Pubblicazione nome della persona indagata in procedimento penale: violazione privacy

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È legittimo pubblicare il nome e il cognome della persona a carico della quale è instaurato un procedimento penale.

Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioniI ricorsi al Garante della privacy

Indice

1. I fatti

Un signore presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo all’autorità di vietare a due testate giornalistiche on line e ad una associazione gestrice di un blog on line l’ulteriore trattamento dei dati che lo riguardavano contenuti in alcuni articoli pubblicati in rete e relativi ad una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto.
In particolare, il reclamante sosteneva di essere stato oggetto di un procedimento penale in cui erano coinvolti anche personaggi di rilievo pubblico e pertanto la vicenda aveva avuto ampio risalto anche tramite alcuni articoli pubblicati da testate giornalistiche on line: nello specifico il reclamante lamentava che in un primo articolo c’era scritto che egli era indagato per un determinato reato. Tale notizia, secondo il reclamante, era di particolare pregiudizio nei suoi confronti in quanto l’ambito di diffusione del giornale coincideva con quello di residenza della sua famiglia. Inoltre, il reclamante lamentava che l’associazione avesse pubblicato sul blog l’intera ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari contenente tutti gli elementi dell’indagine, le intercettazioni e le ricostruzioni indiziarie della Polizia Giudiziaria.
Infine, il reclamante segnalava che l’azienda presso la quale era assunto aveva utilizzato gli elementi investigativi contenuti nell’ordinanza cautelare per infliggergli una contestazione disciplinare e poi sanzionarlo con il licenziamento.
Il Garante invitava quindi la società titolare delle due testate giornalistiche on line e la associazione che gestiva il blog a fornire chiarimenti sulla vicenda.
La società editrice dei giornali evidenziava che le notizie pubblicate sulle due testate on line rispettavano il principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto del fatto che lo stesso Garante aveva più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico di cui è instaurato un procedimento penale non è preclusa dalla legge ed è volta a garantire trasparenza e controllo dei cittadini sull’attività giudiziaria. Ciò detto, la società precisava che il reclamante era stato indagato nell’ambito del predetto procedimento penale ed era stato altresì destinatario di una misura cautelare, ma negli articoli in questione non era contenuta la copia integrale dell’ordinanza cautelare.
Ad ogni modo, la società faceva presente di aver rimosso il nome e il cognome del reclamante dagli articoli in questione, pur ritenendo che le modalità di pubblicazione erano corrette.
Per quanto riguarda la associazione che gestiva il blog, la responsabile aveva fatto presente che detta associazione era formata da un gruppo costituito da persone interessate alla difesa dei beni comuni e dell’ambiente del territorio, ma che da tempo il blog non veniva più aggiornato, né veniva controllata la casella email. In secondo luogo, la responsabile confermava che nel blog era stata pubblicata l’ordinanza, con la precisazione che la pubblicazione era avvenuta solo dopo che la stessa era stata già diffusa su quotidiani di rilevanza nazionale da cui era stata scaricata. Infine, l’associazione dava conto di aver provveduto a rimuovere il documento dal blog.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:

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Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.

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2. Pubblicazione nome della persona indagata in procedimento penale: valutazione del Garante

Preliminarmente, il Garante ha evidenziato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che gli articoli pubblicati sulle due testate on line fossero relativi ad un’attività di indagine svolta nella zona di diffusione delle testate medesime, pertanto le notizie erano da ritenersi come di indubbio interesse collettivo. Conseguentemente, il Garante ha ritenuto che la loro pubblicazione non richiedesse il consenso delle persone i cui dati personali sono trattati nell’articolo giornalistico, a condizione che sia stato rispettato il limite dell’essenzialità dell’informazione.
Secondo il Garante, anche la pubblicazione del nome e del cognome dell’interessato è legittima.
A tal proposito, infatti, mette conto rilevare che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato un procedimento penale non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all’attività di giustizia.
Inoltre, all’interno dei due articoli sono spiegati in maniera chiara che la posizione del reclamante è in fase di accertamento rispetto al reato indicato nell’oggetto dell’articolo medesimo e vengono indicate in termini dubitativi le ragioni che hanno condotto l’avvio delle indagini nei confronti del reclamante.
Per quanto riguarda, invece, l’associazione che gestiva il blog on line, il Garante ha ritenuto l’atto pubblicato consisteva nel testo dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni dei soggetti indagati, tra i quali il reclamante. Ai sensi della normativa processual penalistica, alle ordinanze cautelari non si applica il divieto di pubblicazione integrale di atti del procedimento penale non più coperti da segreto istruttorio sino alla chiusura delle indagini preliminari o fino alla conclusione dell’udienza preliminare.
Tuttavia, nel caso di specie, l’ordinanza pubblicata conteneva informazioni, quali l’indirizzo di residenza ed il numero di utenza cellulare in uso all’interessato, la cui diffusione non è da reputarsi essenziale con riguardo alla narrazione dei fatti oggetto dell’articolo.

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla società titolare delle due testate giornalistiche on line non configurasse alcuna violazione della normativa in materia di privacy.
Infatti, la notizia pubblicata era di interesse collettivo nella zona di diffusione dei due giornali on line e l’informazione, con l’indicazione del solo nome e cognome del reclamante, è stata contenuta nei limiti dell’essenzialità.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto infondato il reclamo con riferimento alla società in questione.
Invece, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione dell’ordinanza integrale da parte della associazione fosse idonea a configurare una violazione della normativa in materia di privacy, in quanto la notizia eccedeva i limiti dell’essenzialità dall’informazione per aver pubblicato altri dati non necessari (come il numero di telefono e l’indirizzo di residenza del reclamante).
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’associazione aveva già rimosso l’ordinanza durante il procedimento, il Garante ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento nei suoi confronti, oltre alla misura del divieto di ulteriore trattamento delle informazioni contenute nella suddetta ordinanza.
Per quanto riguarda l’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi per la condotta illecita dell’associazione, il Garante, tenuto conto che l’associazione aveva immediatamente rimosso l’ordinanza non appena ha avuto notizia del procedimento e che non vi erano precedenti violazioni della privacy a suo carico (nonché l’inattività del blog), ha ritenuto sufficiente limitarsi ad ammonire il titolare del trattamento.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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