Pedo-pornografia su Facebook

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Integra il reato di pedo-pornografia online la semplice pubblicazione di foto erotiche ritraenti un minore sulla bacheca “Facebook”, anche se non c’è l’intento di condividerle. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16340/2015 confermando la sentenza di colpevolezza della Corte d’appello di Milano nei confronti di un uomo imputato dei reati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile a danno di una minorenne.

L’imputato si difendeva cercando di evitare l’applicabilità dell’articolo 600-ter, primo comma, codice penale sostenendo che le foto erotiche della vittima minorenne erano state pubblicate sulla bacheca Facebook di una amica, che registrava circa 150 amici, col solo fine di soddisfare i propri impulsi sessuali e non di condividere il materiale.

La tesi, però, non ha convinto i giudici di piazza Cavour, per i quali invece il reato ex art. 600-ter c.p. può ritenersi integrato con il mero inserimento del materiale su Facebook, luogo potenzialmente idoneo a integrare il concreto pericolo di diffusione dello stesso tra i pedofili, a prescindere dall’intenzione iniziale.

I Giudici rilevavano inoltre che Facebook, frequentatissimo Social network, rappresenta una piazza telematica,  “aperta a tutti e, come tale, la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso il materiale pornografico, ha raggiunto un livello notoriamente così elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo”, nel momento stesso in cui il materiale è immesso nel Social, appunto, peraltro, sul profilo di un’altra minore che aveva già 150 contatti.

Ciò basta ad integrare quanto meno il “dolo eventuale”, quale consapevole volontà di divulgazione, indipendentemente dalla finalità di condivisione o meno con altri pedofili, considerato che l’organizzazione di Facebook, tutt’altro che rudimentale, è “intrinsecamente finalizzata ad ogni diffusione” e tale natura è notoria a tutti. Per cui chiunque lo utilizza sa che l’atto di “versare” materiale sulla bacheca di un account si traduce in una “metastasi diffusiva con la massima facilità”.

Avv. Mancusi Amilcare

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