Quando occorre la nomina di un perito

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Quando occorre la nomina di un perito ai sensi dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
>>>Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 49290 del 21-10-2022<<<

Indice

1. La questione

Il Tribunale di Brescia respingeva un appello cautelare proposto dal P. M. avverso una ordinanza della Corte di Appello di Brescia con la quale era stata respinta la richiesta per la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra le doglianze addotte, censurava il fatto che il Tribunale, a fronte della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso per ragioni di salute e della documentazione allegata alla istanza, non avesse disposto approfonditi accertamenti di natura medica per verificare quanto dedotto dal detenuto.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Sez. 2, Sentenza n. 25248 del 14/05/2019).

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3. Conclusioni

Fermo restando quanto previsto dall’art. 299, co. 4-ter, cod. proc. pen. (“In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3”), la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il giudice è tenuto a nominare un perito ai sensi di questa norma procedurale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento ermeneutico elaborato dalla Cassazione in subiecta materia, che, in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
E’ dunque consigliabile dolersi della mancata nomina di un perito nel caso di specie solo ove difetti una di queste condizioni, essendo per contro sconsigliabile lamentarsi, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, in altri casi.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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