Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18292 del 27 febbbraio 2014 (depositata il 5 maggio 2

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Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la problematica volta a stabilire quale sia l’organo competente per la funzione di giudice dell’abbreviato (innestato su un giudizio immediato), e cioè se il g.i.p. minorile (monocratico) o se il g.u.p. minorile (collegiale, nella speciale composizione di un magistrato togato e di due giudici-esperti onorari).

         Nello specifico le Sezioni Unite hanno stabilito che nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’articolo 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario. È questo il principio stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 18292/2014 che ha ribaltato l’orientamento precedente.

         In altri termini, come sostenuto dall’Organo nomofilattico, deve essere il G.U.P. nella composizione prevista per l’udienza preliminare: organo collegiale formato da due giudici onorari e un solo magistrato togato) e non il G.I.P. (magistrato togato, organo monocratico) a dover giudicare nel caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato di un minorenne

         L’orientamento dominante parte dal rilievo che l’art. 50 bis ord. giud. (rubricato, come detto, “Giudice per le indagini preliminari”), relativo al processo minorile, individua come competente per l’adozione dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini un giudice singolo (comma 1), prescrivendo una speciale composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna) per la funzione di udienza preliminare (comma 2).

          

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente –

Dott. SIRENA ************** – Consigliere –

Dott. CARMENINI Secondo Libero – Consigliere –

Dott. ********************** – Consigliere –

Dott. ****************** – Consigliere –

Dott. CONTI ******** – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

Dott. FUMO ******** – Consigliere –

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna;

nel procedimento nei confronti di:

XXXX  nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/02/2013 della Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere **************;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha  concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

 1. Con sentenza del 10 maggio 2012 il Tribunale per i minorenni di Bologna, nella composizione  prevista per la udienza preliminare (un magistrato in funzione di presidente e due giudici onorari a latere) condannava in sede di giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, XXXXX alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 300 Euro di multa per i reati di rapina  aggravata, rapina impropria e porto ingiustificato di coltello (in (OMISSIS)).

A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni,  con la sentenza in epigrafe, annullava l’indicata sentenza del Tribunale per i minorenni a  norma dell’art. 604 c.p.p., con rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari in sede,  ravvisando, nella particolare funzione esercitata (giudice chiamato a giudicare sulla richiesta di  giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato), l’incompetenza del giudice nella  composizione collegiale (un magistrato togato e due giudici onorari) prevista in genere per la  udienza preliminare nel processo minorile dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 50 bis, comma 2,  (Ordinamento giudiziario), aggiunto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 14, (Norme per  l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli  imputati minorenni), ritenendo competente, non trattandosi di funzione esercitata in udienza  preliminare, il giudice per le indagini preliminari, che, anche nel processo minorile, a norma del  comma 1 del medesimo art. 50 bis, è organo monocratico.

La Corte bolognese precisava, sulla scorta anche di varie pronunce di legittimità, che, in forza del  generale rinvio operato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,art. 1, (recante “Approvazione delle  disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), e in mancanza di previsioni  specifiche inserite nella disciplina del processo minorile, alla fattispecie andava applicata la  disposizione dell’art. 458 c.p.p., che individua nel giudice per le indagini preliminari (organo  monocratico) la competenza a decidere nell’ambito del giudizio abbreviato innestato su giudizio  immediato.

Osservava ancora la Corte di appello che, pur non avendo l’appellante – che si era doluto solo della  revoca della messa alla prova precedentemente disposta e della misura eccessiva della pena –  proposto la questione della composizione dell’organo giudicante, questa doveva ritenersi rilevabile  d’ufficio, inerendo alla competenza funzionale del giudice e comunque alle condizioni di capacità  del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabiliti dall’ordinamento  giudiziario, ricadendosi così in una ipotesi di nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e  grado del procedimento a norma dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p..

2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di  Bologna, conformandosi al tenore di precedenti impugnazioni proposte sulla medesima questione in  altri procedimenti, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza  impugnata e deducendo che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di appello, nel processo  minorile deve essere il g.u.p. (collegiale), e non già il g.i.p. (monocratico), a giudicare in caso di  giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato nei confronti di imputato minorenne.

2.1. L’Ufficio ricorrente denuncia, formalmente con un unico motivo di ricorso, la “violazione della  legge penale”, osservando che il generico richiamo alle norme del codice di procedura penale  operato, per quanto non espressamente previsto per i minorenni, dall’art. 1 disp. proc. pen. min., non  consente di ritenere che possa pronunciarsi una sentenza in ambito minorile senza tenere conto della  peculiarità della personalità in formazione dell’imputato, essendo sempre necessaria, ai fini della  decisione, l’integrazione delle ordinarie conoscenze giuridiche con quelle proprie di altre discipline,  di cui sono esperti i giudici onorari. Ogni diversa interpretazione, tendente a introdurre eccezioni  all’indicato principio, contrasterebbe con la volontà legislativa di far giudicare il minore con le  garanzie proprie del collegio previsto dall’art. 50 bis, comma 2, ord. giud., dato che un possibile esito di condanna, con la conseguente scelta demandata al giudice circa il tipo e la entità della pena,  non può prescindere nel processo minorile dall’analisi puntuale e specialistica della personalità  dell’imputato minorenne.

Il fatto che sia funzionalmente demandata al g.u.p. la competenza ad espletare l’attività di udienza, eventualmente anche pervenendosi alla definizione del giudizio, indurrebbe, inoltre, a ritenere che il  giudizio abbreviato, pur se introdotto a seguito di decreto di giudizio immediato, debba essere  necessariamente celebrato dal g.u.p., nella peculiare composizione collegiale prevista  dall’ordinamento giudiziario per il processo minorile.

D’altro canto – si osserva ancora – quando il legislatore, nell’ambito del processo minorile, ha  ritenuto di conferire al g.i.p. il potere di decidere il merito del giudizio lo ha fatto con espressa  previsione normativa ed entro ben precisi limiti, come ad esempio nelle ipotesi di sentenza di non  luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 disp. proc. pen. min.) o di declaratoria di non  luogo a procedere per difetto di imputabilità (art. 26 del medesimo testo normativo).

2.2. Si deduce poi nel ricorso – sotto altro profilo – che le figure di g.i.p. e g.u.p. appartengono

organicamente all’unico ufficio del giudice per le indagini preliminari, tra loro distinguendosi solo  in ragione della specifica attività di volta in volta espletata nei singoli procedimenti.

Tale aspetto implica che, anche se si volesse propendere per l’attribuzione di competenza, nel caso  di specie, al giudice per le indagini preliminari monocratico, non sarebbe comunque ravvisabile alcuna lesione del principio del giudice naturale ovvero alcuna situazione di incompetenza funzionale, come invece ritenuto dalla Corte di appello nella impugnata sentenza.

3. La Seconda Sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza dell’11 dicembre  2013, ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire se nel procedimento a carico  di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, appartenga al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice dell’udienza  preliminare nella composizione collegiale prevista dall’art. 50 bis, comma 2, ord. giud.

Nell’ordinanza di rimessione, premessa la condivisione delle ragioni addotte dal Procuratore  Generale ricorrente, si osserva che siffatta linea interpretativa si pone tuttavia in contrasto con la  giurisprudenza di legittimità, orientatasi a riconoscere la competenza del g.i.p. minorile – organo monocratico – a celebrare il rito abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato (Sez. 4, n. 38481 del 16/09/2008, V.A., Rv. 241552; Sez. 6, n. 14389 del 05/02/2009, S.M., Rv. 243254; Sez. 2, n. 44617 del 12/07/2013, M.G.N., Rv. 257360).

Agli argomenti basati prevalentemente su considerazioni di tipo esegetico – formale su cui si fonda la consolidata giurisprudenza, la Seconda Sezione contrappone ragioni di ordine sistematico e di inquadramento degli istituti nei principi ispiratori della specialità della condizione dell’imputato minorenne, che fanno preferire la tesi sostenuta dall’Ufficio ricorrente.

Nella ordinanza si aggiunge peraltro che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la questione della incompetenza dell’organo giudicante di primo grado non era rilevabile d’ufficio, non potendosi ravvisare una nullità assoluta in relazione alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire il collegio, posto che “nel caso di specie aveva giudicato il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, perfettamente capace e costituito secondo quanto previsto dalle leggi e dall’ordinamento giudiziario” (citandosi, a conforto di questo assunto, Sez. 2, n. 35444 del 28/05/2013, n.m.). Sulla base di tali considerazioni, nella prospettiva di un’auspicata revisione dell’indirizzo giurisprudenziale contrastato, la Sezione rimettente ha dunque sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 3 gennaio 2014, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

Motivi della decisione

 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così formulata: “Se, nel procedimento a carico di imputati minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini preliminari (giudice monocratico) ovvero al giudice dell’udienza preliminare nella speciale composizione collegiale prevista dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 50 bis, comma 2, (Ordinamento giudiziario), aggiunto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 14 (Norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni)”.

2. Preliminare all’esame dell’accennata questione è quella, di tipo strettamente processuale, della natura del vizio che, in ipotesi, deriverebbe dalla inosservanza delle regole sulla composizione del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado.

Infatti, se il supposto vizio, come sostenuto dall’ordinanza di rimessione (oltre che dal Procuratore ******** ricorrente), sia pure come argomento di chiusura e quasi come obiter dictum, non fosse comunque idoneo a integrare una nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di appello – che su tale aspetto non era stata investita dall’impugnazione dell’imputato – dovrebbe essere annullata per la sola ragione che non sussistevano i presupposti formali per l’applicazione dell’art. 604 c.p.p., comma 5, e non sarebbe quindi consentito entrare nel merito del quesito.

Invece, se il tema della composizione dell’organo giudicante minorile (monocratico o collegiale) attiene a profili che evocano una ipotesi di nullità assoluta, esso dovrebbe essere necessariamente affrontato, perchè solo dopo la sua risoluzione potrebbe dirsi se è stato, o non, correttamente disposto da parte della Corte di appello l’annullamento della sentenza di primo grado ex art. 604 c.p.p..

In altri termini, in tanto le Sezioni Unite sono abilitate a risolvere la questione rimessa dalla Seconda Sezione in quanto riconoscano che, ove dovesse riconoscersi validità alla linea  interpretativa privilegiata dalla Corte di appello, si sarebbe prodotta una nullità assoluta tale da imporre l’annullamento d’ufficio della sentenza di primo grado.

3. Ad avviso delle Sezioni Unite il tema attiene per l’appunto a un vizio che, ove fosse ritenuto sussistente, sarebbe idoneo a determinare una nullità assoluta.

3.1. In via di prima approssimazione, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi toccare l’aspetto – cui  anche si riferisce la Corte di appello – del “numero dei giudici necessari per costituire i collegi (…) stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario”, evocato dall’art. 33 c.p.p., comma 1: evenienza che ricorre sia quando il numero o (deve intendersi) anche la qualità dei componenti del collegio non corrispondano a quelli previsti dalla legge, sia quando a emettere il provvedimento è un giudice singolo invece di un giudice collegiale (contra, in questa ipotesi, Sez. 3, n. 18779 del 15/03/2012, *******, Rv. 252642, per un caso di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. monocratico in luogo di quello collegiale previsto dalla legislazione emergenziale in materia di rifiuti della Regione Campania), sia, ancora, per l’evidente analoga ratto, quando si verifica il caso inverso.

E se così fosse, il vizio ritenuto sussistente dalla Corte di appello integrerebbe certamente una

nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a norma del combinato disposto dell’art. 33 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., comma 1.

Ma questa ipotesi (ad eccezione di quanto stabilito specificamente per “l’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico” dall’art. 33 c.p.p., comma 3) attiene a ben vedere al caso, invero piuttosto raro nella pratica, in cui l’organo giudicante, del quale non si discute la competenza, risulti irregolarmente composto.

Si veda, per un’applicazione in tema di composizione del tribunale di sorveglianza, Sez. 1, n. 1933 del 25/06/1990, *****, Rv. 184707, a proposito della disposizione dell’art. 70, comma 5, Ord. Pen., in una fattispecie – ritenuta integrare una nullità assoluta proprio per la violazione delle regole concernenti il numero dei giudici necessari per costituire i collegi – in cui il tribunale di sorveglianza era risultato composto da tre magistrati togati, oltre che dal presidente e da due esperti laici, e non, come previsto dalla riferita norma, dal presidente, da un magistrato di sorveglianza a da due esperti.

In altri casi la giurisprudenza si è occupata, con varie soluzioni, di evenienze simili riguardanti ad esempio la composizione della corte di assise (v. tra molte, Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, ******, Rv. 223693; Sez. 6, n. 2892 del 04/02/1998, ****, Rv. 210337; Sez. 1, n. 1895 del 10/06/1987, dep. 1988, ******, Rv. 177582), o la componente onoraria, necessariamente diversificata per genere in base all’art. 50 ord. giud. (e quindi incidente non sull’elemento numerico ma su quello qualitativo), relativa al tribunale per i minorenni (caso esaminato da Corte cost., ord. n. 172 del 2001), o ancora, nella vigenza del codice del 1930 – dove la norma di riferimento era quella dell’art. 185, comma 1, n. 1 – i provvedimenti di competenza del giudice istruttore (Sez. 1, n. 6944 del 04/03/1985, ********, Rv. 170080).

La previsione di nullità si riferisce dunque ai casi in cui, proprio per la composizione numerica (o qualitativa) alterata, non sia possibile la identificabilità dell’organo che esercita la giurisdizione alla stregua delle previsioni di ordinamento giudiziario, “non potendo la decisione di un organo di composizione numerica diversa da quella prescritta dalla legge costituire espressione di quella sovranità … impersonata da quel giudice nell’esercizio del magistero giurisdizionale” (così, in un molto lontano precedente, relativo alla irregolare composizione dell’adunanza del Consiglio di Stato, Sez. U civ., n. 3008 del 11/10/1952, ******* c. *******, Rv. 880247).

Nel caso in esame, invece, venendo in questione organi del tribunale per i minorenni nettamente diversi e ai quali si riconnettono distinte competenze in relazione a determinate funzioni, non si discute se il giudice che ha emesso la sentenza in primo grado fosse irregolarmente composto a fronte delle previsioni di ordinamento giudiziario, essendo invece da stabilire quale sia l’organo competente per la funzione di giudice dell’abbreviato (innestato su un giudizio immediato), e cioè se il g.i.p. minorile (monocratico) o se il g.u.p. minorile (collegiale, nella speciale composizione di un magistrato togato e di due giudici-esperti onorari); e se queste regole di ripartizione di funzioni siano state osservate. Non ricorre perciò – neppure in astratto – la ipotesi di nullità costituita dal mancato rispetto delle norme di ordinamento giudiziario che definiscono il numero dei giudici “necessario per costituire il collegio”.

3.2. Nel caso di specie è invece evocabile una ipotesi di violazione delle regole sulla competenza  “funzionale”, che, come più volte detto, implica la risoluzione della questione se nel procedimento minorile appartenga alla competenza del g.i.p. (monocratico) ovvero al g.u.p. (collegiale) la specifica funzione di giudice del giudizio abbreviato nascente da giudizio immediato.

3.3. L’incompetenza funzionale – nozione di risalente elaborazione dottrinale e successivamente accettata definitivamente dalla giurisprudenza – implica il “disconoscimento della ripartizione delle  attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento” (così Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, **********, Rv. 198219; cui adde, ex aliis, Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229981, nonchè, implicitamente, Sez. U, n. 3088 del 17/01/2006, Bergamasco, in motivazione); ovvero, secondo altra definizione, espressa da illustre dottrina, il discostamento dalle regole sulle attribuzioni che “l’ordinamento giuridico assegna a un determinato organo (…) in  considerazione della qualità della funzione che l’organo è chiamato a svolgere”.

Va sottolineato che le citate sentenze n. 3088 del 2006, Bergamasco e n. 4419 del 2005, Gioia,

hanno affermato la rilevabilità di ufficio di una ipotesi di incompetenza funzionale riguardante proprio la materia della ripartizione di competenze (dettate dal codice di procedura penale) tra l’organo che dispone il giudizio immediato e l’organo che deve decidere su un rito speciale (in quei  casi, un patteggiamento).

Che la violazione delle regole sulla competenza funzionale sia produttiva di nullità assoluta,  rilevabile d’ufficio, deve considerarsi ormai, anche alla luce delle decisioni citate, jus receptum.

Si deve dunque concludere che se le regole sulla competenza funzionale previste dall’ordinamento  processuale minorile fossero state nel caso in esame violate – sul presupposto che la sentenza nel  giudizio abbreviato derivante da giudizio immediato non doveva essere emessa dal g.u.p. (collegiale) ma dal g.i.p. (monocratico) – a ragione la Corte di appello avrebbe annullato la decisione di primo grado, a norma dell’art. 604 c.p.p., comma 4, in quanto inficiata da una nullità  assoluta.

3.4. E’ il caso di segnalare che, proprio per il mancato rilievo che avrebbe dovuto essere dato al  vizio invalidante che va riconnesso ai casi in cui non sono state rispettate le regole sulla competenza funzionale, Sez. 2, n. 3544 del 28/05/2013, V., Rv. 257106, ha – non condivisibilmente – ritenuto privo di interesse il ricorso del pubblico ministero che aveva dedotto la nullità della sentenza di abbreviato nascente da immediato a carico di un minorenne in quanto emessa dal g.u.p. collegiale in luogo del g.i.p. monocratico.

3.5. Va ancora puntualizzato che ai fini del rispetto della competenza funzionale non riveste alcun rilievo, contrariamente a quanto assunto dal Procuratore ******** ricorrente, la considerazione che il g.i.p. e il g.u.p. minorile appartengano “all’unico ufficio del giudice per le indagini preliminari”, dato che la competenza in questione si distingue appunto in base alle rispettive funzioni e non in base ai rispettivi uffici (si veda ad esempio, proprio in materia di ripartizione tra g.i.p. e g.u.p. della competenza – concepita come funzionale – ad emettere provvedimenti cautelari, nell’ambito del tribunale ordinario, tra le altre, Sez. 1, n. 5609 del 22/01/2008, Maggio, Rv. 238867); fermo restando che l’asserzione appare quanto meno inesatta, dato che se anche la rubrica dell’art. 50 bis, è intitolata “Giudice per le indagini preliminari”, nel corpo dell’articolo si distinguono le funzioni del g.i.p. monocratico da quelle del g.u.p. collegiale (quest’ultimo, tra l’altro, fatto rientrare nella dizione “tribunale per i minorenni”); e dette funzioni in via generale sono state nettamente separate a livello tabellare a partire quanto meno dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (v. in particolare l’art. 7 bis, commi 2 bis e 1 ter, ord. giud.).

Sicchè non può affermarsi che il giudice della udienza preliminare minorile si identifica nel “giudice per le indagini preliminari”, al pari di quanto è da dire per il tribunale ordinario (v. art. 43 bis, comma 3, lett. b, ord. giud.); fermo restando che entrambi sono “organi” dello stesso tribunale  per i minorenni (v. art. 2 disp. proc. pen. min.).

4. Occorre di conseguenza passare al merito della questione su cui è incentrata l’ordinanza di

rimessione.

Ritengono le Sezioni Unite che nel processo minorile è applicabile anche per il giudizio abbreviato innestato su un giudizio immediato la regola secondo cui il giudice deve avere la speciale  composizione del g.u.p. prevista per la udienza preliminare dall’art. 50 bis, comma 2, ord. giud. (un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna).

4.1. Nella giurisprudenza di legittimità questa linea interpretativa appare generalmente contrastata,  essendo sostenuta soltanto, a quanto risulta, dalla ordinanza di rimessione della Seconda Sezione.

L’orientamento dominante parte dal rilievo che l’art. 50 bis ord. giud. (rubricato, come detto,

“Giudice per le indagini preliminari”), relativo al processo minorile, individua come competente per l’adozione dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini un giudice singolo (comma 1), prescrivendo una speciale composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna) per la funzione di udienza preliminare (comma 2).

Considerato poi che la funzione di giudice dell’abbreviato nascente da decreto di giudizio immediato, da un lato, fuoriesce dalla fase delle indagini preliminari e, dall’altro lato, non trova collocazione nella udienza preliminare, e che non si rinvengono nell’art. 50 bis criteri di

individuazione dell’organo preposto a tale specifica funzione nel processo minorile, varrebbe il generale rinvio operato dall’art. 1, comma 1, disp. proc. pen. min., “per quanto da esse non

previsto”, alle disposizioni del codice di procedura penale (c.d. principio di sussidiarietà), e, quindi, anche all’art. 458 c.p.p., non derogato dalle disposizioni minorili, il cui comma 2, dispone che sulla richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato provvede, previa fissazione della udienza, lo stesso g.i.p. (monocratico), pur se impersonato da un magistrato diverso da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato, data la previsione di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p., comma 2.

In breve, il ricorso a detta norma di rinvio sarebbe necessario, non soccorrendo al riguardo, per le ragioni già dette, la previsione dell’art. 50 bis ord. giud..

Per tale orientamento, v. Sez. 2, n. 44617 del 12/07/2013, M., Rv. 257360; Sez. 2, n. 3335 del 08/01/2010, B.J., n.m.; Sez. 6, n. 14389 del 05/02/2009, S., Rv. 243254; Sez. 4, n. 38481 del 16/09/2008, V., Rv. 241552; Sez. 1, n. 14669 del 18/01/2007, T., Rv. 236573 (quest’ultima espressasi in un caso in cui dalla tesi della competenza dell’organo monocratico nella fattispecie di cui si è detto si è fatta discendere quella della competenza in capo allo stesso organo a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di aggravamento della misura cautelare applicata all’imputato minorenne). Non vi sarebbe poi alcuna inadeguatezza dell’organo monocratico a giudicare il minore, considerato che il g.i.p. minorile ha una particolare professionalità settoriale, tanto che in altri casi esso è espressamente abilitato a definire il giudizio nei confronti dell’imputato minorenne, come previsto dall’art. 26 (declaratoria di non imputabilità trattandosi di soggetto infraquattordicenne) o dall’art. 27 disp. proc. pen. **** (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto).

4.2. L’ordinanza di rimessione e la prevalente dottrina sono di opinione contraria, e il Collegio condivide questa diversa linea interpretativa, in base alle considerazioni che seguono.

4.3. In primo luogo, è proprio il dato formale privilegiato dalla giurisprudenza dominante che non sembra avere il significato univoco che ad esso si vuole attribuire.

Il generale rinvio operato dall’art. 1, comma 1, disp. proc. pen. min. alla disciplina codicistica

rappresenta un argomento debole, sia per il carattere generale di chiusura di tale previsione sia perchè, esso, come ogni disposizione, deve confrontarsi con il pacifico canone interpretativo secondo cui il senso di qualsivoglia norma, quando non assolutamente incontrovertibile, deve tenere conto del complesso della disciplina in cui trova collocazione.

D’altronde, il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale, su cui si fa generalmente leva, vale “per quanto non previsto” dalle disposizioni sul processo penale minorile, ma questa espressione non equivale a quella “per quanto non specificamente previsto”. Mentre va tenuto in conto che il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 1, prevede che le disposizioni codicistiche generali “sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne” (principio c.d. di adeguatezza applicativa).

Ora, non è dubbio che la funzione di giudizio nel processo minorile richiede specifiche indagini sulla personalità del minore che implicano l’intervento di un organo specializzato, integrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il giudice in quanto in possesso di particolari competenze (v. art. 50 ord.giud.).

Come espresso sub art. 2 disp. proc. pen. min. dalla Relazione al Testo Definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (p. 219), “se è vero che prontezza d’intervento e di presenza continua sono tipici requisiti del giudice per le indagini preliminari e militano a favore  della monocraticità, è anche vero che esistono ragioni del massimo rilievo a favore della collegialità: prima fra tutte l’esigenza di mantenere la specialità dell’organo, determinata dalla presenza dei componenti privati accanto ai magistrati togati. E tale esigenza è ancor più viva quando si considerino i vari sbocchi dell’udienza preliminare minorile, nella quale la funzione di garanzia della legalità si accompagna a complesse valutazioni sulla personalità del minorenne che richiedono l’apporto della componente laica del collegio.

Opportuna appare quindi la scelta effettuata nell’art. 14 delle Norme per l’adeguamento

dell’ordinamento giudiziario introduttivo dell’art. 50 bis, dove si rimettono a un collegio composto da un magistrato togato e da due giudici onorari i provvedimenti da assumere in udienza preliminare, limitando la monocraticità ai soli provvedimenti di competenza del giudice delle indagini preliminari”.

Va rimarcato che la previsione di una competenza collegiale per la funzione di udienza preliminare venne inserita su sollecitazione della Commissione bicamerale parlamentare (oltre che di vari organi istituzionali interpellati per il parere), che, in sede di esame del testo sul progetto preliminare (con specifico riferimento all’elencazione degli organi giudiziari minorili contenuta nell’art. 2 disp. proc. pen. min.) aveva segnalato l’opportunità “che il giudice nella udienza preliminare sia collegiale date le funzioni particolari che tale giudice si vede attribuire”.

Non può condividersi la tesi, sostenuta in alcune pronunce espressive dell’orientamento dominante, secondo cui la particolare specializzazione del giudice minorile sarebbe garanzia sufficiente per una adeguata valutazione da parte dell’organo monocratico della personalità del minore, giacchè essa incontra inesorabilmente l’obiezione per cui, stando a un simile argomento, non si comprenderebbe la scelta del legislatore di affidare a un organo collegiale misto la funzione di udienza preliminare, sede ove non necessariamente si pronunciano sentenze sul merito della imputazione, come invece avviene all’esito di giudizio abbreviato, qualunque sia il percorso processuale che in esso confluisce.

Per di più il contenuto organico dei tribunali per i minorenni, con particolare riguardo a quelli numericamente più piccoli, determina non infrequentemente la necessità di sostituzione dei giudici togati, per situazioni di incompatibilità o di altro genere, con magistrati incardinati nei tribunali ordinari, mediante la procedura di supplenza esterna o di applicazione rispettivamente previste dagli artt. 97 e 110 ord. giud.; e tale ricorrente evenienza era stata alla base della questione costituzionalità decisa con ordinanza Corte cost. n. 330 del 2003, che, nel dichiarare la stessa  manifestamente infondata, ha osservato che in simili situazioni “la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici”.

Non vale, poi, replicare che in alcuni casi a emettere sentenze di merito è un giudice minorile

monocratico. Si tratta di competenze (peraltro non rimaste immuni da rilievi critici da parte della dottrina specialistica) relative alla declaratoria della non imputabilità o della irrilevanza del fatto che sfociano in provvedimenti liberatori per l’imputato che, lungi dall’implicare un giudizio di colpevolezza, sono tesi anzitutto ad assicurare, quando è possibile, l’anticipata fuoriuscita del minore dal procedimento (v. Corte cost., sent. n. 103 del 1997) e non sono, comunque, afflittivi; in cui è, perciò, meno forte (ed evidentemente recessiva rispetto all’interesse alla definizione anticipata) l’esigenza di un apporto qualificato di esperti, pur se in linea generale determinante nella elaborazione di programmi rieducativi adeguati alla personalità in formazione dell’imputato, che si affianca alla valutazione prevalentemente tecnico-giuridica del magistrato togato.

4.4. Mantenendosi, poi, sul piano strettamente esegetico, vale osservare che, in base all’art. 441 c.p.p., comma 1, al giudizio abbreviato si estendono le disposizioni previste per la udienza

preliminare: e posto che anche questa norma deve ritenersi richiamata dall’art. 1, comma 1, disp. proc. pen. min., potrebbe dunque dirsi che è alle norme della udienza preliminare minorile, in cui il giudice ha composizione integrata, che il rinvio deve intendersi essere fatto.

Va ancora considerato che nell’art. 458 c.p.p., il quale, nella contrastata tesi, sarebbe indirettamente richiamato dalla equivoca disposizione dell’art. 1, comma 1, disp. proc. pen. min., non può evidentemente cogliersi una ratio di attribuzione di una competenza “speciale” al g.i.p. contrapposta a quella del g.u.p. (organi entrambi monocratici nel processo a carico dei maggiorenni), ma semplicemente quella di individuare l’organo che, non devolvendosi il processo alla fase dibattimentale, è chiamato a decidere sul giudizio abbreviato innestato sulla richiesta di giudizio immediato, con indicazione delle relative formalità procedimentali. Fermo restando che il g.i.p. che ha fissato l’udienza in cui si dovrà decidere circa la instaurazione del giudizio abbreviato deve comunque “passare la mano” ad altro organo appartenente al medesimo ufficio (si veda, tra le altre, Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohonba, in motivazione).

Di contro, nel processo minorile, non sarebbe ragionevole che, per una scelta del p.m. – che può essere affatto discrezionale – circa le modalità di esercizio dell’azione penale (richiesta di decreto di giudizio immediato anzichè emissione del decreto che dispone il giudizio, che da luogo alla udienza preliminare), possa mutare la individuazione, e con essa la composizione da collegiale a monocratica, del giudice chiamato a una stessa funzione, quella appunto del giudizio abbreviato,  che si esplica secondo norme processuali del tutto analoghe e sfocia negli stessi esiti.

4.5. In conclusione, alla via esegetica che contrappone la fisionomia monocratica del g.i.p. a quella collegiale del g.u.p. minorile nell’ambito dell’identico munus di giudizio si deve preferire quella che trae risolutiva ragione dalla simmetria della funzione che il giudice esplica in sede di giudizio abbreviato, che non vi è ragione che sia diversificata sulla base di accidenti procedurali che non incidono sui poteri decisori e per di più derivano da scelte che possono dipendere da valutazioni discrezionali del pubblico ministero.

E’ infatti il peculiare “contenuto decisorio” degli esiti del giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale dell’organo giudicante, non la sede formale in cui questi si innestano.

5. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto:

“Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia  esso instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento  giudiziario”.

6. Da quanto sopra discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze che, in sede di nuovo giudizio, dovrà procedere all’esame dei motivi di appello pretermessi dalla Corte bolognese.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014 

Giuseppe Ortolani

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