Primo cittadino condannato per omicidio colposo perché titolare di specifica posizione di garanzia

Redazione 21/06/16
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La sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13 maggio 2016, n. 20050, considera il sindaco tenuto da un vero e proprio obbligo di controllo del lavoro dei dirigenti.

Poiché primo cittadino e organo responsabile dell’amministrazione del Comune, il sindaco è tenuto da un vero e proprio obbligo di controllo del lavoro dei dirigenti. Questo quanto stabilito dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13 maggio 2016, n. 20050.

La sentenza è scaturita a seguito del caso di una ragazzina che, nel giorno del suo compleanno, era salita sul parapetto di un bastione in un punto dove il dislivello del terreno era invisibile a causa della vegetazione e della poca illuminazione ed era perciò precipitata nel vuoto, perdendo così la vita.

La posizione di garanzia

Ogniqualvolta un bene giuridico richieda protezione e il titolare non sia in grado da solo di proteggerlo sussiste – come più volte ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità – la c.d. “posizione di garanzia”. Perché questa sussista, è necessario che vi sia una fonte giuridica (anche negoziale) che abbia la finalità di tutelare detto bene e tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate, dotate dei poteri atti a impedire la lesione del bene garantito, ovvero a esse siano riservati i mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari a evitare che il danno sia cagionato (Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno – 4 novembre 2010, n. 38991).

Come scritto nell’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. La norma, facendo riferimento alla delimitazione dei poteri del Sindaco con quanto previsto dall’art. 107, opera una distinzione tra i poteri d’indirizzo e poteri di concreta gestione. Ciononostante, questo non esclude che il Sindaco debba svolgere un ruolo di controllo sull’operato dei suoi dirigenti.

La sentenza a carico del sindaco

Perciò, i giudici di merito hanno affermato la presenza di una posizione di garanzia in capo al Sindaco che, consapevole della pericolosità del territorio interessato dal sinistro, non si era attivato esercitando i suoi poteri di vigilanza e sostitutivi, per l’eliminazione dei pericoli, ma anzi, aveva addirittura firmato la delibera che consentiva l’utilizzo degli spazi in questione.

Come scrive la sentenza, il primo cittadino “era la persona più prossima al rischio e, quindi, tenuta alla sua gestione, non come mero spettatore, ma come soggetto attivo. In qualità di garante pertanto doveva attivarsi per controllare la sicurezza dei luoghi (illuminazione, sbarramenti, ecc.) e rilevare le zone pericolose in ragione della conformazione dei luoghi. La mancata analisi dei rischi e l’ignoranza degli stessi, costituisce una violazione delle regole di diligenza”.

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