Il reato di danneggiamento mediante deterioramento

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 635)

Corte di Cassazione- sez. II pen.- sentenza n.5563 del 7-12-2022

Indice

1. La questione

Il GIP del Tribunale di Messina, all’esito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato di danneggiamento di una porta del Pronto Soccorso per particolare tenuità del fatto.
Ciò posto, fermo restando che l’impugnazione avanzata dal difensore dinanzi alla Corte di Appello di Lecce era stata qualificata come ricorso per Cassazione e trasmessa alla Suprema Corte, trattandosi di sentenza non appellabile, la difesa sosteneva in tale mezzo di impugnazione che l’assistito avrebbe dovuto essere mandato assolto per insussistenza del fatto poiché, a suo avviso, non vi era prova del danneggiamento della porta che era stata colpita a calci e pugni, ma era comunque rimasta integra.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso summenzionato era stimato infondato e, pertanto, rigettato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che il delitto di danneggiamento può consistere nella distruzione totale di un bene o nel suo deterioramento, quando il bene oggetto del danneggiamento venga reso in tutto o in parte inservibile – osservavano come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che, ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento, è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l’idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità (Sez. 3, Sentenza n. 15460 del 10/02/2016).
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour ritenevano come, dal tenore della sentenza impugnata, emergesse che la porta in ferro del Triage del Pronto Soccorso, contro cui l’imputato si era scagliato colpendola con calci e pugni (questo era infatti il capo di imputazione), risultava meno idonea al suo funzionamento perché per chiuderla risultava necessario tirarla con più forza.
Tal che se ne faceva conseguire come dovesse ritenersi integrato il delitto di danneggiamento perché, ad avviso del Supremo Consesso, la condotta dolosa dell’imputato aveva compromesso, sia pure in modo contenuto, la funzionalità del bene tutelato.

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3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando può ritenersi configurabile il reato di danneggiamento mediante deterioramento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento, è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l’idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità.
Tale pronuncia, quindi, ben può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la ricorrenza, o meno, di questa fattispecie delittuosa.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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