Pene e Ordinamento penitenziario – Espulsione dello straniero dallo Stato – Misura alternativa alla detenzione (L.189/2002) – Condizione ostativa all’espulsione prevista dall’art.19, D.lvo 286/1998 – Persecuzione per motivi politici nel Paese di origine-

Ordinanza 01/06/06
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O R D I N A N Z A
 
all’udienza del   19 aprile 2006
 
nel procedimento di sorveglianza relativo all’ OPPOSIZIONE  avverso DECRETO DI ESPULSIONE ex art.   16   D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,   emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 26.01.2006 promosso da:   
 
A. M.   nato   in Tunisia il xxx xxx
DETENUTO  presso la  Casa  Circondariale di ALESSANDRIA – DON SORIA 
 
VISTO il parere       come da verbale del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
 
Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, in data 26.01.2006, ha emesso decreto di espulsione ex art.   16 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti,   logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge, i quali si riducono alla assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, alla durata infra-biennale   della pena residua, alla insussistenza dei motivi ostativi concernenti la convivenza con cittadini italiani, al titolo di reato in espiazione e la situazione del paese di appartenenza.
Il motivo di impugnazione allegato dall’interessato non ha pregio e non può, conseguentemente, infirmare la decisione del giudice a quo. L’asserita appartenenza ad una formazione politica avversata dal governo del Paese di origine (nella specie:Tunisia), pur potendo in astratto costituire effettivamente valido motivo ostativo all’espulsione, così come previsto dall’art. 19, comma 1, T.U.Str., così come modificato dalla l. 30.7.02, n.189; è necessario sia corredato di un principio di prova o, quantomeno, di elementi anche minimi dai quali desumere il fumus della sussistenza della causa ostativa all’esecuzione dell’espulsione, così da consentire al giudice di procedere agli accertamenti opportuni e alle acquisizioni probatorie ritenute necessarie. Nel caso di specie, il detenuto si limita ad affermare di essere “militante del partito comunista” e di trovarsi nel nostro Paese quale rifugiato politico. Nessuna di queste affermazioni è stata documentata, né risulta altrimenti – neppure da informazioni delle Forze dell’ordine – lo status di rifugiato politico. Ne consegue la reiezione dell’opposizione.  
 
P.Q.M.
 
Visto l’ Art. 16 D.L.vo n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
 
R E S P I N G E
 
 
l’OPPOSIZIONE  come sopra proposta .
 
 
Torino, così deciso il   19 aprile 2006
 
 
 IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE
         (Dr. Fabio FIORENTIN)                                                      (Dr. Marco VIGLINO)
                                                                
 
 
Ricevuto oggi dall’estensore, per l’inoltro al
Tribunale di Sorveglianza di Torino, per il
deposito.
Vercelli, lì

Ordinanza

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