Prima di disporre la revoca in autotutela di un procedimento di gara, l’Amministrazione appaltante è tenuta a verificare la fondatezza dei rilievi eventualmente formulati da imprese concorrenti

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La seguente decisione del TAR Campania-Salerno afferma che , prima di  esercitare il potere in autotutela di revoca di una procedura a evidenza  pubblica, l’Amministrazione deve verificare la fondatezza dei rilievi, eventualmente formulati da imprese partecipanti alla gara in ordine alla correttezza della stessa.

Tanto in applicazione dei principi generali di buon andamento, economicità ed efficienza dell’agire amministrativo,  in considerazione della contrapposta esigenza di non vanificare l’attività procedimentale già espletata e gli adempimenti effettuati, in funzione della stessa, dai soggetti concorrenti.  

Soltanto all’esito della  verifica delle osservazioni , da formalizzare mediante determinazioni espresse,l’Amministrazione procedente può decidere in ordine all’eventuale revoca del procedimento di gara.

La sentenza ha ,pertanto, ritenuta illegittima la scelta dell’Amministrazione di procedere alla revoca dell’intera procedura di gara , sulla base della mera esistenza di alcuni rilievi formulati da imprese partecipanti e senza svolgere una preventiva attività istruttoria di verifica in ordine alla fondatezza o meno di tali rilievi. [ Avv. ************]

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente **********************; Estensore Cons. ************.

Sentenza n° 1668 del 23.09.2014

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso  proposto da: *** s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ***;

contro

Comune di Nusco, in persona del Sindaco p.t.;

per l’annullamento

della determina n. 118 del 22.7.2014 con la quale è stata disposta la revoca della procedura di gara per l’affidamento dei lavori per la bonifica e messa in sicurezza dell’area dell’ex discarica comunale

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che l’impugnato provvedimento di autotutela si fonda sull’esigenza di assicurare “l’interesse pubblico ad ottenere una procedura celere e sicura da possibili vizi”, alla luce della formulazione di contestazioni da parte di alcune imprese partecipanti alla gara in ordine alle adottate determinazioni di ammissione e di esclusione e del fatto che le stesse “non sono state adeguatamente controdedotte dalla Commissione di gara”, con la conseguente possibilità che “potrebbero aprire un contenzioso in fase di aggiudicazione dell’appalto”;

Rilevato che, in applicazione dei principi generali di buon andamento, economicità ed efficienza, sarebbe stato onere dell’Amministrazione, in considerazione della contrapposta esigenza di non vanificare l’attività procedimentale già espletata e gli adempimenti posti in essere, in funzione della stessa, dai soggetti concorrenti, verificare la fondatezza dei suddetti rilievi, sollevati da alcune imprese concorrenti, e solo all’esito di suddetta verifica, da formalizzare mediante espresse determinazioni, decidere in ordine all’eventuale revoca del procedimento di gara, tenendo altresì conto della clausola di cui al par. VIII.3 del relativo bando, richiamata in ricorso;

Ritenuto quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate;

Ritenuto di condannare l’amministrazione intimata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre al rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso :

– lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato;

– condanna l’amministrazione intimata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

****************, Consigliere

************, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Iride Pagano

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