La nuova udienza predibattimentale in seguito a citazione diretta

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La nuova udienza di comparizione predibattimentale, introdotta dalla c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre n. 150 del 2022), si pone come obiettivo principale quello di sottoporre al vaglio di un giudice monocratico la fondatezza dell’accusa disposta a seguito di decreto di citazione diretta. Infatti, mentre in passato il pubblico ministero poteva presentare l’indagato direttamente davanti al giudice del dibattimento qualora sussistessero le condizioni di cui all’articolo 550 c.p.p., con la nuova udienza predibattimentale un giudice monocratico dovrà verificare se procedere con il dibattimento o emettere una sentenza di non luogo a procedere. Viene così introdotta una “udienza filtro” che ha lo scopo di evitare la celebrazione di procedimenti inutili in un’ottica di celerità ed efficienza del processo penale[1].

Indice

1. I casi di citazione diretta a giudizio

Alla nuova udienza predibattimentale si può accedere solo nei casi di citazione diretta a giudizio previsti all’articolo 550 del codice di procedura penale, ossia quando si tratta di delitti o di contravvenzioni puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta a pena detentiva. Si procede altresì con citazione diretta per i reati elencati tassativamente nel secondo comma dell’articolo 550 c.p.p., il cui numero è stato aggiornato dalla recente riforma. Il decreto di citazione a giudizio, una volta emesso, deve essere notificato all’imputato e al suo difensore almeno 60 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale, ad eccezione dei casi di urgenza ove il termine è di 45 giorni. Ai sensi dell’articolo 552 c.p.p. il decreto di citazione a giudizio deve contenere: le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private con l’indicazione dei difensori; l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste. Oltre a questi requisiti, la nuova riforma ne ha prescritti di nuovi, richiedendo che il decreto di citazione debba altresì contenere: l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza (lett. d); l’avviso che l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554 ter comma 2 può fare richiesta di giudizio abbreviato, patteggiamento o sospensione del procedimento con messa alla prova (lett. f); l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa (lett. h-bis).

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2. La nuova udienza predibattimentale

Una volta notificato il decreto di citazione a giudizio si apre per l’imputato una nuova fase, ossia quella della udienza predibattimentale dinanzi al giudice monocratico. Si tratta di un’udienza in camera di consiglio, che si svolge con la sola presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore e nella quale il giudice competente svolge gli accertamenti di cui all’articolo 554 bis del codice di procedura penale. Infatti, il giudice dovrà: verificare la regolare costituzione delle parti, applicando gli articoli 420 e seguenti c.p.p. nel caso di assenza dell’imputato; affrontare le questioni preliminari che devono essere decise immediatamente e che non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale; verificare se il querelante, nei reati perseguibili a querela, intenda rimettere querela e il querelato accettarla; verificare che l’imputazione sia formulata correttamente secondo i parametri di cui all’articolo 552 comma 1, lett. c) ed invitare, in caso contrario, il pubblico ministero a riformulare l’accusa o ad apportare le necessarie modifiche. Se il p.m. non provvede alla modifica, il giudice dichiara la nullità dell’imputazione e gli restituisce gli atti. Se, invece, il pubblico ministero procede alla contestazione, la relativa modifica sarà inserita nel verbale di udienza, il quale dovrà essere notificato all’imputato non presente entro dieci giorni dalla nuova udienza.
Come detto, l’ udienza predibattimentale svolge la funzione di verificare la fondatezza dell’accusa formulata dal pubblico ministero; infatti, il giudice monocratico, sulla base degli atti trasmessi dal p.m., potrà emettere sentenza di non luogo a procedere quando sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere perseguita, quando risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa. Il giudice monocratico potrà, inoltre, emettere sentenza di non luogo a procedere “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. Ai sensi dell’articolo 554 quinquies comma 1, la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal giudice del dibattimento quando “sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio”.
L’articolo 554 ter c.p.p. al comma 2 prevede la possibilità in udienza predibattimentale di fare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena su richiesta delle parti, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché domanda di oblazione. È altresì consentito richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 53 l. 24 novembre 1981, n. 689. Tali richieste dovranno essere formulate, a pena di decadenza, prima che venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Il giudice, quando ritiene che non sussistano le condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere o in assenza di definizioni alternative, fissa la data dell’udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio.

3. Conclusioni

Per verificare l’efficacia della nuova udienza in termini di efficienza e celerità del processo penale bisognerà attendere la sua applicazione pratica nelle aule giudiziarie. Nel frattempo, la nuova misura non è stata esente da critiche; si è difatti sottolineata la forte somiglianza di questa con l’udienza preliminare, ritenendo che non si possa più parlare di “citazione diretta a giudizio”, in quanto ora anche i reati di cui all’articolo 550 c.p.p. vengono sottoposti ad un vaglio preliminare di fondatezza[2]. Critiche sono intervenute anche da un punto di vista organizzativo, perché la riforma non ha provveduto a disporre una riorganizzazione interna a fronte del cospicuo numero di reati suscettibili di passare per la nuova udienza, il che rischia di danneggiare ulteriormente gli ingranaggi della macchina giudiziaria[3]. Critiche sono state mosse anche sulla reale validità dell’udienza nel ridurre i tempi della giustizia italiana, in quanto questa potrebbe produrre il risultato opposto ossia quello di rallentare e congestionare il processo penale[4] così come è avvenuto per l’udienza preliminare.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Relazione illustrativa in Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435, cit., p. 8.

  2. [2]

    F. NOSCHESE, Brevi riflessioni a margine della nuova udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta: il gioco vale davvero la candela? 2022.

  3. [3]

    C. TRABACE, L’udienza predibattimentale che verrà, in Archivio Penale, fascicolo n. 2-maggio-agosto 2022, p. 22

  4. [4]

    Ibidem, p. 23

Francesca Raffaelli

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