Il peculato d’uso non è configurabile in relazione al denaro

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>>>Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 49117 del 9-11-2022<<<
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 314, co. 2)

Indice

1. La questione

Il G.I.P. presso il Tribunale di Avezzano applicava, su richiesta delle parti, all’imputato una pena pari a mesi tre di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 314, comma secondo, cod. pen., così riqualificata l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 314 cod. pen. formulata in relazione a plurime appropriazioni di somme di denaro poste in essere dall’accusato nella qualità di amministratore di sostegno per un importo di circa 34.000 euro.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello de L’Aquila che deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il peculato d’uso solo in relazione a cose di specie e non al denaro.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto nel caso di specie era ritenuto fondato sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo maggioritario della Cassazione secondo cui il peculato d’uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro (cfr., Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012; Sez. 6, n. 27528 del 6/7/2009; Sez. 6, n. 3411 del 23/1/2003; Sez. 6, n. 37771 del 8/11/2002; Sez. 6, n. 7972 del 26/8/1997; Sez. 6, n. 8286 del 3/5/1996; contra: Sez. 6, n. 4195 del 19/4/1995) posto che il denaro è menzionato in modo alternativo rispetto alle cose di specie solo nel primo comma dell’art. 314 cod. pen. mentre il secondo comma prevede la più tenue fattispecie solo in relazione all’uso momentaneo “della cosa“, rilevandosi al contempo che tale diversa previsione trova la sua ratio nella stessa natura fungibile del denaro che non consente, dopo l’uso, la restituzione della stessa cosa, ma solo del “tantundem”, irrilevante ai fini dell’integrazione dell’ipotesi attenuata.
Oltre a ciò, era tra l’altro fatto presente che, nella Relazione al Senato della legge n. 86 del 1990, si afferma esplicitamente che la figura del peculato d’uso può essere realizzata solo da parte di “consegnatari di specie“, avallando in questo modo la lettura della norma da parte della giurisprudenza sopra citata.
Orbene, ad avviso degli Ermellini, nel caso di specie non vi era alcun dubbio che l’oggetto della condotta appropriativa fosse stato, invece, il denaro del soggetto amministrato cosicché, alla luce del principio di diritto sopra affermato, sempre per la Corte di legittimità, il Giudice aveva errato nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 314, comma secondo, cod. pen..
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, veniva disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, Ufficio G.I.P., per l’ulteriore corso.

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 314, co. 2, cod. pen., in materia di peculato, dispone che si “applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un orientamento nomofilattico prevalente, che il peculato d’uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro.
Difatti, sempre alla luce di tale approdo ermeneutico, se il denaro è menzionato in modo alternativo rispetto alle cose di specie nel primo comma dell’art. 314 cod. pen., invece, il secondo comma prevede la più tenue fattispecie solo in relazione all’uso momentaneo “della cosa“.
È dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale indirizzo interpretativo, sostenere la configurabilità del peculato d’uso ove l’oggetto di questo reato riguardi il denaro.
Ad ogni modo, stante la sussistenza di un diverso indirizzo interpretativo, seppur minoritario, di segno contrario, sarebbe auspicabile, ad avviso dello scrivente, che sulla questione intervenissero le Sezioni unite.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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