Non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale (di cui all’art. 17 comma 1 lett.m) del DPR 34/2000)

Lazzini Sonia 21/10/10
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La perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

per cui sia la determinazione dell’Autorità che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’intimata Soa, uniformandosi a quanto disposto dalla resistente Autorità con la determinazione del 26.04.2010, pure contestata in questa sede, ha disposto la decadenza delle attestazioni n.13482/10/00 del 14.02.2008, n. 14048/10/00 del 30.4.2008 e n.16207/10/00 del 13.1.2009 a suo tempo rilasciate all’odierna istante.

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

a) la srl Ricorrente aveva ottenuto dalla resistente soa in data 21.2.2003 il rilascio dell’attestazione n.2125/10/00 in seguito integrata e modificata dalle seguenti certificazioni:

n.2856/10/00 del 29.7.2003, n.4817/10/00 del 30.9.2004, n.4840/10/00 del 5.10.2004, n.4973/10/00 del 5.11.2004, n.5328/10/00 del 30.12.2004, n.6876/10/00 del 13.6.2005, n.8377/10/00 del 15.2.2006, n.12106/10/00 dell’11.7.2007, n.13482/10/00 del 14.2.2008, n.14048/10/00 del 30.4.2008 e n.16027/10/00 del 13.1.2009;

b) successivamente, avendo la menzionata soa acclarato che uno dei certificati utilizzati dalla srl Ricorrente per ottenere il rilascio della prima attestazione (certificato rilasciato dal comune di Camagna Monferrato e riguardante lavori eseguiti nel 1999 dall’impresa individuale Ricorrente ***** il cui ramo di azienda in data 10.1.2003 era stato acquistato dall’odierna istante) non era stato confermato dalla stazione appaltante, ha disposto la decadenza di quelle attestazioni rilasciate sulla base del predetto certificato (n.2125/00/00 del 21.2.2003, n.2856/10/00 del 29.7.2003, n.4817/10/00 del 30.9.2004, n.4840/10/00 del 5.10.2004, n.4973/10/00 del 5.11.2004, n.5328/10/00 del 30.12.2004, n.6876/10/00 del 13.6.2005, n.8377/10/00 del 15.2.2006, n.12106/10/00 dell’11.7.2007), mentre per le altre attestazioni, ritenendo che la società ricorrente avesse conservato i necessari requisiti di ordine generale, non ha adottato alcun provvedimento di ritiro;

c) tale modus operandi è stato sconfessato dalla resistente Autorità, la quale con la gravata determinazione, sul presupposto che la produzione di documentazione non veritiera ai fini del rilascio dell’attestato SOA comporta la perdita del requisito di cui all’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000 (inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione) avrebbe comportato la decadenza di tutte le attestazioni successivamente conseguite dall’impresa in carenza del suddetto requisito, ha ordinato alla soa CQOP di dichiarare la decadenza anche delle altre attestazioni;

d) in esecuzione della deliberazione della menzionata Autorità la suddetta soa ha adottato il contestato provvedimento di decadenza delle attestazioni de quibus.

Il ricorso è’ affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 della Costituzione) nonchè di economicità e libera iniziativa economica (art.41 Cost). Violazione /o falsa applicazione degli artt.6 e 40 del D. lgvo n.163/2006, del DPR n.34/2000 e del DM 27.2.2007. Difetto dei presupposti legittimanti. Contraddittorietà e perplessità nell’operato dell’A.V.C.P. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Si è costituita l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle dedotte doglianze.

Si pure costituita la soa C.Q.O.P. la quale, nel far presente di aver adottato il contestato provvedimento di decadenza per ottemperare alla gravata delibera dell’AVCP, ha ribadito la fondatezza delle propria interpretazione secondo il quale la riconosciuta falsità delle documentazione prodotta al fine di ottenere il rilascio di un’attestazione non comporta automaticamente l’imputabilità soggettiva all’impresa della suddetta falsità documentale.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

La presente controversia ha ad oggetto la determinazione con cui l’intimata Autorità ha ritenuto che la mera produzione di documentazione, successivamente risultata non veritiera in quanto non confermata dalla stazione appaltante, presentata per ottenere il rilascio di un’attestazione di qualificazione comporta automaticamente la perdita del requisito di cui all’art. 17 comma 1 lett.m) del DPR 34/2000, con la conseguente decadenza di tutte le attestazioni successivamente conseguite dall’impresa in carenza del suddetto requisito.

La tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, analiticamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l’impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l’abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell’Autorità che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Nè a sostenere la fondatezza della tesi della resistente Autorità risulta conferente il rilievo secondo cui la non imputabilità all’impresa della false dichiarazioni accertate avrebbe rilevanza soltanto nell’ambito del procedimento, successivo ed eventuale, volto all’ottenimento dell’autorizzazione al conseguimento di una nuova autorizzazione.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) tale interpretazione con cui in sostanza si considera la non imputabilità della falsità non come elemento preclusivo dell’adozione di un provvedimento di decadenza di un’attestazione in essere e rilasciata in base documentazione totalmente diversa da quella falsa, ma come elemento costitutivo ai fini di un successivo rilascio di una nuova attestazione, risulta essere in palese contraddizione con quanto affermato dalla resistente Autorità nella delibera consiliare del 20.11.2008, la quale, nell’individuare gli elementi caratterizzanti della non imputabilità all’impresa del falso rilevato, ha considerato la suddetta imputabilità come circostanza preclusiva all’adozione di un provvedimento di decadenza di un’attestazione;

b) la suddetta interpretazione inoltre viene a costituire un inutile ed ingiustificato aggravio procedimentale a carico dell’impresa, la quale, in presenza di una situazione di non imputabilità della falsità documentale, viene ad essere destinataria in ogni caso di un provvedimento di decadenza di un’attestazione rilasciata in forza di documenti diversi da quelli acclarati come falsi, salvo poi ad ottenere successivamente il rilascio di una analoga in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la prima delle dedotte doglianze è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento delle altre censure dedotte.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 32138 dell’ 8 settembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 32138/2010 REG.SEN.

N. 03957/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2010, proposto da:
Soc Ricorrente Luigi Srl, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Diego Angeli, 66;

contro

Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soc Soa Cqop Spa, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ****************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via G. Mercalli, 13;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, prot. 26711/10/ssgg/UVA2 del 26 aprile 2010, con cui l’Autorità ha disposto nei confronti della SOA CQOP s.p.a. che la SOA vorrà provvedere nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della presente, ad integrazione del provvedimento di decadenza assunto alla dichiarazione di decadenza delle attestazioni nn. 13482/10/00 del 14.02.2008, n. 14048/10/00 del 30 aprile 2008 e n. 16207/10/00 del 13 gennaio 2009;

– del conseguente provvedimento di decandeza assunto dalla SOA CQOP s.p.a., prot. n. 229/10/mi/FI/grt con cui la SOA ha disposto la formale decadenza delle attestazioni n. 13482/10/00 del 14/02/2008, n. 14048/10/00 del 30 aprile 2008;..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ****************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’intimata Soa, uniformandosi a quanto disposto dalla resistente Autorità con la determinazione del 26.04.2010, pure contestata in questa sede, ha disposto la decadenza delle attestazioni n.13482/10/00 del 14.02.2008, n. 14048/10/00 del 30.4.2008 e n.16207/10/00 del 13.1.2009 a suo tempo rilasciate all’odierna istante.

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

a) la srl Ricorrente aveva ottenuto dalla resistente soa in data 21.2.2003 il rilascio dell’attestazione n.2125/10/00 in seguito integrata e modificata dalle seguenti certificazioni:

n.2856/10/00 del 29.7.2003, n.4817/10/00 del 30.9.2004, n.4840/10/00 del 5.10.2004, n.4973/10/00 del 5.11.2004, n.5328/10/00 del 30.12.2004, n.6876/10/00 del 13.6.2005, n.8377/10/00 del 15.2.2006, n.12106/10/00 dell’11.7.2007, n.13482/10/00 del 14.2.2008, n.14048/10/00 del 30.4.2008 e n.16027/10/00 del 13.1.2009;

b) successivamente, avendo la menzionata soa acclarato che uno dei certificati utilizzati dalla srl Ricorrente per ottenere il rilascio della prima attestazione (certificato rilasciato dal comune di Camagna Monferrato e riguardante lavori eseguiti nel 1999 dall’impresa individuale Ricorrente ***** il cui ramo di azienda in data 10.1.2003 era stato acquistato dall’odierna istante) non era stato confermato dalla stazione appaltante, ha disposto la decadenza di quelle attestazioni rilasciate sulla base del predetto certificato (n.2125/00/00 del 21.2.2003, n.2856/10/00 del 29.7.2003, n.4817/10/00 del 30.9.2004, n.4840/10/00 del 5.10.2004, n.4973/10/00 del 5.11.2004, n.5328/10/00 del 30.12.2004, n.6876/10/00 del 13.6.2005, n.8377/10/00 del 15.2.2006, n.12106/10/00 dell’11.7.2007), mentre per le altre attestazioni, ritenendo che la società ricorrente avesse conservato i necessari requisiti di ordine generale, non ha adottato alcun provvedimento di ritiro;

c) tale modus operandi è stato sconfessato dalla resistente Autorità, la quale con la gravata determinazione, sul presupposto che la produzione di documentazione non veritiera ai fini del rilascio dell’attestato SOA comporta la perdita del requisito di cui all’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000 (inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione) avrebbe comportato la decadenza di tutte le attestazioni successivamente conseguite dall’impresa in carenza del suddetto requisito, ha ordinato alla soa CQOP di dichiarare la decadenza anche delle altre attestazioni;

d) in esecuzione della deliberazione della menzionata Autorità la suddetta soa ha adottato il contestato provvedimento di decadenza delle attestazioni de quibus.

Il ricorso è’ affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 della Costituzione) nonchè di economicità e libera iniziativa economica (art.41 Cost). Violazione /o falsa applicazione degli artt.6 e 40 del D. lgvo n.163/2006, del DPR n.34/2000 e del DM 27.2.2007. Difetto dei presupposti legittimanti. Contraddittorietà e perplessità nell’operato dell’A.V.C.P. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Si è costituita l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle dedotte doglianze.

Si pure costituita la soa C.Q.O.P. la quale, nel far presente di aver adottato il contestato provvedimento di decadenza per ottemperare alla gravata delibera dell’AVCP, ha ribadito la fondatezza delle propria interpretazione secondo il quale la riconosciuta falsità delle documentazione prodotta al fine di ottenere il rilascio di un’attestazione non comporta automaticamente l’imputabilità soggettiva all’impresa della suddetta falsità documentale.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la determinazione con cui l’intimata Autorità ha ritenuto che la mera produzione di documentazione, successivamente risultata non veritiera in quanto non confermata dalla stazione appaltante, presentata per ottenere il rilascio di un’attestazione di qualificazione comporta automaticamente la perdita del requisito di cui all’art. 17 comma 1 lett.m) del DPR 34/2000, con la conseguente decadenza di tutte le attestazioni successivamente conseguite dall’impresa in carenza del suddetto requisito.

La tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, analiticamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l’impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l’abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell’Autorità che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Nè a sostenere la fondatezza della tesi della resistente Autorità risulta conferente il rilievo secondo cui la non imputabilità all’impresa della false dichiarazioni accertate avrebbe rilevanza soltanto nell’ambito del procedimento, successivo ed eventuale, volto all’ottenimento dell’autorizzazione al conseguimento di una nuova autorizzazione.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) tale interpretazione con cui in sostanza si considera la non imputabilità della falsità non come elemento preclusivo dell’adozione di un provvedimento di decadenza di un’attestazione in essere e rilasciata in base documentazione totalmente diversa da quella falsa, ma come elemento costitutivo ai fini di un successivo rilascio di una nuova attestazione, risulta essere in palese contraddizione con quanto affermato dalla resistente Autorità nella delibera consiliare del 20.11.2008, la quale, nell’individuare gli elementi caratterizzanti della non imputabilità all’impresa del falso rilevato, ha considerato la suddetta imputabilità come circostanza preclusiva all’adozione di un provvedimento di decadenza di un’attestazione;

b) la suddetta interpretazione inoltre viene a costituire un inutile ed ingiustificato aggravio procedimentale a carico dell’impresa, la quale, in presenza di una situazione di non imputabilità della falsità documentale, viene ad essere destinataria in ogni caso di un provvedimento di decadenza di un’attestazione rilasciata in forza di documenti diversi da quelli acclarati come falsi, salvo poi ad ottenere successivamente il rilascio di una analoga in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la prima delle dedotte doglianze è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento delle altre censure dedotte.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste unicamente a carico della resistente Autorità, avuto presente che la Soa C.Q.O.P. ha adottato il contestato provvedimento di decadenza in mera esecuzione della determinazione dell’AVCP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3957 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.

Condanna l’intimata Autorità al pagamento a favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.000, 00 ( Euro Tremila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

****************, Consigliere

Giuseppe Sapone, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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