Cosa deve intendersi per “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione” richiamato dall’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022.
(Riferimento normativo: D.lgs., 10/10/2022, n. 150, art. 95)
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: procedimento pendente Cassazione
La Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un’istanza presentata ex art. 95, comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di applicazione della pena sostitutiva relativamente alla condanna inflitta dal medesimo ufficio con sentenza del 10 ottobre 2022, divenuta irrevocabile in data 25 maggio 2023 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione (Sez. 5, n. 38321 del 25/05/2023).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, che chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 95, comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poiché, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, era pendente il giudizio per Cassazione, a nulla rilevando che il ricorso fosse stato proposto in data 18 gennaio 2023.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai «fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023), giungevano ad affermare che, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione”, al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello.
L’ordinanza impugnata, pertanto, era annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino.
3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 95, co. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 150 del 2022 dispone che
il “condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”, nella decisione in esame è ivi chiarito cosa debba intendersi per “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione”.
Si afferma, difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che tale locuzione si riferisce a quella fase del processo legale che decorre dal momento in cui è emessa la pronuncia della sentenza da parte del giudice d’appello.
Ove tale approdo ermeneutico non sia preso in considerazione, ben si potrà contestare una decisione di questo genere, come è avvenuto nel caso di specie.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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