Il caso in esame trae spunto da una recente controversia, affrontata dal nostro studio, in materia di prescrizione di contributi previdenziali.
Di seguito si espongono alcune fra le questioni venute in essere titolate e numerate come segue.
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Indice
1. Aspetti relativi alla non contestazione
L’onere di allegazione, di cui anche a Cass. Sez. Un. 3 Febbraio 1998, n. 1099 o a Cass. Civ. n. 12274/2009, è pienamente rispettato, laddove non si sono svolte mere difese o contestazioni generiche o di stile.
Gli oneri, relativi alla contestazione sussistono quindi, in toto, sia ai sensi del novellato articolo 115 cpc, sia ai sensi di Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761[1].
A ulteriore suffragio di queste tesi, giusto anche ricordare che “la non contestazione, per essere rilevante, deve avere ad oggetto fatti, tra i quali rilevano quelli principali e non quelli secondari”[2] .
Peraltro, in caso di contestazione dell’an, come nel caso di allegazione di un fatto estintivo, come la prescrizione, la non contestazione si estende anche al quantum, come anche da indirizzo di legittimità e dottrinale maggioritario[3] .
Tanto più sono veritiere tali considerazioni se si considera che la stessa Suprema Corte, (C.f.r..:Cass. Civ. n. 3465 del 12.02.2013) ha avuto espressamente modo di stabilire che “l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini” (C.f.r. sent. cit.).
2. Aspetti relativi alla proposizione di domande riconvenzionali per la richiesta di crediti
Come noto, Le domande riconvenzionali, infatti, presuppongono sia l’onere di prendere posizione (Carratta), sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la domanda introdotta dall’attore.
Dipendono, in sostanza, dal titolo introdotto in giudizio o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione[4 .
Occorre un vincolo di collegamento tra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus[2].
Pertanto la proposizione di domande riconvenzionali non può assolutamente essere indiscriminata.
Laddove per un credito sia contestata la prescrizione, fatto primario, la contestazione si estende al quantum e perciò proporre domande riconvenzionali su un titolo già dedotto è inammissibile.
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3. Aspetti relativi al dies a quo
Come noto, in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, “secondo l’orientamento di legittimità assolutamente prevalente, e qui condiviso, l’art. 2935 c.c., nel dire che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo alla possibilità giuridica, e non fattuale, ossia al momento in cui il diritto matura e diviene esigibile, a prescindere dagli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto del debitore (Cass.2839/2018, 10828/2015, 15858/2003), senza che rilevi l’ignoranza del suo diritto da parte del creditore e la difficoltà del suo accertamento (Cass SU n. 21302/2017; Cass. 10828/2015). In coerenza con tale insegnamento, la S.C. ha già più volte condivisibilmente affermato che la prescrizione anche in questi casi decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento e non da quello in cui il credito viene dichiarato al fisco (Cass. 27950/2018, 14410/2019, 19403/2019, 5704/2021).
L’orientamento giurisprudenziale tralaticio de quo, del resto, trae spunto da una sentenza del 2003, precisamente Cass. Sez. Lavoro 23 ottobre 2003, n. 15858, secondo cui “il diritto alle prestazioni previdenziali può essere fatto valere, nonostante le possibili contestazioni dei suoi presupposti, fin dalla data in cui si è verificato l’evento per il quale le prestazioni medesime sono attribuite dalla legge, restando irrilevante l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, atteso che l’articolo 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo” (C.f.r. sent. Cit.)
Trovano altresì applicazione i principi di cui all’articolo 1183 del codice civile, in quanto il termine, giocoforza, si intende a favore del debitore [6].
Per cui la possibilità legale, di cui parla anche la giurisprudenza di legittimità, deve essere intesa con riferimento al momento in cui il credito diviene esigibile, a nulla rilevando dichiarazioni dei redditi o altre scadenze regolamentari che, di fatto, non sono atti interruttivi della prescrizione.
4. Scadenze da regolamento – somme aggiuntive
Parimenti, sotto quest’ultimo aspetto, deve altresì specificarsi che, non solo scadenze come dichiarazioni dei redditi o scadenze fissate da regolamento non sono atti interruttivi della prescrizione, non essendo un qualcosa con il quale si manifesta la volontà di esercitare un diritto, ma, parimenti, viene in questione la stessa problematica delle c.d “somme aggiuntive”.
In merito alle stesse, giova ricordare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, cioè che “gli effetti interruttivi posti in essere relativamente al credito principale, si estendono anche ai crediti per sanzioni civili (C.f.r.: Cass. SU 13 marzo 2015, n. 5076).
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- [1]
C.f.r.: “Il principio di non contestazione è diventato legge: prime riflessioni su alcuni punti ancora controversi, in: Giust.Civ. 2009, 06, 273, Del Core
- [2]
C.f.r.: “Le trappole nel processo civile”, pag 62, Il Civilista, Riv. Giuffrè Editore
- [3]
C.f.r.: Cass. 03.04.2008, num. 8665, anche in: Codice di procedura civile commentato IPSOA
- [4]
C.f.r.: Mandrioli – Carratta, Diritto Processuale Civile – Vol. I, pagg. 160 ss., Vullo, Carnelutti
- [5]
C.f.r.: Cass. 5 Giugno 2009, n. 12985; Cass. 4 luglio 2006, n. 15271, in Foro It., 2006, I, 3273;Cass. 14 Gennaio 2005 n. 681
- [6]
C.f.r.: articolo 2935 cod.civ. in Commentario UTET
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