Omesso esame censure difensive e ricorso per Cassazione

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Quando l’omesso esame delle censure difensive può essere oggetto di ricorso straordinario per Cassazione. Di qualsiasi tema inerente il ricorso per Cassazione penale tratta approfonditamente il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 391 del 9-11-2023

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Indice

1. La questione: esame delle censure difensive


L’imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.
In particolare, il ricorrente deduceva un’unica doglianza con cui si lamentava come la Corte di legittimità non avesse esaminato i motivi nuovi con i quali si era dedotto che, pur essendo mutata la composizione del collegio del Tribunale di Reggio Calabria che aveva celebrato il giudizio di primo grado, non era stato rinnovato l’esame dibattimentale reso in tale processo, in linea con i principi affermati dalla Corte EDU nella decisione, 8 luglio 2021, n. 20903/1. Di qualsiasi tema inerente il ricorso per Cassazione penale tratta approfonditamente il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”.

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


In relazione a quanto prospettato nel ricorso suesposto, in riferimento all’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per Cassazione, ad avviso degli Ermellini, la stessa, quand’anche sussistente in astratto, si risolveva in un difetto di motivazione che, sempre in astratto, non significava, né affermazione, né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura, rilevandosi al contempo come la giurisprudenza di legittimità consolidata ammetta che la lacuna motivazionale può essere ricondotta nell’errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura […]»; situazione che ricorre quando l’omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria […1», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002).
Orbene, in questa prospettiva, per il Supremo Consesso, si avvertiva la necessità di ricordare che il disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004), facendosene conseguire da ciò che, non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta è, in violazione della regola dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione, tenuto conto altresì del fatto che, proprio sulla scorta dell’omologo rimedio dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l’errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l’errore materiale […], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibatto processuale o che ad esso appartiene per legge, in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza […]» (Sez. U, n. 101 del 08/02/1983).
Ebbene, per la Suprema Corte, alla luce di siffatte considerazioni, unitamente ad altre rilevate sempre in questa stessa pronuncia, il ricorso straordinario, presentato nel caso di specie, risultava essere stato proposto fuori dalle ipotesi previste dall’art. 625 – bis cod. proc. pen..
Tal che se ne faceva conseguire la sua inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determinava in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’omesso esame delle censure difensive può essere oggetto di ricorso straordinario per Cassazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia che non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, essendo onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta è, in violazione della regola dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione.
Da ciò deriva dunque, argomentando a contrario, che la mancata disamina di tali censure può essere rilevata mediante il ricorso straordinario per Cassazione, solo nella misura in cui esse siano decisive e sempreché siano incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.
Non solo.
Spetta altresì al ricorrente provare che questa doglianza è, in violazione della regola dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. (“Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione”), decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione.
Pertanto, solo nell’ambito di questi rigidi “paletti” ermeneutici è possibile ricorrere a questa impugnazione straordinaria laddove ci si lamenti dell’omesso esame delle censure difensive avvenuto nel giudizio di legittimità “ordinaria”, altrimenti, è sconsigliabile proporre un ricorso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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