Quale vizio di motivazione è denunciabile nel procedimento di prevenzione. Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: vizio motivazione nel procedimento di prevenzione
La Corte distrettuale di Palermo rigettava un appello proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale di Agrigento con il quale, a sua volta, era stata rigettata un’istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 2 anni.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il proposto, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo con cui si deduceva violazione di legge, con riferimento all’art.14, comma 2 – ter, d.lgs. n. 159 del 2011, in ordine all’omesso accertamento della sua attuale pericolosità, nonostante il lungo periodo di detenzione. Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
Difatti, gli Ermellini – dopo avere rilevato che costituisce consolidato orientamento di questa Corte che nel procedimento di prevenzione può essere denunciato il solo vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014) tenuto conto altresì del fatto che, con specifico riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, costituisce onere del giudice verificarne «in concreto» la persistenza, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e detto ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo che non esprima condotte sintomatiche di pericolosità (Corte cost. n. 291 del 2013; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016) – reputavano come il decreto impugnato non avesse indicato gli elementi necessari per una corretta e puntuale valutazione di pericolosità attuale e, per questo motivo, esso era annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, specialmente nella parte in cui è ivi chiarito quale vizio di motivazione è denunciabile nel procedimento di prevenzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quanto già postulato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 33451 del 2014, che, nel procedimento di prevenzione, può essere denunciato il solo vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello.
Dunque, solo tale tipologia di carenza motivazionale è censurabile, nell’ambito di questo procedimento, dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, giacché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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