Polizza stipulata dal datore di lavoro a garanzia del Tfr

Valeria Alfano 14/03/23
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Il rendimento della polizza stipulata dal datore di lavoro a garanzia del tfr non spetta al lavoratore dipendente (Tribunale di Roma – sezione lavoro- sentenza n. 10387/2022).

Tribunale di Roma – sez. L- sentenza n. 10387/2022

Indice

1. La vicenda processuale

Un dipendente in quiescenza ricorre davanti al Tribunale di Roma evocando in giudizio l’Amministrazione presso cui ha prestato servizio, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione delle somme riscosse dall’Amministrazione stessa a titolo di interessi sulla polizza sottoscritta a garanzia del Tfr dei propri dipendenti (rendimento di polizza). A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama il documento contrattuale originariamente siglato tra la compagnia assicurativa ed il datore di lavoro ed invoca l’illegittimità del comportamento datoriale.
Si costituisce in giudizio l’Ente resistente, mediante difesa diretta ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., chiedendo l’integrale rigetto della domanda di parte ricorrente ed in particolare, sostenendo che il Tfr ed il rendimento di polizza sono crediti diversi per fatto costitutivo e natura anche quando – in ipotesi – pure il secondo spetti al medesimo soggetto (cioè al lavoratore dipendente): infatti, il primo ha come fatto costitutivo la prestazione ininterrotta di attività di lavoro subordinato, il secondo l’impiego di un capitale; il primo ha natura di retribuzione differita a scopo previdenziale, ossia ha natura di reddito percepito in ragione del lavoro svolto, mentre il secondo ha natura di mera rendita, intesa come ritorno economico o remunerazione del capitale investito.
Inoltre, la parte resistente fornisce una diversa interpretazione letterale del documento di polizza precisando che dallo stesso si evince che la finalità della polizza sottoscritta è in via esclusiva la garanzia del trattamento del Tfr per i propri dipendenti. Secondo la ricostruzione offerta dall’Amministrazione resistente, dalla documentazione prodotta  in corso di causa non è rinvenibile la giustificazione causale di erogazioni integrative a favore del ricorrente in deroga alla disciplina legale.
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2. La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, uniformandosi all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso. Infatti, i giudici di Cassazione – in numerosi casi analoghi – hanno dato torto al dipendente che ha richiesto giudizialmente il versamento degli interessi in quanto le polizze erano state stipulate soltanto a garanzia del trattamento del Tfr con conseguente esclusione dell’erogazione degli interessi maturati (cfr. Cass. Sentenza n. 10624 del 2015).
La Suprema Corte ha, infatti, escluso che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorchè, in ragione della struttura della provvista e della modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine rapporto ai dipendenti. Secondo il Tribunale di Roma, nel caso di specie, dal testo della Convenzione sottoscritta dal datore di lavoro si evince in modo inequivocabile che la finalità è proprio quella di garantire ai dipendenti il Tfr.

3. Conclusioni

La decisione in esame è interessante in quanto con essa il Tribunale di Roma, ribadisce il principio secondo cui un’erogazione supplementare a favore del lavoratore può trovare titolo solo in un’eventuale pattuizione aggiuntiva o specifiche clausole della polizza assicurativa.

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Valeria Alfano

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