Regime IVA dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

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L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 514/2022, ha fornito delle spiegazioni in materia di trattamento IVA per i trasporti inerenti beni in importazione di cui all’art. 9 (rubricato servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), co. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 -Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -. Il regime di non imponibilità IVA non è ascrivibile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della medesima, commissiona ad un vettore terzo (c.d. subvezione).
>>>Leggi la Risposta AE n. 514 del 14 ottobre 2022<<<

Indice

1. Il caso concreto

Nel caso di specie, la società istante, in possesso della qualifica di operatore economico autorizzato (A.E.O.) e pertanto in grado di gestisce le pratiche doganali di importazione per conto del destinatario delle merci nonché specializzata nella movimentazione (quindi carico e scarico) di “merce containerizzata”, riceve la richiesta da un cliente stabilito in Italia di servizi terminalistici, operazioni doganali di importazione e di trasporto delle merci dal porto di sbarco in Italia fino al terminal. Dato che la società non possiede mezzi propri, provvede ad affidare a terzi l’esecuzione del trasporto addebitando a carico del destinatario (ovvero il proprio cliente) non solo i propri servizi doganali e terminalistici ma anche il costo del trasporto. Per quanto concerne il valore delle merci dichiarato alla dogana al momento dell’importazione la normativa di riferimento è da ricercare nell’art. 69 (rubricato determinazione dell’imposta) del D.P.R. n. 633/1972 che testualmente statuisce: “L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 16, al valore dei beni importati  determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti  doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione (all’interno  del territorio della Comunità) che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione. Fatti salvi i casi di applicazione dell’articolo 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione  prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43, e l’esenzione prevista nell’articolo 209 dello stesso testo unico  si applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.”
La società istante chiede all’Amministrazione finanziaria spiegazioni in merito al regime IVA attuabile al riaddebito al destinatario delle merci del servizio di trasporto riguardante la tratta dal porto di sbarco al terminal, nonché allo stesso servizio di trasporto che il terzo fornitore rende alla società medesima.

2. Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel caso in scrutinio, evidenzia che i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente a “soggetti qualificati”, quali (art. 9 co. 3 D.P.R. n. 633/1972):
l’esportatore;
il titolare del regime del transito;
l’importatore;
il destinatario dei beni;
il prestatore dei servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di beni e i servizi relativi alle operazioni doganali.
Giova ricordare che i servizi di trasporto oltre a collaborare alla realizzazione concreta di un’operazione di esportazione o di importazione di beni, devono anche essere forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni. Sicché, il regime riguardante la non imponibilità IVA, non è più adottabile alle attività di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa, affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione).
Evidenzia l’Agenzia delle Entrate che l’attività di trasporto dal porto di sbarco fino al terminal è da ricondurre all’ambito applicativo del regime di non imponibilità (di cui all’art. 9, co. 1 n. 2, D.P.R. n. 633/1972), poiché i corrispettivi della merce, comprendenti del costo del trasporto, sono stati soggetti ad IVA all’atto dello sdoganamento della merce ed inoltre il servizio di trasporto viene effettuato dalla società istante direttamente al destinatario finale della merce.
Ulteriormente, potrà beneficiare del sistema di non imponibilità anche l’attività di trasporto che il terzo fornitore rende, direttamente, a favore della società istante. Nella vicenda in scrutinio assume rilievo il ruolo di operatore economico autorizzato (A.E.O.) assunto dalla società istante.
Sul presupposto che  la società istante opera in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce ad espletare gli adempimenti formali pertinenti all’importazione della merce presso le dogane, il servizio di trasporto viene reso dal terzo fornitore nei riguardi di un soggetto (ovvero la società istante) che si qualifica prestatore dei servizi relativi alle operazioni doganali.

Avvocato Rosario Bello

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