Opposizione di terzo nel processo amministrativo, la ratio della modifica illustrata da Palazzo Spada

Redazione 13/09/12
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Lilla Laperuta

Nella sentenza n. 4829 dell’11 settembre la quarta sezione del Consiglio di Stato ha avuto modo di soffermarsi in punto di diritto sulla funzione della norma contenuta nell’art. 108 D.Lgs. 104/2010.(Codice del processo amministrativo) a seguito delle modifiche apportate dal correttivo di cui al D.Lgs. 195/2011.

Nella sua formulazione originaria, l’art. 108 citato recitava:

“1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno”.

Con la modifica intervenuta, l’inciso “,titolare di una posizione autonoma e incompatibile” è stato soppresso, ampliando la platea dei soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria, e mantenendo i limiti previgenti in relazione alla sola opposizione di terzo revocatoria, di cui al comma 2.

Rileva il Collegio come con la detta modifica si renda di fatto azionabile il rimedio oppositivo da parte di tutti i soggetti comunque non intervenuti nel processo, quando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia conseguenza di un’omissione comunque rilevante, sia essa dovuta alla controparte, come pure alla mancata attivazione dei poteri di integrazione del contraddittorio del giudice o, addirittura, derivante da vizi del procedimento amministrativo a monte, per mancata corretta individuazione dei soggetti di cui al capo III L. 241/1990.

L’intervento correttivo rende quindi, ad avviso della quarta sezione, ragione delle peculiarità dell’azione della pubblica amministrazione e della sua ontologica incidenza su interessi sopraindividuali e quindi su soggetti terzi, non necessariamente conosciuti o conoscibili, permettendo così un più facile accesso alla tutela giurisdizionale delle situazioni di interesse legittimo che più frequentemente, rispetto a quelle di diritto soggettivo, coinvolgono figure soggettive non espressamente evocate nella formalità degli atti.

 

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