Non deve l’IRAP il professionista che si avvale di collaboratori professionali occasionali

Redazione 28/03/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza n. 6923 del 20 marzo 2013 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto di rimborso dell’IRAP indebitamente versata negli anni precedenti al libero professionista (un geometra nella fattispecie) che esercita l’attività senza un’autonoma attività organizzata, senza collaboratori stabili né beni strumentali.

Si rende utile ricordare che il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per il versamento dell’IRAP, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo, sia il responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in maniera stabile di lavoro altrui.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria della regione Lombardia è stato dichiarato dunque infondato. Presupposto dell’IRAP, si afferma, è la capacità contributiva derivante dalla potenzialità economica espressa dall’apparato produttivo esistente e pertanto, il libero professionista che esercita l’attività senza un’autonoma attività organizzata, senza collaboratori stabili né beni strumentali, non è soggetto ad IRAP ed ha il diritto al rimborso per l’imposta non dovuta e versata negli anni precedenti.

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