Procedimento di prevenzione e procedimento penale sono autonomi

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L’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione può rilevare anche nel caso di assoluzione: vediamo come.

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u003cstrongu003eCorte di Cassazione – sez. VI pen.- Sent. n. 46386 del 18-11-2023 u003c/strongu003e

Indice

1. La questione

La Corte distrettuale di Palermo rigettava un appello proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni, con le relative prescrizioni e l’imposizione della cauzione di euro 1200.
Ciò posto, avverso questo provvedimento, l’appellante proponeva ricorso per Cassazione, deducendo omessa o apparente motivazione, rilevando, in particolare, a tal proposito, tra le argomentazioni ivi addotte, come il giudice della prevenzione fosse tenuto a recepire l’esito assolutorio prodottosi nel giudizio penale con le sole eccezioni indicate dalla Corte di legittimità.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: l’autonomia del procedimento di prevenzione

Il ricorso era reputato inammissibile perché, ad avviso della Corte di legittimità, proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Nel dettaglio, per quello che rileva in questa sede, la Suprema Corte stimava l’argomentazione summenzionata infondata, ritenendo come la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta a quel pacifico orientamento nomofilattico circa l’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, stante quanto preveduto dall’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Difatti, come postulato dalla Cassazione in diverse pronunce, il giudice della prevenzione deve provvedere a un’autonoma valutazione degli elementi probatori che può pacificamente trarre da procedimenti penali in corso, esprimendo il proprio giudizio e spiegando le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale del proposto, fermo restando che, poiché in tema di misure di prevenzione, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 11/01/2022), e ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. 
L’autonomia del procedimento di prevenzione, rispetto a quello di merito, rappresenta quindi il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, persino gli elementi acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (Sez. 6, n. 14479 del 14/03/2023; Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020).

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 29 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che l’“azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando anche una pronuncia di assoluzione, stante l’autonomia tra questi due procedimenti, può rilevare anche in quello di prevenzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che possono essere legittimamente oggetto di valutazione, autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, persino gli elementi acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità.
Tale provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se, in materia di prevenzione, il giudice si sia avvalso correttamente (o meno) di elementi acquisiti nel corso di un processo di cognizione, terminato con l’emissione di una sentenza assolutoria, per applicare una misura di prevenzione personale e/o patrimoniale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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