Viola la privacy la pubblicazione sul sito web dell’ufficio scolastico delle graduatorie di supplenza con l’indicazione “SI” alla voce “precedenze L.104/92”.
Per l’approfondimento si consiglia: I ricorsi al Garante della privacy -I diritti, i doveri e le sanzioni
Indice
1. I fatti
Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che l’Ufficio scolastico Regionale aveva pubblicato nella sezione “albo online” della propria pagina web un decreto che disponeva la proposta di incarico e l’assegnazione della sede in favore dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali di supplenza, al quale erano allegate due tabelle che riportano i dati personali del reclamante e di altri circa 300 interessati. In particolare, i dati pubblicati avevano ad oggetto, per ogni soggetto facente parte della graduatoria, la fascia di appartenenza, il nome, il cognome, la data di nascita, la sede di assegnazione e l’indicazione della condizione di precedenza ai sensi della legge 104/1992.
Il Garante apriva quindi il procedimento nei confronti dell’istituto scolastico e lo invitava a fornire le proprie difese in merito agli addebiti mossi dal reclamante.
L’ufficio scolastico regionale, in primo luogo, evidenziava come i candidati inseriti nelle graduatorie avevano espressamente prestato il loro consenso al trattamento dei dati personali che erano stati forniti al momento della presentazione delle domande di inserimento in graduatoria nonché nella successiva fase delle convocazioni per il conferimento delle supplenze.
In particolare, l’ufficio richiamava un’ordinanza ministeriale, che disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di conferimento delle relative supplenze, la quale stabilisce che le operazioni di conferimento delle supplenze debbono essere preventivamente pubblicate nell’albo e nel sito Web di ciascun ambito territoriale provinciale, nonché un decreto dipartimentale, avente ad oggetto l’informativa sul trattamento dei dati personali, il quale precisa che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura in questione sarebbero stati trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura medesima e per le successive attività inerenti il conferimento dell’incarico. Infine, l’ufficio richiamava un’ulteriore circolare ministeriale, che imponeva di pubblicare le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze sul sito Web di ogni ufficio territoriale (in particolare le informazioni sulla disponibilità di posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni).
In secondo luogo, ufficio scolastico regionale rilevava come nella tabella in questione fosse stato indicato soltanto un “SI” accanto alla voce “precedenza ex l. 104/92”, nel caso in cui il candidato avesse beneficiato della precedenza circa la scelta della sede in cui essere assegnato, così come prevista dalla richiamata legge del ’92; mentre non era stata specificata in alcun modo la patologia in virtù della quale il candidato aveva ottenuto i benefici della richiamata legge, né tantomeno se tale patologia fosse riconducibile al candidato medesimo o a suoi familiari.
Tale dicitura, secondo l’ufficio, non comportava la diffusione di un dato personale sensibile direttamente riconducibile allo stato di salute del candidato. Ciò, in quanto la priorità nella scelta della sede a favore del docente è prevista dalla richiamata normativa in due diverse ipotesi, disciplinate da due diversi articoli: per il caso in cui sia lo stesso lavoratore ad essere portatore viene indicato con invalidità superiore a due terzi, nonché per il caso in cui il lavoratore assista un parente o un affine portatore di handicap. Infatti, secondo l’ufficio, la genericità della voce non consentiva di collegare il docente ad una specifica agevolazione o beneficio contemplate riconosciuto dalla citata legge e quindi di risalire in modo immediato ad uno stato di disabilità dello stesso docente. Al contrario, un’effettiva divulgazione dei dati relativi all’stato di salute del candidato vi sarebbe stata, soltanto se l’ufficio avesse indicato l’articolo della richiamata legge che attribuiva la precedenza al candidato.
Inoltre, sul punto, l’ufficio precisava che il sistema delle precedenze in ambito scolastico prevede quale unica ipotesi di precedenza la sussistenza dei requisiti di cui alla legge 104/92. Pertanto, anche se l’ufficio avesse inserito la sola dicitura “precedenza” all’interno del provvedimento in questione, si sarebbe comunque indirettamente rilevata la motivazione sottesa alla precedenza.
In terzo luogo, l’ufficio sosteneva che la scelta di pubblicare l’esistenza di una ragione di precedenza nella scelta delle sedi a favore di alcuni candidati era stata imposta dall’ingente numero di partecipanti alla procedura (circa 25.000 candidati). Infatti, la necessità di contemperare gli obblighi di conoscibilità delle attività posta in essere dall’ufficio con il principio di efficienza dell’azione amministrativa, rendeva necessario fornire in maniera chiara l’esistenza di una ragione di preferenza a favore di alcuni candidati, per evitare che l’ufficio fosse sommerso da un numero elevato di richieste di accesso agli atti da parte degli altri candidati, che avrebbero avuto interesse a conoscere il motivo per cui alcuni candidati (magari collocati in una posizione inferiore rispetto alla loro) erano stati preferiti nella scelta della sede.
Infine, l’ufficio scolastico dava conto di aver provveduto a modificare il decreto pubblicato sul sito Internet, cancellando il riferimento al numero della legge per cui i candidati avevano ottenuto la precedenza nella scelta della sede, lasciando esclusivamente la dicitura “precedenza”.
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2. Le valutazioni del Garante
Il Garante ha preliminarmente ricordato che la normativa in materia di privacy prevede che i soggetti pubblici, qualora operano nell’ambito delle procedure per la selezione del personale, possono trattare i dati personali dei candidati quando ciò è necessario per adempiere a obblighi o compiti previsti dalla normativa di settore oppure per l’esecuzione del compito di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ma che comunque i dati debbono essere trattati con appropriate garanzie. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute di una persona, in generale, non possono essere diffusi; ma anche in questo caso, qualora sussistano delle eccezioni normativamente previste per cui ne è ammesso il trattamento, il datore di lavoro è tenuto a rispettare i principi generali in materia di privacy.
Ciò premesso, il Garante, passando all’esame del caso concreto, ha evidenziato che l’ufficio scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione dei dati personali del reclamante e degli altri interessati, non potendo al riguardo essere invocato il consenso degli interessati, né le disposizioni normative richiamate negli scritti difensivi dell’ufficio scolastico.
Infatti, le suddette disposizioni normative non prevedono la pubblicazione on-line dei dati personali del personale docente destinatario della proposta di carico di supplenza e di assegnazione della sede di servizio. L’ordinanza ministeriale richiamato dall’ufficio ha soltanto previsto la pubblicazione nell’albo nel sito Web del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi nonché del calendario delle convocazioni, ma non ha previsto la pubblicazione on-line dei dati personali dei docenti inseriti nelle graduatorie di supplenza.
Inoltre il garante ha ribadito che, anche nel caso in cui vi sia una norma di legge che preveda l’obbligo di pubblicare determinati atti e documenti che contengono dati personali, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, non sussiste la possibilità per il titolare di diffondere automaticamente i dati personali, ma deve verificare che i dati personali diffusi e in generale trattati siano necessari in base alla specifica finalità del trattamento.
In secondo luogo, il garante ha ricordato come, in considerazione della definizione di dati relativi alla salute fornita dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali, il riferimento alla legge 104 del 1992 consente di ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona: ciò in quanto, è noto che detta legge disciplina benefici e garanzie per l’assistenza, l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari.
Infine, il garante ha ritenuto che l’esigenza di evitare la ricezione di numerose istanza di accesso agli atti amministrativi, prospettata dall’ufficio scolastico, non può essere utilmente invocata per legittimare la diffusione on-line dei dati personali, anche relativi alla salute, degli interessati. Tale esigenza, infatti, non è idonea a superare il divieto di diffusione dei dati sulla salute sancito dal regolamento europeo.
3. La decisione del Garante
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione sul sito Web istituzionale, da parte dell’ufficio scolastico, dei dati personali dei candidati (come sopra indicati), nonché della dicitura “si” alla voce “precedenza l. 104/92” costituisce una violazione della normativa in materia di privacy.
Inoltre, il garante ha ritenuto che anche l’accorgimento posto in essere dall’ufficio scolastico dopo l’apertura del procedimento dinanzi al garante, consistente nella modifica della dicitura contenuta nel decreto pubblicato l’anno attraverso l’inserimento esclusivamente della parola “precedenza” (al posto di “precedenza l. 104/92”), non è conforme alla normativa in materia di privacy, in quanto – come sostenuto dal stesso ufficio scolastico – la condizione di precedenza nella scelta della sede per i docenti sussiste soltanto nel caso in cui gli stessi forniscano dei benefici previsti dalla legge 104 del 92. Pertanto, anche l’uso della sola parola “precedenza” e idoneo a rivelare un dato relativo alla salute del docente candidato.
In considerazione di ciò, il garante ha ritenuto necessario limitare il trattamento dei dati personali dei candidati, vietando all’ufficio scolastico ogni ulteriore diffusione dei suddetti dati ed ha altresì comminato al titolare del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria, che ha quantificato, tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti del caso concreto, nell’importo di €. 15.000 (quindicimila).
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