Non è sufficiente consegnare una lettera avente ili cui contenuto “obiettivamente da intendersi come meramente comunicativo della volontà di partecipare alla gara

Lazzini Sonia 14/10/10
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Pertanto, indifferentemente se il bando dovesse predisporre un termine espresso, o se questo termine dovesse essere ricavato dagli atti interni di organizzazione dell’ufficio o ancora se tale termine dovesse essere quello delle ore 24,00 dello stesso giorno, ciò che appare dirimente è che comunque la Ricorrente in tale data e nonostante la presenza in posto del personale dell’amministrazione della difesa, non ha depositato alcun tipo di offerta per la partecipazione alla gara trattandosi di un soggetto già escluso della procedura di gara e quindi non titolare di alcuna posizione giuridica espressamente tutelata in merito, la ricorrente non ha titolo per lagnarsi delle clausole del bando non vi è alcun elemento che dimostri che qualcuno, sia esso lo stesso incaricato della Ricorrente o altri ancora, si sia recato quel giorno presso l’ufficio dell’amministrazione della difesa, vedendosi respinta la propria domanda.

Il ricorso della Ricorrente sistemi integrati s.p.a. (di seguito Ricorrente) è affidato, oltre che all’atto introduttivo di giudizio, proposto avverso il solo dispositivo di sentenza, a due successive impugnazioni per motivi aggiunti, con le quali si sono poi analiticamente censurati i contenuti della sentenza in esame.

Con il primo motivo di diritto, contenuto nell’atto di appello, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2003, dell’art. 2963, comma 2, cod.civ., del regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 in relazione alla direttiva n. 2004/18/CE; dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e correttezza nella gestione delle procedure di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, falsa causa e sviamento. Si tratta di un motivo articolato che si estrinseca in più profili concorrenti.

2.1. – Sotto un primo profilo, la parte ricorrente ricostruisce i fatti di causa evidenziando che il giorno 17 settembre 2009, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione, al momento dell’arrivo presso la sede dell’amministrazione da parte della propria dipendente incaricata, l’ufficio incaricato alla ricezione degli atti fosse chiuso e come il funzionario addetto avesse espressamente richiesto alla citata dipendente di rilasciare un’attestazione, attestazione il cui contenuto affermasse come l’incaricata si fosse presentata presso l’ufficio ed avesse evidenziato l’intenzione della Ricorrente di depositare la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara il giorno successivo.

Da tale ricostruzione deduce la violazione (dal punto 1.2 al punto 1.2.3. dell’atto di appello) della disciplina in tema di accettazione delle domande di partecipazione, evidenziando come l’ufficio non fosse rimasto aperto fino alle 24,00 dello stesso giorno 17 settembre.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

La doglianza non ha pregio.

Ritiene la Sezione che la vicenda vada correttamente inquadrata esaminando due diversi aspetti, il primo di carattere fattuale ed il secondo più schiettamente giuridico.

In merito al primo aspetto, ci si deve soffermare sulla circostanza, affermata dalla appellante, dell’effettiva chiusura dell’ufficio incaricato alla ricezione della domanda di partecipazione alla gara. La lettera presentata dalla stessa Ricorrente è stata acquisita dall’amministrazione della difesa, che ha peraltro richiesto ed ottenuto (circostanza affermata da entrambe le parti) che la dipendente incaricata annotasse come alla lettera stessa non fosse allegato alcun altro documento.

Se si pone mente alla nozione di ufficio, come unità organizzativa elementare comprensiva di personale addetto e di mezzi necessari all’espletamento dei propri compiti, risulta infondata la doglianza secondo cui l’ufficio era chiuso, dal momento che lo stesso ufficio ha ricevuto la documentazione presentata (ossia la sola dichiarazione di cui si verte), peraltro facendo risaltare la mancanza degli altri documenti, a dimostrazione della conoscenza stessa della procedura e della sua disciplina. E la tesi sostenuta dall’appellante non può basarsi neppure sulla circostanza dell’eventuale avvenuta registrazione a protocollo della stessa istanza il giorno successivo, atteso che non vi è alcuna contestazione che la stessa sia stata ricevuto il giorno precedente e che la registrazione a protocollo abbia natura di verbale, che ben può documentare eventi realizzatisi anche in precedenza, purché in stretta continuità storico – temporale.

2.2. – Sotto un secondo profilo (dal punto 1.3 al punto 1.6.2. dell’atto di appello), l’appellante evidenzia come il comportamento dell’amministrazione le abbia concretamente impedito di presentare la documentazione, atteso che l’ufficio non sarebbe stato in grado di ricevere la documentazione nei termini massimi previsti, ossia fino alle ore 24,00 del 17 settembre.

L’assunto non ha pregio.

In disparte le considerazioni appena svolte sul concetto di apertura dell’ufficio e sulla differenza tra un’operazione amministrativa e la sua documentazione, occorre peraltro evidenziare che l’affermazione dell’appellante si traduce, di fatto, in una petitio principii, dando per dimostrato quello che invece è del tutto carente di prova. Infatti, non vi è alcun elemento che dimostri che qualcuno, sia esso lo stesso incaricato della Ricorrente o altri ancora, si sia recato quel giorno presso l’ufficoo dell’amministrazione della difesa, vedendosi respinta la propria domanda.

Con un secondo motivo di diritto, viene inoltre dedotta violazione e falsa applicazione, sotto altro aspetto, degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2003 e dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e correttezza nella gestione delle procedure di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, falsa causa e sviamento.

Si duole l’appellante del fatto che l’amministrazione, illegittimamente, non abbia tenuto conto di alcune sue osservazioni proposte avverso il bando di gara, formulate dalla stessa Ricorrente successivamente alla sua estromissione della gara.

3.1. – La doglianza non ha pregio.

La Sezione rileva che la questione, che verte fondamentalmente sulla questione dell’impugnativa del bando di gara, è stata già vagliata dalla giurisprudenza.

Sintetizzando i risultati rilevanti in questo ambito, occorre da un lato rilevare che la Ricorrente non avesse alcun titolo ad ottenere una particolare considerazione della propria istanza, trattandosi di un soggetto già escluso della procedura di gara e quindi non titolare di alcuna posizione giuridica espressamente tutelata in merito. Per altro verso, quale quisque de populo, anche un’eventuale legittimazione all’impugnazione del bando appare da escludersi, quanto meno in relazione dal decorso del termine decadenziale per l’esercizio dell’azione di annullamento.

Con il primo atto di motivi aggiunti, recante data 3 febbraio 2010, la Ricorrente introduce un nuovo profilo di doglianza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del cod.proc.civ., degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2003, dell’art. 2963, comma 2, cod.civ., del regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 in relazione alla direttiva n. 2004/18/CE; dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e correttezza nella gestione delle procedure di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, falsa causa e sviamento.

Nel motivo viene evidenziato come il T.A.R. abbia omesso di considerare la questione del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione, dove l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione deriverebbe dalla mancata indicazione, nelle regole di gara, degli orari di apertura dell’ufficio.

4.1. – La questione, prima che infondata, è inconferente.

Come già prima esaminato, l’ufficio preposto ha materialmente ricevuto la lettera inviata dalla Ricorrente, secondo i criteri sopra evidenziati. Pertanto, sia l’impresa appellante che l’ufficio accettante hanno posto in essere un comportamento idoneo all’effettiva trasmissione e ricezione dei documenti di gara.

Ciò che invece è accaduto è che la Ricorrente, invece che depositare l’offerta, con la relativa documentazione, ha scelto di consegnare una lettera che, come correttamente evidenzia il T.A.R., aveva un contenuto “obiettivamente da intendersi come meramente comunicativo della volontà di partecipare alla gara”.

Pertanto, indifferentemente se il bando dovesse predisporre un termine espresso, o se questo termine dovesse essere ricavato dagli atti interni di organizzazione dell’ufficio o ancora se tale termine dovesse essere quello delle ore 24,00 dello stesso giorno, ciò che appare dirimente è che comunque la Ricorrente in tale data e nonostante la presenza in posto del personale dell’amministrazione della difesa, non ha depositato alcun tipo di offerta per la partecipazione alla gara.

5. – Con il secondo atto di motivi aggiunti, recante data 3 maggio 2010, la Ricorrente propone infine una ulteriore doglianza, per violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2006, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 112 del cod.proc.civ., oltre che per violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche, ed in particolare per sviamento.

La ragione di censura risiede nel fatto il giudice di prime cure avrebbe sbrigativamente risolto la questione sottoposta sulla illegittimità del bando di gara nella parte in cui non prevedeva che l’offerta tecnica dovesse essere presentata separatamente da quella economica.

5.1. – La doglianza va respinta.

Occorre, infatti, evidenziare che, a seguito dell’esclusione della Ricorrente dalla partecipazione alla procedura di gara, le residue ragioni di segretezza e di par condicio dei concorrenti devono essere valutate in relazione alla circostanza che si trattasse di una procedura con un’unica concorrente rimasta in gara, la Controinteressata s.p.a..

Appare pertanto difficile da giustificare il rispetto delle garanzie invocate dall’appellante nel momento in cui, stante la particolare configurazione della gara, queste non avrebbero potuto materialmente essere violate, non essendovi più alcuna ragione di segretezza o di parità di trattamento da osservare.

Peraltro, la detta Controinteressata s.p.a. aveva anche presentato in plichi separati la propria offerta, superando anche, in via di fatto, l’invocato limite del bando.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisone numero 6894 del 15 settembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 06894/2010 REG.DEC.

N. 10103/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10103 del 2009, proposto da Ricorrente sistemi integrati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ************, ed elettivamente domiciliata presso i difensori (studio Legance) in Roma, via XX settembre n. 5, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

Controinteressata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e *************, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo (studio ****** – ****) in Roma, lungotevere Marzo n. 3, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 194 del 13 gennaio 2010;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere **************;

uditi per le parti gli avvocati ********, **** e l’avv. dello Stato ********;

considerato che è stato già depositato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971;

considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 10103 del 2009, Ricorrente sistemi integrati s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 194 del 13 gennaio 2010, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento della lettera del Ministero della Difesa – Direzione Generale degli Armamenti Terrestri – del 30 settembre 2009, prot. n. II/5ª/4777/2-400.

Con tale lettera, il Ministero ha comunicato alla società ricorrente la determinazione di escluderla dalla procedura di gara indetta per l’approvvigionamento di sistemi di simulazione “Constructive” e “Live” per l’addestramento terrestre.

La società ha altresì impugnato ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto necessario: la lettera del Ministero di invito a presentare offerta del 12 giugno 2009, prot. n. II/5ª/15/10374/2-400; la lettera del Ministero del 7 settembre 2009, prot. 4311/2-400 di differimento del termine di presentazione delle offerte dal 10 settembre al 17 settembre 2009, entrambe nelle parti in cui non fissano un orario di scadenza per la presentazione delle offerte e non prescrivono la separazione degli elementi tecnici da quelli economici delle offerte; la nota del Ministero del 28 ottobre 2009, prot. n. II/5ª/5408/2-400.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

– di essere stata esclusa dalla procedura di gara informale per l’approvvigionamento di sistemi di simulazione “constructive” e “live” per l’addestramento terrestre in quanto “la documentazione di offerta in riferimento era pervenuta in data 18 settembre 2009, ossia con un giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti”;

– che l’intimata amministrazione, con lettera di invito integrata in data 7 settembre 2009 aveva posticipato – in accoglimento, peraltro, di una espressa istanza di proroga avanzata dalla ditta ricorrente in data 4 settembre – “il termine ultimo di consegna delle offerte dal 10 settembre al 17 settembre 2009, significando che … non potranno essere concesse ulteriori proroghe”;

– che il 17 settembre (data di scadenza del termine per la consegna del plico), un incaricato dell’impresa si era recato presso il Ministero depositando, anziché l’intera documentazione, soltanto una lettera di trasmissione rinviando esplicitamente la consegna dell’offerta (ovvero degli elaborati progettuali, della proposta economica e di quella tecnica) al giorno successivo;

– che il 18 settembre (giorno seguente a quello di scadenza delle offerte), la Ricorrente aveva effettivamente e materialmente consegnato al protocollo del Ministero della difesa la propria offerta tecnica, economica e progettuale, con tutti gli allegati (prot. di entrata n. 222 del 18/09/2009).

Costituitisi il Ministero della difesa e la controinteressata Controinteressata s.p.a., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata resa in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione e giustificata l’esclusione dalla gara della ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’erroneità della sentenza, riproponendo le doglianze già proposte in primo grado. Chiedeva altresì l’emissione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte, richiesta che veniva però respinta con decreto presidenziale n. 6168/2009.

Nel giudizio di appello, si costituivano il Ministero della difesa nonché la Controinteressata s.p.a., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2010, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

All’udienza del 4 giugno 2010, il ricorso è stato discusso e deciso come da separato dispositivo, depositato in segreteria il 5 giugno 2010.

DIRITTO

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Il ricorso della Ricorrente sistemi integrati s.p.a. (di seguito Ricorrente) è affidato, oltre che all’atto introduttivo di giudizio, proposto avverso il solo dispositivo di sentenza, a due successive impugnazioni per motivi aggiunti, con le quali si sono poi analiticamente censurati i contenuti della sentenza in esame.

Con il primo motivo di diritto, contenuto nell’atto di appello, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2003, dell’art. 2963, comma 2, cod.civ., del regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 in relazione alla direttiva n. 2004/18/CE; dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e correttezza nella gestione delle procedure di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, falsa causa e sviamento. Si tratta di un motivo articolato che si estrinseca in più profili concorrenti.

2.1. – Sotto un primo profilo, la parte ricorrente ricostruisce i fatti di causa evidenziando che il giorno 17 settembre 2009, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione, al momento dell’arrivo presso la sede dell’amministrazione da parte della propria dipendente incaricata, l’ufficio incaricato alla ricezione degli atti fosse chiuso e come il funzionario addetto avesse espressamente richiesto alla citata dipendente di rilasciare un’attestazione, attestazione il cui contenuto affermasse come l’incaricata si fosse presentata presso l’ufficio ed avesse evidenziato l’intenzione della Ricorrente di depositare la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara il giorno successivo.

Da tale ricostruzione deduce la violazione (dal punto 1.2 al punto 1.2.3. dell’atto di appello) della disciplina in tema di accettazione delle domande di partecipazione, evidenziando come l’ufficio non fosse rimasto aperto fino alle 24,00 dello stesso giorno 17 settembre.

La doglianza non ha pregio.

Ritiene la Sezione che la vicenda vada correttamente inquadrata esaminando due diversi aspetti, il primo di carattere fattuale ed il secondo più schiettamente giuridico.

In merito al primo aspetto, ci si deve soffermare sulla circostanza, affermata dalla appellante, dell’effettiva chiusura dell’ufficio incaricato alla ricezione della domanda di partecipazione alla gara. La lettera presentata dalla stessa Ricorrente è stata acquisita dall’amministrazione della difesa, che ha peraltro richiesto ed ottenuto (circostanza affermata da entrambe le parti) che la dipendente incaricata annotasse come alla lettera stessa non fosse allegato alcun altro documento.

Se si pone mente alla nozione di ufficio, come unità organizzativa elementare comprensiva di personale addetto e di mezzi necessari all’espletamento dei propri compiti, risulta infondata la doglianza secondo cui l’ufficio era chiuso, dal momento che lo stesso ufficio ha ricevuto la documentazione presentata (ossia la sola dichiarazione di cui si verte), peraltro facendo risaltare la mancanza degli altri documenti, a dimostrazione della conoscenza stessa della procedura e della sua disciplina. E la tesi sostenuta dall’appellante non può basarsi neppure sulla circostanza dell’eventuale avvenuta registrazione a protocollo della stessa istanza il giorno successivo, atteso che non vi è alcuna contestazione che la stessa sia stata ricevuto il giorno precedente e che la registrazione a protocollo abbia natura di verbale, che ben può documentare eventi realizzatisi anche in precedenza, purché in stretta continuità storico – temporale.

2.2. – Sotto un secondo profilo (dal punto 1.3 al punto 1.6.2. dell’atto di appello), l’appellante evidenzia come il comportamento dell’amministrazione le abbia concretamente impedito di presentare la documentazione, atteso che l’ufficio non sarebbe stato in grado di ricevere la documentazione nei termini massimi previsti, ossia fino alle ore 24,00 del 17 settembre.

L’assunto non ha pregio.

In disparte le considerazioni appena svolte sul concetto di apertura dell’ufficio e sulla differenza tra un’operazione amministrativa e la sua documentazione, occorre peraltro evidenziare che l’affermazione dell’appellante si traduce, di fatto, in una petitio principii, dando per dimostrato quello che invece è del tutto carente di prova. Infatti, non vi è alcun elemento che dimostri che qualcuno, sia esso lo stesso incaricato della Ricorrente o altri ancora, si sia recato quel giorno presso l’ufficoo dell’amministrazione della difesa, vedendosi respinta la propria domanda.

3. – Con un secondo motivo di diritto, viene inoltre dedotta violazione e falsa applicazione, sotto altro aspetto, degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2003 e dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e correttezza nella gestione delle procedure di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, falsa causa e sviamento.

Si duole l’appellante del fatto che l’amministrazione, illegittimamente, non abbia tenuto conto di alcune sue osservazioni proposte avverso il bando di gara, formulate dalla stessa Ricorrente successivamente alla sua estromissione della gara.

3.1. – La doglianza non ha pregio.

La Sezione rileva che la questione, che verte fondamentalmente sulla questione dell’impugnativa del bando di gara, è stata già vagliata dalla giurisprudenza.

Sintetizzando i risultati rilevanti in questo ambito, occorre da un lato rilevare che la Ricorrente non avesse alcun titolo ad ottenere una particolare considerazione della propria istanza, trattandosi di un soggetto già escluso della procedura di gara e quindi non titolare di alcuna posizione giuridica espressamente tutelata in merito. Per altro verso, quale quisque de populo, anche un’eventuale legittimazione all’impugnazione del bando appare da escludersi, quanto meno in relazione dal decorso del termine decadenziale per l’esercizio dell’azione di annullamento.

4. – Con il primo atto di motivi aggiunti, recante data 3 febbraio 2010, la Ricorrente introduce un nuovo profilo di doglianza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del cod.proc.civ., degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2003, dell’art. 2963, comma 2, cod.civ., del regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 in relazione alla direttiva n. 2004/18/CE; dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e correttezza nella gestione delle procedure di gara; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, falsa causa e sviamento.

Nel motivo viene evidenziato come il T.A.R. abbia omesso di considerare la questione del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione, dove l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione deriverebbe dalla mancata indicazione, nelle regole di gara, degli orari di apertura dell’ufficio.

4.1. – La questione, prima che infondata, è inconferente.

Come già prima esaminato, l’ufficio preposto ha materialmente ricevuto la lettera inviata dalla Ricorrente, secondo i criteri sopra evidenziati. Pertanto, sia l’impresa appellante che l’ufficio accettante hanno posto in essere un comportamento idoneo all’effettiva trasmissione e ricezione dei documenti di gara.

Ciò che invece è accaduto è che la Ricorrente, invece che depositare l’offerta, con la relativa documentazione, ha scelto di consegnare una lettera che, come correttamente evidenzia il T.A.R., aveva un contenuto “obiettivamente da intendersi come meramente comunicativo della volontà di partecipare alla gara”.

Pertanto, indifferentemente se il bando dovesse predisporre un termine espresso, o se questo termine dovesse essere ricavato dagli atti interni di organizzazione dell’ufficio o ancora se tale termine dovesse essere quello delle ore 24,00 dello stesso giorno, ciò che appare dirimente è che comunque la Ricorrente in tale data e nonostante la presenza in posto del personale dell’amministrazione della difesa, non ha depositato alcun tipo di offerta per la partecipazione alla gara.

5. – Con il secondo atto di motivi aggiunti, recante data 3 maggio 2010, la Ricorrente propone infine una ulteriore doglianza, per violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 27 del D.Lgs. 163 del 2006, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 112 del cod.proc.civ., oltre che per violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche, ed in particolare per sviamento.

La ragione di censura risiede nel fatto il giudice di prime cure avrebbe sbrigativamente risolto la questione sottoposta sulla illegittimità del bando di gara nella parte in cui non prevedeva che l’offerta tecnica dovesse essere presentata separatamente da quella economica.

5.1. – La doglianza va respinta.

Occorre, infatti, evidenziare che, a seguito dell’esclusione della Ricorrente dalla partecipazione alla procedura di gara, le residue ragioni di segretezza e di par condicio dei concorrenti devono essere valutate in relazione alla circostanza che si trattasse di una procedura con un’unica concorrente rimasta in gara, la Controinteressata s.p.a..

Appare pertanto difficile da giustificare il rispetto delle garanzie invocate dall’appellante nel momento in cui, stante la particolare configurazione della gara, queste non avrebbero potuto materialmente essere violate, non essendovi più alcuna ragione di segretezza o di parità di trattamento da osservare.

Peraltro, la detta Controinteressata s.p.a. aveva anche presentato in plichi separati la propria offerta, superando anche, in via di fatto, l’invocato limite del bando.

6. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 10103 del 2009;

2. Condanna Ricorrente sistemi integrati s.p.a. a rifondere al Ministero della difesa ed alla Controinteressata s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in €. 5.000,00 (euro cinquemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., ******** e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

**************, Presidente FF

***************, Consigliere

**********, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

**************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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