Come va interpretato l’art. 299, c. 4-ter, terzo capoverso, c.p.p.: un chiarimento da parte della Cassazione

(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: C.p.p., art. 299, c. 4-ter, terzo capoverso)

Il fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’impugnazione cautelare, in sede di appello, aveva confermato l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che a sua volta aveva rigettato una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, e intesa a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi, come unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, sostenendosi come l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento impugnato, fosse del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e perciò inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice là dove il Tribunale affermava come il provvedimento del G.i.p. non fosse suscettibile di censura posto che, tanto la CTU, quanto il consulente di parte, non avevano deposto per l’incompatibilità del ristretto con il regime carcerario.

La difesa sottolineava altresì come il perito di parte non avesse mai rappresentato la compatibilità delle condizioni di salute dell’indagato rispetto al regime carcerario.

Ciò posto, venivano a tal riguardo richiamati i principi in materia di incompatibilità dello stato di salute con il regime carcerario postulandosi come tale condizione si fosse verificata nel caso concreto nonché rilevandosi altresì che “proprio alla luce di quanto asserito dal CTU, andava certamente disposta un’ulteriore perizia sulle condizioni di salute dell’imputato DOPO l’espletamento delle prove allergologiche che, lo si ribadisce fortemente, non sono state effettuate nonostante le stesse siano state auspicate tanto dal consulente tecnico di parte quanto dal consulente d’ufficio”.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito che “a far scattare l’obbligo di nominare un perito non basta prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga evidenziata e circostanziata una patologia “particolarmente grave”, la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche nei centri clinici particolarmente attrezzati disponibili all’interno di talune strutture dell’amministrazione penitenziaria e, se non è onere del richiedente provare in maniera esaustiva tale incompatibilità, per contro, la richiesta deve contenere degli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la ricaduta del caso in esame nella previsione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis”, (Sez. 2, Sentenza n. 25248 del 14/05/2019).

Orbene, una volta fatto presente che tali elementi, utili a far scattare l’obbligo di disporre la perizia, fossero emersi nel caso concreto, gli Ermellini rilevavano inoltre come tale implicito riconoscimento avrebbe dovuto indurre il giudice a posticipare la sua decisione al fine di acquisire i risultati degli accertamenti sanitari collegati alle prove allergologiche da egli stesso sollecitate in calce alla decisione sull’istanza e in esito a essa.

A fronte di ciò, si riteneva inoltre, non solo come l’attività istruttoria sottesa alla decisione fosse stata incompleta, ma anche che era configurabile una incoerenza logica tra il contenuto della motivazione dell’ordinanza e il suo dispositivo là dove nella prima il Tribunale argomentava e affermava l’insussistenza di uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario mentre, nel secondo, disponeva “con la massima urgenza” la sottoposizione del ricorrente a prove allergologiche.

In altre parole, il Tribunale, dopo avere rigettato l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, in calce alla decisione, aveva disposto accertamenti sanitari urgenti.

Posto ciò, i giudici di piazza Cavour ribadivano l’incoerenza logica di un tale procedere anche ove  lo fosse confrontato con l’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, secondo cui, in tema di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, il giudice, “se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito” posto che tale precetto normativo deve essere inteso nel senso che l’accertamento peritale va disposto prima e non dopo la decisione sull’istanza deponendo in tal senso sia criteri di logica sequenza procedimentale (secondo i quali la fase istruttoria precede sempre la fase decisoria), sia il dato letterale della stessa previsione secondo cui l’accertamento peritale deve essere disposto o “immediatamente” o, comunque, entro il termine indicato dall’art. 299 c.p.p., comma 3, ossia entro il termine fissato per la decisione sull’istanza de libertate e, dunque, in entrambi i casi, prima della decisione stessa.

Da ciò se ne faceva discendere come il Tribunale fosse incorso nel vizio di violazione di legge in quanto il fatto di disporre un accertamento sanitario, in un momento successivo alla decisione sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e non prima, aveva costituito uno scostamento dalla delineata logica sequenza procedimentale prevista dall’art. 299, c.p.p., comma 4-ter.

Il Supremo Consesso, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, disponeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte spiega in che modo va interpretato l’art. 299, c. 4-ter, terzo capoverso, c.p.p. nella parte in cui prevede che, in tema di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4-bis, il giudice, “se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito”.

Difatti, in tale pronuncia, è precisato che tale prescrizione normativa deve essere intesa nel senso che l’accertamento peritale va disposto prima e non dopo la decisione sull’istanza.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza sulla portata applicativa di questa norma procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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