Prevista al Senato l’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: vediamo in cosa consiste

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Con delibera del 16 ottobre del 2018 (pubblicata sulla G.U. il 25 ottobre del 2018), il Senato della Repubblica ha previsto l’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
In particolare, all’art. 1 è disposto che ai “sensi dell’art. 82 della Costituzione (1) è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche’ su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione»” (primo comma) prevedendosi al contempo che la “Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all’art. 3, comma 10” (e che vedremo successivamente) (secondo comma).

I compiti della Commissione

I compiti di questa Commissione, a sua volta, sono individuati dal primo comma dell’art. 2 nei seguenti termini: “a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita’ e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonche’ della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; c) accertare le possibili incongruita’ e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresi’ la possibilita’ di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro; d) accertare il livello di attenzione e la capacita’ d’intervento delle autorita’ e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita’ di prevenzione e di assistenza; e) verificare, come raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanita’, l’effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all’accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversita’, a partire da quella di genere; f) monitorare l’effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita; g) monitorare l’effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilita’ a partire da quella per il 2011; h) monitorare l’attivita’ svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall’esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attivita’; i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d’azione straordinario, per far si’ che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne rischio di chiusura e consentire l’organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze; l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il piu’ efficace contrasto del femminicidio e, piu’ in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonche’ di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti; m) ipotizzare l’approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione”.

Composizione e funzioni della Commissione

Nell’espletamento di questi compiti, il comma secondo dell’art. 2 prevede che la Commissione si avvale “preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche’ su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017”.
Dal canto suo l’art. 3 norma i poteri e il funzionamento di questo organo nella seguente maniera: “1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell’autorita’ giudiziaria. La Commissione non puo’ adottare provvedimenti attinenti alla liberta’ e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche’ alla liberta’ personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’art. 133 del codice di procedura penale(2) . 2. La Commissione puo’ richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta. 3. La Commissione puo’ richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorita’ giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche’ copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorita’ giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale(3) . 5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 7. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (ossia la normativa inerente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto ndr.). 9. La Commissione puo’ organizzare i propri lavori tramite uno o piu’ gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all’ art. 6, comma 1. 10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l’attivita’ svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita’ a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2. 11. Possono essere presentate e discusse Commissione relazioni di minoranza”.
La composizione della Commissione, invece, è determinata a norma dell’art. 4.
Detto articolo, difatti, statuisce al primo comma che la “Commissione e’ composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l’equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori”, per poi stabilire, per un verso al secondo comma che il “Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza”, per altro verso, al terzo comma, che l’“ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e’ eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto” (primo capoverso) fermo restando che, da un lato, nell’“elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti” (secondo capoverso), dall’altro lato, che, in “caso di parita’ di voti e’ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu’ anziano di eta’” (terzo capoverso).
Quanto alla modalità del voto, il quarto capoverso contempla che per “l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome” mentre, quanto al modo in cui si viene eletti, il quinto capoverso stabilisce che sono “eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parita’, il piu’ anziano di eta’”.
A sua volta l’art. 5 regolamenta l’obbligo del segreto nel seguente modo: “1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’art. 3”.
Invece, l’art. 6 struttura l’organizzazione interna di detta Commissione prevedendo che le “attivita’ e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all’art. 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell’avvio dell’attivita’ di inchiesta” (comma primo) e, nel far ciò, la “la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato” (comma quarto) nonché si avvale “dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie” (comma terzo).
Dal canto loro tutte “le sedute sono pubbliche” (comma secondo, primo capoverso) ma è stabilito che “la Commissione puo’ deliberare di riunirsi in seduta segreta” (comma secondo, secondo capoverso).
Da ultimo, il comma quinto dell’art. 6 disciplina la copertura finanziaria prevedendo al primo capoverso che le “spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro per l’anno 2018 e di 45.000 euro per l’anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato” e stabilendo al contempo, al secondo capoverso, che il “Presidente del Senato puo’ autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta”.
Questi sono dunque in sostanza i tratti salienti che connotano questa Commissione parlamentare.

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Note

(1)Per il quale: “1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”

(2)Secondo cui: “1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da 51 euro a 516 euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132” c.p.p.

(3)Alla stregua del quale: “1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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