La differenza tra danno emergente e lucro cessante

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Il danno patrimoniale rappresenta un danno economico che va a colpire la sfera del danneggiato, provocando un impoverimento.
Questa definizione indica la diminuzione di valore del patrimonio, che il soggetto patisce a causa di un illecito o di un inadempimento.

Indice

1. I tipi di danno patrimoniale

Il danno patrimoniale, nonostante sia unitario, è formato da due componenti, che sono il danno emergente e il lucro cessante.
 Il primo rappresenta la perdita patrimoniale che viene subita dal creditore o dalla vittima, il secondo il mancato guadagno, il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso.
 Spesso si parla di danno emergente come danno diretto, mentre il lucro cessante viene considerato un danno indiretto.
 La loro distinzione è relativa a un’elaborazione della dottrina che nasce dalle fonti romane. Attualmente rappresenta lo strumento più importante per i giuristi per potere identificare gli effetti pregiudizievoli subiti dal patrimonio del danneggiato. 

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2. La differenza tra il danno emergente e il lucro cessante

Il danno emergente consiste nella perdita economica che la vittima dello stesso subisce per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte del debitore.
Rappresenta un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata da un illecito o da un inadempimento.
La diminuzione del proprio patrimonio può essere causato da mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, spese sostenute per rimuovere l’inesattezza della prestazione, temporanea impossibilità di godere del bene, danni provocati alla persona o ai beni del creditore.
Si deve considerare come danno emergente anche qualunque pregiudizio subito, indipendentemente da un rapporto contrattuale.
Il danno emergente può essere anche extracontrattuale.
Il risarcimento del danno emergente può avvenire in due forme:
Per equivalente, vale a dire attribuendo al danneggiato una somma di denaro, che ha la finalità di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, essere in grado di ripristinare la situazione precedente ai fatti accaduti.
Specifica, attraverso la quale il danneggiato ottiene che il bene distrutto da una situazione giuridica lesa, venga reintegrato e possa essere ripristinata la situazione precedente all’atto illecito.
La locuzione latina lucrum cessans, che corrisponde all’italiana lucro cessante, indica, in giurisprudenza e nel diritto, una forma del danno, e in particolare una forma del danno patrimoniale.
Per alcune categorie di soggetti che abbiano patito un danno economico di natura patrimoniale, è in genere riconosciuta, anche se con variazioni tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali, i caratteri l di quel danno che impedisca al danneggiato di percepire una o più utilità economiche che avrebbe aggiunto al suo patrimonio se il danno non si fosse verificato.
Distinto quindi dal damnum emergens, in italiano danno emergente, che consiste nella diminuzione del patrimonio del danneggiato, o più frequentemente nella diminuzione del valore del complesso dei beni e dei diritti del patrimonio del danneggiato, il lucro cessante è relativo all’interruzione forzata, a causa del patimento di un evento dannoso, di un processo di produzione oppure procacciamento di utilità che, di solito, avrebbe procurato al danneggiato un legittimo accrescimento patrimoniale.
La quantificazione pratica del lucro cessante, che si rende necessaria eminentemente in sede di risarcimento del danno, richiede di compiere valutazioni non fondate su un quadro composto esclusivamente di elementi concreti, ma sulla base di ragionevoli, e possibilmente attendibili, proiezioni ipotetiche.
Si richiede per questo la verifica dell’effettiva esistenza di un danno, punto sul quale la Suprema Corte di Cassazione sembra sempre orientata in modo coerente alla necessità di conforto probatorio, simulando i processi operativi e di scelta che il danneggiato avrebbe potuto legittimamente e in modo ordinario perseguire, nonché individuando con precisione come concrete ed effettive possibilità non si siano tradotte nell’atteso e ricercato vantaggio, a causa dell’evento dannoso.
In questa fase la ricerca richiede la ricostruzione in forma ipotetica delle possibili evoluzioni della situazione del danneggiato, avendo attenzione per quelle che in modo ragionevole sia lecito supporre che si dovrebbero verificate, e in quale modo e misura, senza l’interruzione provocata dal danno.
Una simile indagine è evidentemente ben esposta al rischio di errore, eventualmente per non corretta assunzione dei termini di valutazione.
Allo stesso modo è naturalmente soggetta alla soggettività dell’apprezzamento del singolo magistrato giudicante, ma la variabilità dei caratteri, insieme alla sua congenita indeterminabilità a priori, costringe a rimettersi, sul piano giudiziario, esclusivamente all’equo apprezzamento dei fatti del caso specifico.
In dottrina, il concetto di lucro cessante, presente nel diritto romano, dà luogo a studi comparativi con il danno futuro e il danno potenziale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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