Non può comunque farsi luogo alla reintegrazione in forma specifica, sicché il risarcimento va disposto per equivalente

Lazzini Sonia 14/10/10
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Viene perciò a questo punto all’esame la domanda risarcitoria, parimenti avanzata in primo grado e riproposta in questa sede, in ordine alla quale va innanzitutto notato come sia evidente che l’attuale appellante, seconda graduata, non è risultata aggiudicataria solo a causa della mancata, illegittima esclusione della Controinteressata.

L’elemento soggettivo della colpa è chiaramente ravvisabile nell’inosservanza delle regole che la stessa Agenzia regionale si era posta; inosservanza che, oltretutto, si è tradotta pure nella violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

Peraltro, va dato atto della dichiarazione del direttore dell’Intercent in ordine all’avvenuto esaurimento della convenzione alla cui stipulazione (avvenuta il 7 marzo 2008) era finalizzata la gara e che le aziende sanitarie aderenti alla convenzione (non evocate in giudizio) hanno stipulato a loro volta contratti esecutivi aventi scadenza 6 marzo 2011. Ne consegue che, a prescindere dalla nota questione della possibilità o meno del giudice amministrativo di annullare o dichiarare privi di efficacia i contratti conseguenti ad un’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale in fattispecie anteriori all’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (ora recepita con d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53), nello specifico caso in esame non può comunque farsi luogo alla reintegrazione in forma specifica, sicché il risarcimento va disposto per equivalente, poi quantificato dall’istante nella memoria del 7 aprile 2010 in € 90.617,00 di cui € 617,00 per costi di partecipazione alla gara ed € 90.00,00 per utile non conseguito nella misura della differenza tra il costo d’acquisto ed il prezzo di offerta, oltre interessi e rivalutazione.

Tenuto anche conto che la seconda voce non appare risarcibile nella misura indicata, difettando, per un verso, la prova che il prezzo d’acquisto indicato coincida con quello che sarebbe stato praticato nel momento stesso in cui si fosse reso necessario l’acquisto e, per altro verso, che le quantità “presunte” siano state effettivamente fornite, la Sezione ritiene che nel caso in esame possa essere fatta utile applicazione del disposto dell’art. 35, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e di imporre pertanto all’Intercent-ER di proporre a favore della RICORRENTE, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione, il pagamento di una somma determinata sulla base dei seguenti criteri:

a.- danno emergente, pari alle suindicate spese sostenute dalla concorrente per adempiere la propria prestazione in ordine alla partecipazione alla gara, le quali, benché in linea generale siano escluse dal risarcimento dalla giurisprudenza nella considerazione che siffatte spese rimangono a carico dei concorrenti in conseguenza della sola partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica e del tutto indipendentemente dal relativo esito (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2010 n. 808), nondimeno nella specie appaiono risarcibili in quanto consistenti in esborsi affrontati dalla RICORRENTE in vista del proprio adempimento alle prescrizioni di gara, ma rivelatisi ex post inutili e insuscettibili di qualunque proficuo risultato proprio in ragione della pretermissione della stessa RICORRENTE, la cui illegittimità determina l’obbligo della stazione appaltante di rifusione delle perdite (cfr. Cass., Sez. II, 31 agosto 2005 n. 17562 e Sez. III, 7 ottobre 2002 n. 14744);

b.- lucro cessante, ossia l’utile che l’attuale appellante avrebbe ricavato dall’esecuzione della fornitura, nella misura della percentuale corrispondente a quella desumibile dalle giustificazioni preventive inserite nella busta “C” a norma dell’art. 86, co. 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo quanto espressamente richiesto dalle prescrizioni relative alla formazione di tale busta dal disciplinare di gara (pag. 10), calcolata sul valore complessivo dell’offerta e, comunque, contenuta nel limite del 10% dello stesso valore complessivo, inteso come indice presuntivo, forfettario ed automatico dell’utilità globale che la ******à avrebbe conseguito non fosse stata illegittimamente pretermessa;

c.- rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sull’importo così risultante, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data in cui avrebbe dovuto essere stipulata la convenzione (individuabile in quella in cui è stata stipulata la convenzione con la Controinteressata), fino alla data di deposito della presente decisione;

d.- interessi nella misura legale sull’importo rivalutato, unicamente dalla data di deposito della presente decisione all’effettivo soddisfo (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2010 n. 691 e 30 luglio 2008 n. 3806).

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6544 del 10 settembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 06544/2010 REG.DEC.

N. 05888/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5888 del 2009, proposto da:
RICORRENTE Export s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso lo studio ****** in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;

contro

Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Regione Emilia-Romagna – Intercent-ER, rappresentata e difesa dagli avv. **************** ed ***************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Roma, piazza ******* n. 20;

nei confronti di

Controinteressata International Import Export s.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00219/2009, resa tra le parti, concernente FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO – (*********).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Regione Emilia-Romagna – Intercent-ER;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il Cons. ****************** e uditi per le parti gli avvocati ***** e **********, quest’ ultimo su delega dell’ avv. Police;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato i giorni 3, 6, 7 e 9 luglio 2009 e depositato in quest’ultima data la RICORRENTE EXPORT S.p.A., seconda classificata nella gara indetta da Intercent-ER (Azienda Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Regione Emilia Romagna) per la stipula di una convenzione-quadro valevole su tutto il territorio regionale, avente ad oggetto la fornitura di guanti per uso sanitario, lotto 10 concernente guanti sterili e non per la manipolazione di antiblastici, ha appellato la sentenza 6 marzo 2009 n. 219 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso l’aggiudicazione del detto lotto in favore della Controinteressata International Import Export s.r.l., unitamente agli atti presupposti e connessi impugnati anche con motivi aggiunti, nonché per il risarcimento dei danni.

A sostegno dell’appello ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost.; error in iudicando; difetto ed incongruità di motivazione; errore su punti decisivi della controversia; violazione di legge. Ciò in relazione ai seguenti aspetti:

a.- Erroneamente il primo giudice ha ritenuto infondata la censura secondo cui l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non conformità dei prodotti offerti alla normativa in materia, in quanto privi della marcatura CE, presente solo nella parte esterna dell’imballaggio anziché nel singolo pezzo, ancorché in assenza di deroga proveniente e certificata dall’apposito organismo.

b.- Parimenti erronea è la motivazione con cui il TAR ha respinto la censura di violazione del principio di continuità della gara, in quanto protrattasi per oltre tredici mesi dall’apertura della busta A, poiché l’eccessiva durata non può ritenersi giustificata dalla semplice necessità di testare i guanti protettivi da commissionare, né ricorrevano particolari ragioni idonee a consentire la deroga al citato principio.

c.- Ugualmente è per la reiezione sia della censura di illegittimità della nuova verifica di anomalia, condotta direttamente dal Direttore generale e non dalla commissione giudicatrice all’uopo riconvocata, a nulla rilevando che il sub-procedimento sia stato riaperto su ordine del giudice, sia

d.- di quella di incongruità ed irragionevolezza delle relative valutazioni, giacché l’offerta dell’aggiudicataria non solo era abnormemente bassa, ma anche antieconomica e non remunerativa, sia

e.- della doglianza avente ad oggetto il rinnovato procedimento di verifica dell’anomalia, in particolare quanto alla sola quantificazione dei costi del lavoro e degli oneri di sicurezza e non anche della relativa documentazione, dal momento che l’importo irrisorio offerto avrebbe imposto un esame ben più pregnante su ciascuna voce fondamentale dell’offerta economica, peraltro in presenza di specifica richiesta di idonea documentazione a supporto delle giustificazioni fornite.

f.- Non diversamente è per la censura con cui si deduceva l’inidoneità di tre documenti prodotti dalla controinteressata in esito alla seconda richiesta di giustificazioni, tutti relativi ad operazioni di gran lunga posteriori al momento di celebrazione della gara e della presentazione dell’offerta, perciò non validi.

g.- Infine, errano ancora i primi giudici laddove hanno ritenuto inammissibile la censura concernente la fattura, presentata dalla Controinteressata, di una non meglio precisata società indonesiana, avente ad oggetto tipologie di guanti differenti rispetto a quelli commissionati, dunque priva di valore probatorio. Inoltre, a maggior ragione il TAR avrebbe dovuto stigmatizzare la mancata esclusione della Controinteressata, in quanto già in sede di prima verifica, all’incompletezza documentale era conseguito l’accoglimento della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente.

L’appellante ha altresì riproposto, a valere come motivi d’appello, le censure e le domande svolte in primo grado, compresa la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, in misura pari al mancato utile e spese generali, con interessi e rivalutazione, nonché per il pregiudizio derivante dal mancato fatturato da utilizzare in future gare.

In data 2 ottobre 2009 l’Intercent ER si è costituita in giudizio e con memoria del 7 aprile 2010 ha svolto ampie controdeduzioni.

A sua volta l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e richieste con memoria in pari data.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione, previa trattazione orale.

DIRITTO

Forma oggetto della controversia in esame il lotto 10 della gara, indetta da Intercent-ER (Azienda Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Regione Emilia Romagna), finalizzata alla stipulazione di una convenzione-quadro valevole su tutto il territorio regionale per la fornitura di guanti per uso sanitario e, precisamente, di guanti sterili e non per la manipolazione di farmaci antiblastici. L’appellante RICORRENTE Export S.p.A. è risultata classificata seconda nella relativa graduatoria, preceduta dall’aggiudicataria ********************************************* s.r.l..

Col primo motivo originario (ripreso poi con l’ottavo motivo, primo aggiunto in relazione al diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di riesame in autotutela dell’aggiudicazione), di violazione di legge, segnatamente della lex specialis di gara e del d.lgs. n. 475 del 1992, ed eccesso di potere di sotto vari profili, si lamentava – in estrema sintesi – la mancata esclusione della controinteressata per aver presentato un’offerta non conforme a quanto richiesto, giacché i guanti proposti, espressamente definiti “dispositivi di protezione individuale” (DPI), non erano individualmente dotati di marchio CE, presente solo sulla parte esterna del relativo imballaggio, da cui sono estratti per l’uso.

Al riguardo, il TAR ha ritenuto – parimenti in estrema sintesi – che la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia (sez. I, 14 giugno 2007, procedimento C-6/05), non consentiva ad Intercent di escludere dalla gara l’offerta della Controinteressata, provvista di marcatura CE sull’imballaggio, non essendo prevista dal bando una specifica causa di esclusione per l’assenza di marchio sul singolo dispositivo.

Come sostenuto in questa sede col primo motivo d’appello, le conclusioni appena sopra riportate, alle quali è pervenuto il primo giudice, non possono essere condivise.

Ciò dal momento che la marcatura sul “dispenser” non è sufficiente ad integrare il requisito, stabilito a pena di esclusione dal bando e dal capitolato tecnico, della conformità di siffatti dispositivi di protezione individuale alla vigente normativa di settore, nazionale e comunitaria, ossia alle norme recate dai richiamati d.lgs. n. 475 del 1992 e d.lgs. n. 10 del 1997, oltreché alle direttive comunitarie in materia.

Dunque è a tale normativa, contenente disposizioni di carattere sia sostanziale sia formale, che occorre far riferimento per stabilire l’aderenza o meno dell’offerta della Controinteressata a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, il cui dettato deve ritenersi posto a pena d’esclusione pur in assenza di apposita e specifica clausola relativa all’aspetto in parola, stante l’essenzialità della prescrizione in relazione alla natura dello specifico oggetto della fornitura di cui trattasi ed ai rischi, derivanti dalla manipolazione di farmaci antiblastici, ad evitare i quali è finalizzata la stessa fornitura.

Ora, l’art. 12, co. 3, del cit. d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 (di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di dispositivi di protezione individuale), nel testo sostituito dall’art. 8 del d.lgs. 2 gennaio 1997 n. 10 (di attuazione delle direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla direttiva 89/686/CEE), prescrive che la “marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio”. Ne consegue che solo la “impossibilità”, ossia un impedimento tecnico assoluto e non mera difficoltà o onerosità, consente di prescindere dall’onere in questione. Impossibilità che, nella specie, oltre che essere negata di fatto dall’incontestato dato obiettivo della marcatura recata dai singoli guanti proposti dall’attuale appellante, non risulta attestata da un organismo notificato di controllo del settore, il solo da ritenersi abilitato a verificare la ricorrenza delle condizioni di assoluta inidoneità del prodotto (per quanto riguarda il guanto, ad esempio in considerazione della particolare consistenza ed aderenza) ad essere marcato ed al quale pertanto non può sostituirsi né la stazione appaltante, né tanto meno il produttore, i quali non garantiscono di certo obiettività al riguardo; in particolare, il secondo sarebbe portato ad esaltare a tal fine le caratteristiche del proprio prodotto al fine di sottrarsi ai relativi costi, indubbiamente maggiori dell’apposizione del marchio nella sola confezione, oltretutto – in qualità di concorrente in gare ad evidenza pubblica – ponendosi in tal modo in condizioni di alterare la par condicio rispetto a coloro che lo stesso onere abbiano puntualmente osservato.

E tanto è quanto basta per l’accoglimento della censura in parola. D’altro canto, il fatto che i prodotti Controinteressata siano dotati di certificazione di conformità CE significa che essi sono certificati per come rispondenti ai relativi requisiti sostanziali e che quindi il fabbricante vi può apporre il marchio CE ai sensi dell’art. 11 del cit. d.lgs. n. 475 del 1992 (come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 10 del 1997), non che nei loro riguardi sia stata effettuata quella verifica di impossibilità di marchiatura di cui innanzi.

Né rileva che la marcatura dei guanti RICORRENTE sia o meno non conforme al modello del marchio CE di cui all’allegato IV al ripetuto d.lgs. n. 475 del 1992 (come sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 10 del 1997), atteso che tanto non ha formato oggetto di rilievo in sede di gara.

Infine, erroneamente il primo giudice si è richiamato alla pronunzia della Corte di giustizia CE del 14 giugno 2007, proc. C-6/05. In quel caso la Corte ha affermato che i principi generali del diritto comunitario applicabili agli appalti, in particolare “il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano a che un’autorità aggiudicatrice che abbia bandito una gara d’appalto per la fornitura di dispositivi medici, precisando che questi ultimi devono essere conformi alla farmacopea europea e muniti della marcatura CE, respinga, direttamente e senza avvalersi della procedura di salvaguardia prevista dagli artt. 8 e 18 della direttiva 93/42, i materiali proposti quando essi rispettano tale requisito tecnico imposto per ragioni di tutela della salute. Se l’autorità aggiudicatrice ritiene che essi possano danneggiare la salute, deve informarne l’organo nazionale competente affinché venga avviata tale procedura di salvaguardia”.

In altri termini, si trattava di stabilire non già se la stazione appaltante potesse o meno escludere un concorrente il cui dispositivo di protezione individuale, pur certificato conforme alle “norme armonizzate”, fosse però privo di singolo marchio senza che fosse stata debitamente accertata l’impossibilità tecnica di apporvelo, com’è nella specie, bensì se, in presenza di dubbi sull’affidabilità tecnica dei dispositivi dotati di marcatura CE, la stazione appaltante potesse escludere direttamente l’offerta senza applicare previamente le clausole di salvaguardia previste dagli artt. 8 e 18 della direttiva 93/42.

In definitiva, la sentenza appellata va riformata nel senso dell’accoglimento della domanda annullatoria avanzata in primo grado, con assorbimento di ogni altro non esaminato motivo d’appello riferito a tale domanda.

Viene perciò a questo punto all’esame la domanda risarcitoria, parimenti avanzata in primo grado e riproposta in questa sede, in ordine alla quale va innanzitutto notato come sia evidente che l’attuale appellante, seconda graduata, non è risultata aggiudicataria solo a causa della mancata, illegittima esclusione della Controinteressata.

L’elemento soggettivo della colpa è chiaramente ravvisabile nell’inosservanza delle regole che la stessa Agenzia regionale si era posta; inosservanza che, oltretutto, si è tradotta pure nella violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

Peraltro, va dato atto della dichiarazione del direttore dell’Intercent in ordine all’avvenuto esaurimento della convenzione alla cui stipulazione (avvenuta il 7 marzo 2008) era finalizzata la gara e che le aziende sanitarie aderenti alla convenzione (non evocate in giudizio) hanno stipulato a loro volta contratti esecutivi aventi scadenza 6 marzo 2011. Ne consegue che, a prescindere dalla nota questione della possibilità o meno del giudice amministrativo di annullare o dichiarare privi di efficacia i contratti conseguenti ad un’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale in fattispecie anteriori all’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (ora recepita con d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53), nello specifico caso in esame non può comunque farsi luogo alla reintegrazione in forma specifica, sicché il risarcimento va disposto per equivalente, poi quantificato dall’istante nella memoria del 7 aprile 2010 in € 90.617,00 di cui € 617,00 per costi di partecipazione alla gara ed € 90.00,00 per utile non conseguito nella misura della differenza tra il costo d’acquisto ed il prezzo di offerta, oltre interessi e rivalutazione.

Tenuto anche conto che la seconda voce non appare risarcibile nella misura indicata, difettando, per un verso, la prova che il prezzo d’acquisto indicato coincida con quello che sarebbe stato praticato nel momento stesso in cui si fosse reso necessario l’acquisto e, per altro verso, che le quantità “presunte” siano state effettivamente fornite, la Sezione ritiene che nel caso in esame possa essere fatta utile applicazione del disposto dell’art. 35, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e di imporre pertanto all’Intercent-ER di proporre a favore della RICORRENTE, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione, il pagamento di una somma determinata sulla base dei seguenti criteri:

a.- danno emergente, pari alle suindicate spese sostenute dalla concorrente per adempiere la propria prestazione in ordine alla partecipazione alla gara, le quali, benché in linea generale siano escluse dal risarcimento dalla giurisprudenza nella considerazione che siffatte spese rimangono a carico dei concorrenti in conseguenza della sola partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica e del tutto indipendentemente dal relativo esito (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2010 n. 808), nondimeno nella specie appaiono risarcibili in quanto consistenti in esborsi affrontati dalla RICORRENTE in vista del proprio adempimento alle prescrizioni di gara, ma rivelatisi ex post inutili e insuscettibili di qualunque proficuo risultato proprio in ragione della pretermissione della stessa RICORRENTE, la cui illegittimità determina l’obbligo della stazione appaltante di rifusione delle perdite (cfr. Cass., Sez. II, 31 agosto 2005 n. 17562 e Sez. III, 7 ottobre 2002 n. 14744);

b.- lucro cessante, ossia l’utile che l’attuale appellante avrebbe ricavato dall’esecuzione della fornitura, nella misura della percentuale corrispondente a quella desumibile dalle giustificazioni preventive inserite nella busta “C” a norma dell’art. 86, co. 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo quanto espressamente richiesto dalle prescrizioni relative alla formazione di tale busta dal disciplinare di gara (pag. 10), calcolata sul valore complessivo dell’offerta e, comunque, contenuta nel limite del 10% dello stesso valore complessivo, inteso come indice presuntivo, forfettario ed automatico dell’utilità globale che la ******à avrebbe conseguito non fosse stata illegittimamente pretermessa;

c.- rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sull’importo così risultante, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data in cui avrebbe dovuto essere stipulata la convenzione (individuabile in quella in cui è stata stipulata la convenzione con la Controinteressata), fino alla data di deposito della presente decisione;

d.- interessi nella misura legale sull’importo rivalutato, unicamente dalla data di deposito della presente decisione all’effettivo soddisfo (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2010 n. 691 e 30 luglio 2008 n. 3806).

In questi limiti, pertanto, va accolta anche la domanda risarcitoria.

Come di regola, le spese di entrambi vanno poste a carico dell’Agenzia soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’aggiudicazione in favore della controinteressata, nonché condanna l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Regione Emilia-Romagna – Intercent-ER al risarcimento del danno nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la medesima Agenzia al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

********************, Consigliere

***************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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