Qual è la portata del giudicato penale nel processo civile?

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Con l’ordinanza numero 36617 del 30/12/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Porreca) coglie l’occasione per ribadire la portata in termini di onere probatorio del nesso di causa nel giudizio civile della sentenza penale passata in giudicato.

Volume consigliato: La costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Ord. n. 36617 del 30/12/2023

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Indice

1. I fatti di causa

In seguito a condanna penale, con accertamento del reato di danneggiamento, Tizio, nella qualità di geologo, Caio, in quanto direttore dei lavori e la ditta Sempronio, quale esecutrice dell’opera, venivano convenuti in giudizio civile da Mevio. Quest’ultimo, proprietario del fondo confinante, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito allo sbancamento commesso dagli imputati onde coprire la discarica realizzata sul fondo confinante.
Mevio agiva al fine di ottenere il lucro cessante, corrispondente al costo delle opere necessarie per coprire lo sbancamento e quello da mancato guadagno, conseguenza della infruttuosità del terreno nelle more del ripristino.
In primo grado veniva accolta unicamente la domanda relativa al depauperamento patrimoniale e non quella relativa al mancato guadagno.
Mevio interponeva appello e gli originari attori gravame incidentale, e la Corte d’appello competente accoglieva il secondo, ritenendo non provato neppure il danno conseguenza, cosi rigettando in toto l’originaria domanda.
Propone ricorso per Cassazione Mevio, consentendo alla corte di ribadire un principio fondamentale nel rapporto tra giudicato penale e successiva azione civile.
Per approfondire l’argomento relativo alla costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia, si consiglia il seguente volume, il quale esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale. L’attenzione è rivolta agli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento alle criticità dell’istituto, così da evitare gli errori più frequenti nei quali più comunemente si incorre (ad esempio, il deposito tardivo della lista testimoniale, la mancanza della procura speciale, la nomina del sostituto processuale).

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Costituzione di parte civile dopo la riforma Cartabia

Il presente volume esamina, con un approccio chiaro e pratico, i presupposti e le modalità per la costituzione di parte civile nel giudizio penale alla luce delle significative novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (nuove decadenze per la costituzione, elezione di domicilio, procura speciale).La trattazione – nella quale sono presenti anche rimandi alla nuova disciplina del Portale deposito atti penali (PDP) – si caratterizza per la semplicità dell’impostazione e la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali, così da agevolare anche i (molti) avvocati civilisti che, sempre più spesso, patrocinano le parti civili nel processo penale.L’attenzione è rivolta agli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento alle criticità dell’istituto, così da evitare gli errori più frequenti nei quali più comunemente si incorre (ad esempio, il deposito tardivo della lista testimoniale, la mancanza della procura speciale, la nomina del sostituto processuale).Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.

Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2023

2. Portata del giudicato penale nel processo civile: l’analisi della Cassazione

Afferma la Corte “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., 05/05/2020, n. 8477, conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960);
Ancora, ricorda la Corte che anche di recente le Sezioni Unite hanno ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai “in re ipsa“: Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645.
Quindi, la Corte scinde la valutazione tra il danno evento, riferibile al nesso di causa materiale (evento/condotta) che si deve ritenere accertato e sul quale la corte di merito non ha adeguatamente motivato sulle ragioni del rigetto, atteso che doveva ritenersi acclarato il fatto storico, la responsabilità dei condannati e il nesso di causa tra primo e secondo, e il danno conseguenza.
In ordine al danno conseguenza, invece, la decisione non può essere vagliata poiché afferente valutazioni di merito, precluse alla Corte di legittimità, che però coglie l’occasione per ribadire il principio per cui il nesso di causa materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, mentre il nesso di causalità giuridica dovrà essere provato dall’attore secondo i canoni della responsabilità civile invocata.
La Suprema Corte di Cassazione, dunque, ha accolto il motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., cassando in relazione la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Lecce perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Michele Allamprese

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