Responsabile l’amministratore di condominio che non si attiva per il recupero dei crediti condominiali anche prima dell’entrata in vigore della legge 220/2012.
Con la sentenza numero 36277 del 28/12/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Moscarini) si pronuncia in tema di responsabilità dell’amministratore per la mancata attivazione delle procedure per il recupero degli oneri condominiali dal condomino moroso.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
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Indice
1. I fatti di causa
Tizio, amministratore di condominio, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo in danno del Condomino Alfa, già da lui amministrato, onde ottenere il pagamento dei suoi compensi nella misura di euro 5.074,73.
Il condominio Alfa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e pedissequa domanda riconvenzionale, allegando una condotta negligente e imperita dell’amministratore che aveva cagionato danni al Condominio nell’ambito della sua attività di gestione. Il Tribunale adito in primo grado accoglieva l’opposizione e in parte la riconvenzionale, condannando l’amministratore al risarcimento della minor somma di euro 380,00.
La sentenza veniva impugnata sia dall’ex amministratore che dal condominio, e la corte d’appello adita accoglieva l’impugnazione di quest’ultimo condannando l’amministratore al risarcimento della maggior somma di euro 20.000,00. La corte di merito motivava l’accoglimento della domanda risarcitoria sulla scorta del fatto che era evidente inadempimento di Tizio ai propri obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla società Beta, censurando il fatto che il protrarsi dell’inerzia aveva condotto alla impossibilità definitiva del recupero del credito dal momento che la società Beta fu cancellata dal Registro delle Imprese.
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Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. Recupero crediti condominiali e responsabilità dell’amministratore: ricorso e decisione della Cassazione
Propone ricorso per Cassazione Tizio, sulla scorta di tre motivi.
A margine il primo, dichiarato inammissibile e con il quale si censurava ex. Art. 360 I comma n. 3 la violazione dell’art. 115 II comma cpc, per non aver tenuto in considerazione la Corte di merito che al momento del passaggio delle consegne il debito di Beta nei confronti del condominio ammontava alla minor somma di euro 4.000,00. La Corte di legittimità ritiene il motivo inammissibile perché afferente questioni di merito non rilevabili in detta sede.
Di particolare interesse è il secondo motivo di censura. Il ragionamento di Tizio è il seguente. La legge 220/2012, che impone all’amministratore di agire in giudizio contro i condomini morosi è successiva ai fatti di causa, e ritenendo comunque Tizio responsabile si sarebbe fatta errata applicazione, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 dell’articolo 1130 I comma cpc e dell’art. 63 I comma disp att. Cpc.
La Corte rigetta il motivo affermando che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che Tizio “avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita così da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un soggetto escutibile; nè sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perchè, anche antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, non applicabile ratione temporis, l’Amministratore aveva l’obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 3, nonchè ex art. 63 disp. att. c.c..”.
Il terzo motivo (forse fondato ove vagliabile ndr) veniva dichiarato inammissibile. Tizio censurava il fatto che gli amministratori che si erano succeduti avevano mancato di attivare la solidarietà tra precedente e nuovo condomino (evidentemente l’immobile era stato oggetto di una compravendita) ex. Art. 63 IV comma disp. Att. Cpc.
La Corte dichiara l’inammissibilità perché trattasi di censura nuova e mai mossa nei precedenti stati del giudizio.
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