatto che l’applicazione del meccanismo di soglia di cui si tratta debba avvenire in coerenza con le specificità del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente” (Cons. Stato, sez. V, 02/12/2015, n. 5468).

Avuto riguardo al caso in esame, secondo il Consiglio di Stato non sussistono detti casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza essendo del tutto logiche e condivisibili le argomentazioni assunte dall’Amministrazione a sostegno della valutazione impugnata, coerente con il punteggio attribuito all’aggiudicataria.

Ancora in sentenza si afferma il principio di diritto per cui nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo.

Pertanto, sussiste violazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 soltanto in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

In tal senso si veda anche Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050 secondo cui: “Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, n. 4698/2014 e n. 1169/2013); di modo che sussiste violazione dell’art. 83, del Codice dei contratti pubblici, in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, n. 5909/2013 e n. 5060/2013).

Non può negarsi che il giudizio sulla sufficienza o meno del livello di articolazione degli elementi dell’offerta da valutare, e del grado di dettaglio della descrizione dei relativi criteri di valutazione (caratteristiche strutturali o funzionali da apprezzare, o viceversa limiti e criticità da penalizzare), resti nella maggior parte dei casi largamente opinabile.

Fuori dell’ipotesi in cui sia demandato alla commissione giudicatrice un mero riscontro dell’esistenza di caratteristiche oggettivamente individuate, alle quali venga dunque attribuito un punteggio secco, da attribuire (in caso di esistenza) o non attribuire (in caso di inesistenza), in tutti gli altri casi – sia perché le caratteristiche sono descritte in modo non esaustivo, sia perché, comunque, è prevista l’attribuzione di un punteggio prefissato solo nel minimo o nel massimo – il sindacato si svolge sull’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, nel predisporre la griglia di valutazione e nel correlare (mediante la motivazione in senso stretto) la griglia alle caratteristiche delle diverse offerte”.

 

Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2016, n. 1270

Respinge l’appello

Decisioni conformi

“Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo”

(Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050)

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 163/2006

Maffei Domenico

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