IMU: i limiti dell’esenzione per il nucleo familiare

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In merito alla disciplina IMU, la Consulta dubita della legittimità costituzionale dell’attinenza alla residenza anagrafica e alla dimora abituale, non solamente del possessore dell’immobile, bensì pure del suo nucleo familiare: in tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La questione sull’esenzione IMU

La Consulta, riunita in camera di consiglio il 24 marzo 2022, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in ordine all’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) del Decreto Legge n. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia), convertito nella Legge n. 214/2011, in seguito modificato (“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”).

L’ermeneutica della Suprema Corte

La Commissione tributaria partenopea ha espresso censura sulla disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare deve essere esclusa se uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica presso un immobile ubicato in un differente Comune.

La questione innanzi a sé stessa

L’Ufficio comunicazione e stampa ha fatto sapere, con la nota del 24 marzo, che la Corte medesima ha deciso di sollevare davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo (“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”) del medesimo articolo 13. Più in dettaglio, la Corte dubita della legittimità costituzionale (con riferimento agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione) dell’attinenza alla residenza anagrafica e alla dimora abituale, non solamente del possessore dell’immobile (come risultava nella versione originaria dell’IMU), bensì pure del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La pregiudizialità

La Corte ha ritenuto che detta questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Avv. Biarella Laura

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