Non va risarcita l’alunna che cade per caso fortuito “sotto gli occhi dell’insegnante”

Redazione 28/11/11
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Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 24835 del 24 novembre 2011, pronunciandosi sul ricorso presentato dai genitori di una piccola alunna che aveva riportato danni cadendo a scuola, mentre con i suoi compagni si recava in bagno. Il ricorso in Cassazione veniva promosso avverso la decisone della Corte di appello di Salerno, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni a carico della scuola: in particolare, i genitori della piccola avevano affermato che, una volta inquadrata la responsabilità nell’ambito contrattuale, competeva alla pubblica amministrazione (dunque all’istituzione scolastica) fornire la prova che il fatto non era imputabile né alla scuola né all’insegnante. La Corte, confermando la decisione che precedeva, ha, piuttosto, ritenuto che, nella fattispecie, andava esclusa l’applicazione dell’art. 2048, secondo comma, codice civile che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e/o della scuola per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi.

La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Tra insegnante ed allievo si instaura, dunque, per contatto sociale un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 128 codice civile Dal punto di vista dell’onere probatorio ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio provando che il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben due insegnanti e di un bidello era assidua ed oculata e che l’incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza (Biancamaria Consales).

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