Nucleo familiare e conviventi senza figli e con figli

Redazione 07/10/20
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Il nucleo familiare designa un’unità sociologica che abita nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale o una persona fisica che abita per conto suo in una casa, appartamento, monastero o caserma. Al nucleo familiare possono essere associati anche collaboratori o, in società aristocratiche, servi. In statistica e microeconomia il nucleo familiare è l’unità base negli studi e nei censimenti. Può avere una o più fonti di reddito, che consistono nei membri che percepiscono un salario, uno stipendio, un affitto, una pensione. Nell’attuale legislazione italiana, il nucleo familiare assume significati diversi a seconda delle leggi. La famiglia anagrafica è definita all’articolo 4 del DPR n. 223/89, ed è quella per la quale gli uffici comunali rilasciano lo stato di famiglia. In relazione ai componenti del nucleo familiare si possono verificare diverse circostanze. La composizione del nucleo familiare non è unica, varia a seconda della relativa normativa. I componenti della famiglia anagrafica vengono qualificati in modo diverso rispetto ai componenti della famiglia ai fini della dichiarazione Isee. L’introduzione del reddito di cittadinanza ha cambiato, in parte, la composizione del nucleo familiare ai fini Isee, in relazione ai coniugi separati, divorziati e i figli maggiorenni non conviventi.

Indice

1. La famiglia anagrafica


La famiglia anagrafica è un insieme di persone che convivono, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o affettivo. Per essere parte della famiglia anagrafica bisogna essere conviventi, o legati da un vincolo familiare o affettivo. Nello stato di famiglia, che è un certificato che rilascia il Comune, compaiono i componenti della famiglia anagrafica. Nella stessa abitazione è possibile avere due stati di famiglia, quando non esiste nessuno dei vincoli elencati tra le persone conviventi. Ad esempio tra coinquilini. In simili ipotesi si possono ottenere due stati di famiglia, basta andare nel Comune di residenza e dichiararlo.

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2. Il nucleo familiare Isee


La dichiarazione Isee è un documento nel quale sono indicati redditi e il patrimonio dei componenti della famiglia. La sua specifica funzione è quella di stabilire la situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo. Si tratta di una dichiarazione fondamentale per ricevere determinate agevolazioni e prestazioni, tra le quali il reddito di cittadinanza. Non sempre la composizione del nucleo familiare Isee coincide con il nucleo della famiglia anagrafica. Di solito ai fini della dichiarazione Isee la famiglia viene considerata composta dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non convivono nella stessa abitazione. Si possono verificare diverse situazioni, più o meno particolari. Di seguito si tratterà delle più comuni, insieme all’indicazione, per ognuna di esse, dei familiari che fanno parte del nucleo Isee. Nel caso di genitori che convivono e non sposati, gli stessi si considerano parte di un unico nucleo familiare ai fini Isee. Il genitore dichiarante deve indicare il convivente nella dichiarazione Isee come “altra persona nel nucleo”. Nel caso di genitori non sposati e che non convivono, non facendo parte della stessa famiglia anagrafica, il genitore che non convive deve essere inserito nello stesso nucleo ai fini Isee, ad eccezione di alcune ipotesi. Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore. Se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli. Se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare. Se è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Se il genitore del figlio minore non convivente è sposato o ha figli con un’altra persona, significa che ha formato un altro nucleo familiare. In simili casi si deve presentare un modulo particolare nella dichiarazione Dsu, l’Isee minorenni, che tiene conto della sua situazione economica, considerando, però, la scala di equivalenza dell’altro nucleo, integrando l’Isee del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva. Nelle altre ipotesi, il genitore non rientra nella famiglia del figlio e non rientra nel calcolo dell’Isee minorenni, ed è sufficiente presentare l’Isee ordinario. Se i coniugi vivono in una diversa residenza, vengono lo stesso considerati come persone che fanno parte dello stesso nucleo, anche se risultano in una diversa famiglia anagrafica, perché non risiedono nello stesso posto. In relazione all’Isee si devono attenere alla famiglia anagrafica di uno dei due, di comune accordo, oppure l’ultima residenza avuta in comune. Se i coniugi sono separati ma conviventi, valgono le stesse regole dei conviventi non sposati. Se coniugi sono separati e non conviventi, se la separazione è legale e non di fatto, marito e moglie non fanno più parte dello stesso nucleo. Se i figli convivono con i nonni, se sono fiscalmente a carico dei genitori, fanno parte del nucleo dei genitori, se non sono a carico del padre o della madre, entrano nel nucleo familiare dei nonni. Se i figli sono maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori, se i genitori appartengano a nuclei familiari diversi, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

3. Il nucleo familiare per il reddito di cittadinanza


Ai fini del reddito di cittadinanza, la composizione del nucleo familiare è la stessa valida ai fini Isee. Il decreto in materia di reddito di cittadinanza e pensioni ha in parte modificato le regole relative alla composizione del nucleo familiare ai fini Isee.


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4. Nucleo familiare e conviventi senza figli e con figli


La convivenza di fatto, anche detta more uxorio, riguarda il legame affettivo tra due persone che dividono la stessa abitazione. I conviventi di fatto sono (art. 1 c. 36 legge 76/2016):

  • due persone maggiorenni,
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza,
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile.

I conviventi per fare parte della famiglia anagrafica e risultare dallo stato di famiglia devono effettuare una dichiarazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza (art. 1 c. 37 legge 76/2016 richiama l’art. 4 e l’art. 13 c. 1 lett. b) del DPR 223/1989). In caso di assenza di figli, la famiglia è composta dai due conviventi. Nel caso in cui dalla convivenza nascano dei figli, questi rientrano nella famiglia anagrafica e nel nucleo familiare, seguendo le stesse indicazioni che valgono per le coppie coniugate. La convivenza di fatto assume particolare rilievo in materia di:

  • dichiarazione ISEE,
  • assegni familiari (ANF),
  • reddito di cittadinanza.

Sul punto è intervenuta la Circolare INPS 84/2017, la quale fa espresso riferimento alle unioni civili e alle convivenze “registrate” presso il Comune di residenza. In particolare, la circolare si occupa di:

  • individuare il nucleo di riferimento per le unioni civili;
  • determinare il reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi.

Come vedremo nell’apposito paragrafo, in relazione agli assegni familiari (ANF) da destinare ai conviventi, l’INPS precisa che, ai fini della misura, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza (art. 50 legge n.76/2016), qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. Nel caso di semplice convivenza (senza contratto) e di presenza di figli riconosciuti da ambo i genitori, l’assegno spetta al genitore con cui il minore convive; nell’ipotesi in cui il genitore convivente non abbia diritto agli assegni, gli stessi possono essere richiesti dall’altro genitore, in quanto titolare del diritto. In merito alle unioni civili, la circolare prevede una precisa casistica che si riporta di seguito. 1) Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale. Al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge (non separato legalmente) che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata. 2) Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa. Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile. 3) Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione. In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.. 4) Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari. Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile (art. 1 c. 21-26 legge 76/2016), sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal Codice civile se compatibile ed espressamente previsto.

5. Il Nucleo familiare Isee e le recenti regole


A partire dall’entrata in vigore del relativo decreto, vale a dire dal 29 gennaio 2019, ai fini del reddito di cittadinanza e delle altre prestazioni agevolate, i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuino a risiedere nella stessa abitazione. Il figlio maggiorenne che non abita con i genitori fa parte del nucleo familiare degli stessi esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha prole a suo carico.

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