Pene e Ordinamento penitenziario – Espulsione dello straniero dallo Stato – Misura alternativa alla detenzione (L.189/2002) – Natura amministrativa della stessa – Conseguenze sui criteri di applicazione – Fattispecie.

giurisprudenza 18/05/06
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O R D I N A N Z A

 
all’udienza del   19 aprile 2006
 
nel procedimento di sorveglianza relativo all’ OPPOSIZIONE  avverso DECRETO DI ESPULSIONE ex art.   16   D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,   emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 26.01.2006 promosso da:   
 
B. A.   nato   in   Marocco il
DETENUTO  presso la  Casa  Circondariale di ALESSANDRIA – DON SORIA 
 
VISTO il parere       come da verbale del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
 
Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, in data 26.01.2006, ha emesso decreto di espulsione ex art.   16 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti,   logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge, i quali si riducono alla assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, alla durata infra-biennale   della pena residua, alla insussistenza dei motivi ostativi concernenti la convivenza con cittadini italiani, al titolo di reato in espiazione e la situazione del paese di appartenenza.
Il motivo di impugnazione allegato dall’interessato non ha pregio e non può, conseguentemente, infirmare la decisione del giudice a quo. L’opponente allega, invero, di trovarsi nel nostro Paese dal 1989, e di essere intenzionato a reinserirsi socialmente. Risulta, tuttavia, che il soggetto è clandestino (vedasi il verbale di arresto dd.12.5.05) e che non ha fissa dimora né significative relazioni sociali. Va peraltro osservato che, ai fini della misura opposta, non rileva il grado di rieducazione dell’interessato né – all’opposto – la sua pericolosità sociale, poiché la misura si basa sulla verifica della condizione del cittadino straniero condannato, sotto il profilo della regolarità amministrativa della permanenza sul territorio, sul quadro criminologico riferito ai reati commessi, sulla durata della pena residua ancora da espiare e sull’ assenza dei motivi ostativi all’espulsione di cui all’art.19, T.U.Str. . In altri termini, al di là del nomen juris, peraltro, deve ritenersi che il legislatore abbia introdotto una nuova forma di sospensione condizionata della pena applicata in sede esecutiva piuttosto che una vera e propria misura alternativa alla stessa.
Conforta tale opinione il rilievo che l’applicazione della nuova figura di espulsione si configura quale potere-dovere del giudice (“è disposta l’espulsione”) assumendo dunque un carattere necessitato, estraneo all’istituto delle misure alternative alla detenzione.
Del resto,queste ultime sono strutturate dall’ordinamento quale strumento di risocializzazione,volte cioè a favorire, il reingresso del condannato in quel tessuto sociale dal quale, invece, la misura dell’espulsione tende ad allontanarlo in via tendenzialmente definitiva.
            La stessa Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 369 del 1999, ha avuto occasione di definire la natura dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva disciplinata dal comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), che presenta rilevanti affinità con l’ipotesi attuale di espulsione a titolo di sanzione alternativa; in tale decisione la Corte ha sostenuto che l’espulsione, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto, da un lato, la sua esecuzione è affidata al questore anziché al pubblico ministero,dall’altro il testo dell’art. 16, comma 1,"richiama le condizioni che costituiscono il presupposto dell’espulsione amministrativa prevista dall’art. 11 [ora art. 13] del decreto legislativo n. 286 del 1998, così rendendo evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessità di una loro armonizzazione sistematica"(Corte cost.,15.7.04,ord.n.226,G.U.,I Serie Speciale,21.7.04).
Ben vero che il concetto di rieducazione è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione come suscettibile di estrinsecarsi anche in una dimensione sovranazionale, alla luce del principio di collaborazione giudiziaria tra gli Stati (Cass.I,31.1.85,n.315,*****,CED);tuttavia deve osservarsi che la misura introdotta dalla legge “*****-****” ha mera finalità di riduzione del sovraffollamento carcerario (in tal senso è ******,12.12.03,n.518,P.M. in proc. ****,CED), essendo priva di qualsivoglia connotazione risocializzante (quale,a es., i contatti con il Servizio sociale, o la prestazione da parte del condannato, di attività riparative in favore della vittima del reato) od umanitaria (quale,a es., la salvaguardia del bene-salute o del bene-vita del soggetto sul quale incide).
            Sulla base delle considerazioni sopra riportate, dunque, al Magistrato di sorveglianza non è richiesta (né consentita) alcuna valutazione della meritevolezza del soggetto, sotto il profilo della sua rieducazione e dell’efficacia della misura che verrà applicata nella direzione della progressiva risocializzazione del condannato.
 Ne consegue che il profilo di doglianza oggetto dell’opposizione de qua non ha pregio, e che l’impugnazione deve essere, pertanto, respinta.
 
 
P.Q.M.
 
Visto l’ Art. 16 D.L.vo n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
 
R E S P I N G E
 
 
l’OPPOSIZIONE  come sopra proposta .
 
 
Torino, così deciso il   19 aprile 2006
 
 
 IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE
        (*******************)                                                        (*****************)

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