Pene e sistema penitenziario – Libertà controllata – Applicazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali – Ammissibilità – Applicazione della liberazione provvisoria da parte del Magistrato di Sorveglianza – Possibilità.

giurisprudenza 01/06/06
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IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
 
ha emesso il seguente
D E C R E T O
( artt. 47 co.4, 47-ter e 50 della legge 26 luglio 1975, n.354 e succ. mod.)
 
VISTI gli atti dell’esecuzione della pena detentiva di cui alla ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli n. 1/06 S. 12 dd. 19.01.2006 nei confronti di xxx xxx:
 
Residente in xxx
 
LETTA l’istanza dell’interessato, tendente ad ottenere, previa sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena suindicata, il beneficio di cui all’art. 47 della L. 354/75 e succ. mod.;
CONSIDERATO che, in via generale, è possibile la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alle sanzioni sostitutive e, in particolare, in ordine alla sanzione della libertà controllata;
RITENUTO che tale conclusione è fatta propria da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ****************, ord.20.12.2000) e di legittimità (******,n. 3519 del 21/05/1997,Rv. 207975,Tortora, CED);
RITENUTO in particolare che, atteso il principio costituzionale secondo cui le pene, comunque espiate, debbono sempre tendere alla rieducazione del condannato, e considerato che, in vista del conseguimento di tale obiettivo, il legislatore ha inteso offrire al condannato una vasta gamma di mezzi di rieducazione e di redenzione con connotazioni di progressivo, crescente allontanamento dal controllo statuale, onde consentire al condannato medesimo di compiere le sue scelte di vita con la massima possibile autonomia e libertà (in rapporto alla pericolosità dimostrata, e con la connessa maggiore garanzia di autentico e convinto consolidamento del distacco dalla pregressa condotta deviante); di tal che deve ritenersi che nulla osti, giuridicamente e concettualmente, all’applicabilità dell’affidamento in prova al servizio sociale anche a soggetto che debba espiare la pena in regime di libertà controllata (o di semidetenzione), e cioè sottoponendosi a rigorose prescrizioni normativamente predeterminate, rispetto alle quali l’affidamento in prova al servizio sociale si caratterizza per l’imposizione di obblighi stabiliti invece di volta in volta dal giudice, con maggiore attenzione alle peculiarità del singolo caso; il che può rappresentare un ulteriore passo avanti sulla via del superamento degli errori passati e del pieno recupero del soggetto (Cass.I,n.3219, dd.28/04/2000,Rv.216100, Sereni, CED);
RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 50 O.P., nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 27 maggio 1998, n.165, “Il Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, cui l’istanza deve essere rivolta, può sospendere l’esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova (ovvero della semilibertà) e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga”;
CONSIDERATO che la norma di cui all’art.47, comma 4, Ord.pen., può essere applicata, quale istituto di favor rei, in via analogica ad ogni esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, e che pertanto essa trova applicazione anche con riferimento alla sanzione sostitutiva della libertà controllata;
RITENUTO che il tenore letterale dell’art. 47 comma 4 O.P., nella parte in cui si riferisce agli elementi “offerti dall’interessato”, e il carattere cautelare del presente procedimento impongano una decisione fondata essenzialmente sulle allegazioni di parte, ferma la facoltà del Magistrato di Sorveglianza di svolgere gli accertamenti essenziali in merito ai fatti non pienamente provati, ovvero suscettibili di immediato riscontro poiché afferenti a dati ordinariamente in possesso dell’Amministrazione della Giustizia o delle Forze di Polizia;
RILEVATO che, il condannato ha offerto concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova ricavabili dalle risultanze in atti ed in particolare dai positivi elementi di valutazione in ordine alla situazione familiare del condannato, dalla dichiarazione circa il reperimento di un’unità abitativa, dalla tipologia dei reati commessi, strettamente connessi ad un periodo travagliato della vita personale del soggetto e non suscettibili di reiterazione né di grave allarme sociale;
RITENUTO che quanto sopra si desuma tanto la sussistenza di un serio pregiudizio per il condannato dalla protrazione dell’esecuzione penale quanto l’assenza del pericolo di fuga nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza;
RITENUTA pertanto la sussistenza dei presupposti per concedere il differimento dell’esecuzione della pena in epigrafe indicata nei confronti del condannato,
 
PER QUESTI MOTIVI
 
VISTI gli artt. 47, comma 4, 47 ter, 50 legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 27 maggio 1998, n.165,
 
SOSPENDE
 
l’esecuzione della pena in epigrafe indicata;
 
DISPONE
 
la trasmissione degli atti al Comando Stazione Carabinieri di Biella, organo che cura l’esecuzione e al difensore domiciliatario ;
 
DISPONE
 
la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza distrettuale di Torino per l’ulteriore corso del procedimento.
 
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e la successiva archiviazione del fascicolo.
(…)

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